Contenzioso
Via al processo tributario telematico
Il decreto ministeriale del 26 aprile 2012 introduce le comunicazioni mediante PEC nelle Commissioni di Umbria e Friuli Venezia Giulia
/ Lunedì 07 maggio 2012
Il DL 98/2011, modificando l’art. 16 del DLgs. 546/92, aveva sancito che nel contenzioso tributario sarebbero state approvate specifiche disposizioni volte a consentire, anche in tale modello rituale, l’effettuazione delle comunicazioni in via telematica.
Peraltro, ai sensi dell’art. 39 del DL 98/2011 è stabilito che con regolamento governativo sono introdotte “disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, il che lascia intendere che, nel prossimo futuro, anche le notificazioni potranno avvenire per via telematica.
Tanto premesso, con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2012, vengono introdotte le modalità tecniche di attuazione della norma relativamente alle comunicazioni inviate dalle Commissioni tributarie site in Umbria e Friuli Venezia Giulia.
Lo stesso decreto, però, anticipa che l’introduzione, a livello nazionale, del cosiddetto processo tributario telematico sarà graduale e che con successivi decreti le comunicazioni telematiche verranno estese alle altre Regioni.
È bene precisare che, per ora, l’uso della PEC concerne solo le comunicazioni delle segreterie, con la conseguenza che gli atti notificati dalle parti continuano a seguire le modalità ordinarie. Così, per la notifica del ricorso, dell’appello o della sentenza si dovrà utilizzare come di consueto, alternativamente, o l’ufficiale giudiziario o la consegna diretta, se ammessa, o la spedizione postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.
Quindi, come detto, relativamente a Umbria e Friuli Venezia Giulia entra in funzione la PEC, ad esempio, per:
- la comunicazione della data di udienza;
- la comunicazione del dispositivo della sentenza;
- la comunicazione del decreto che dichiara l’inammissibilità del ricorso.
La comunicazione elettronica avviene all’indirizzo PEC dichiarato dalla parte nel ricorso o nel primo atto difensivo e, per i professionisti, deve coincidere con quello che essi, in ottemperanza all’art. 16 comma 7 del DL 185/2008, hanno comunicato ai propri Ordini o Collegi.
Come intuibile, è importante delineare quando la comunicazione si perfeziona.
A tal fine, l’art. 7 comma 1 del DM 26 aprile 2012 sancisce che “la comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del C.A.D.”.
Quindi, dal menzionato momento decorrono i termini processuali che, per il contribuente, sono legati alla comunicazione eseguita dalla segreteria.
Tanto per fare un esempio, si pensi ai trenta giorni per la notifica del reclamo contro il decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto stesso.
Peraltro, ai sensi dell’art. 39 del DL 98/2011 è stabilito che con regolamento governativo sono introdotte “disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, il che lascia intendere che, nel prossimo futuro, anche le notificazioni potranno avvenire per via telematica.
Tanto premesso, con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2012, vengono introdotte le modalità tecniche di attuazione della norma relativamente alle comunicazioni inviate dalle Commissioni tributarie site in Umbria e Friuli Venezia Giulia.
Lo stesso decreto, però, anticipa che l’introduzione, a livello nazionale, del cosiddetto processo tributario telematico sarà graduale e che con successivi decreti le comunicazioni telematiche verranno estese alle altre Regioni.
È bene precisare che, per ora, l’uso della PEC concerne solo le comunicazioni delle segreterie, con la conseguenza che gli atti notificati dalle parti continuano a seguire le modalità ordinarie. Così, per la notifica del ricorso, dell’appello o della sentenza si dovrà utilizzare come di consueto, alternativamente, o l’ufficiale giudiziario o la consegna diretta, se ammessa, o la spedizione postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.
Quindi, come detto, relativamente a Umbria e Friuli Venezia Giulia entra in funzione la PEC, ad esempio, per:
- la comunicazione della data di udienza;
- la comunicazione del dispositivo della sentenza;
- la comunicazione del decreto che dichiara l’inammissibilità del ricorso.
La comunicazione elettronica avviene all’indirizzo PEC dichiarato dalla parte nel ricorso o nel primo atto difensivo e, per i professionisti, deve coincidere con quello che essi, in ottemperanza all’art. 16 comma 7 del DL 185/2008, hanno comunicato ai propri Ordini o Collegi.
Presto l’allargamento a tutta Italia
Se, a causa di un virus per altra ragione, l’e-mail viene rispedita al mittente, la comunicazione verrà eseguita mediante le ordinarie forme stabilite dagli artt. 16 e 17 del DLgs. 546/92.Come intuibile, è importante delineare quando la comunicazione si perfeziona.
A tal fine, l’art. 7 comma 1 del DM 26 aprile 2012 sancisce che “la comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del C.A.D.”.
Quindi, dal menzionato momento decorrono i termini processuali che, per il contribuente, sono legati alla comunicazione eseguita dalla segreteria.
Tanto per fare un esempio, si pensi ai trenta giorni per la notifica del reclamo contro il decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto stesso.
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