Contenzioso
Pubblicata la prima sentenza sulla definizione del 2011, che conferma l’autonomia di ogni singola definizione
È stata pubblicata la prima sentenza della Suprema Corte sulla definizione delle liti pendenti di cui all’art. 39, comma 12, del DL 98/2011, che riguarda i nessi tra definizione della cartella di pagamento e comunicazione di iscrizione ipotecaria.
I giudici, con la sentenza n. 7390 depositata ieri, affermano che la presentazione della domanda di definizione della lite pendente sulla cartella di pagamento non ha effetti in merito al ricorso sulla relativa comunicazione di iscrizione ipotecaria, in quanto diversi sono i processi (dagli atti di causa, è emerso che la domanda di definizione della lite riguardava un ricorso con numero identificativo diverso da quello in cui la domanda avrebbe dovuto essere fatta valere).
Inoltre, richiamando la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/2011, i giudici ricordano che, ai sensi del citato art. 39, la definizione delle liti riguardava solo atti in cui è parte la stessa Agenzia, e non atti propri dell’Agente della riscossione come la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Tanto premesso, dalla sentenza non si evince se la comunicazione di iscrizione ipotecaria riguardasse solo la cartella la cui lite era stata definita o anche altri atti, per cui non è possibile formulare un vaglio critico sulla menzionata ratio decidendi.
È però d’obbligo una riflessione su un tema che, all’indomani dell’introduzione della suddetta definizione, aveva fatto molto discutere gli interpreti: i nessi tra condono del processo contro, ad esempio, la cartella di pagamento e prosecuzione delle attività cautelari ed esattive.
La definizione delle liti pendenti, si ricorda, era possibile solo per le cause pendenti al 31 dicembre 2011 di valore non superiore a 20.000 euro su liti in cui era parte l’Agenzia delle Entrate.
Dal momento che il contribuente decideva di avvalersi della lite, la riscossione frazionata avrebbe dovuto fermarsi: infatti, la circolare n. 48/2011 dell’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 9, confermando quanto detto in occasione del condono del 2002, aveva affermato che, presentata la domanda di definizione, dopo un sommario controllo sulla definibilità della lite, sarebbe stata immediatamente disposta la sospensione dei ruoli; per lo sgravio, invece, occorre attendere la comunicazione di regolarità della definizione che il Fisco deve produrre alla Commissione tributaria entro il prossimo 30 settembre.
Proprio per evitare inconvenienti simili a quelli accaduti nel corso del processo inerente la sentenza in commento, era stata messa in evidenza, in un precedente intervento, l’opportunità di far presente l’avvenuta presentazione della domanda di definizione delle liti pendenti ad Equitalia, magari producendo l’autodichiarazione approvata con la direttiva Equitalia 10/2010 (si veda “Versamenti sprint per il condono delle liti pendenti” del 16 settembre 2011).
Per prima cosa, è sempre bene far presente la questione sia ad Equitalia che al giudice; inoltre, potrebbe trovare applicazione il principio sancito dalla Cassazione in tema di sospensione dei termini processuali: varie volte è stato affermato che la sospensione dei termini relativi all’atto di accertamento opera anche per il processo instaurato avverso la cartella di pagamento emessa in seguito alla riscossione frazionata (Cass. 19137/2008 e 1604/2008).
Tanto premesso, una volta che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in merito all’atto definito (quindi dopo il 30 settembre), tale pronuncia deve esplicare effetti in ordine alle misure cautelari adottate come le ipoteche, ovviamente se iscritte solo sui ruoli definiti (se, invece, vi fossero in origine ruoli definibili e non, qualora la definizione di parte dei ruoli facesse andare l’ipoteca sotto la soglia dei 20.000 euro, essa dovrebbe comunque perdere efficacia).
/ Alfio CISSELLO : fonte eutekne
I giudici, con la sentenza n. 7390 depositata ieri, affermano che la presentazione della domanda di definizione della lite pendente sulla cartella di pagamento non ha effetti in merito al ricorso sulla relativa comunicazione di iscrizione ipotecaria, in quanto diversi sono i processi (dagli atti di causa, è emerso che la domanda di definizione della lite riguardava un ricorso con numero identificativo diverso da quello in cui la domanda avrebbe dovuto essere fatta valere).
Inoltre, richiamando la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/2011, i giudici ricordano che, ai sensi del citato art. 39, la definizione delle liti riguardava solo atti in cui è parte la stessa Agenzia, e non atti propri dell’Agente della riscossione come la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Tanto premesso, dalla sentenza non si evince se la comunicazione di iscrizione ipotecaria riguardasse solo la cartella la cui lite era stata definita o anche altri atti, per cui non è possibile formulare un vaglio critico sulla menzionata ratio decidendi.
È però d’obbligo una riflessione su un tema che, all’indomani dell’introduzione della suddetta definizione, aveva fatto molto discutere gli interpreti: i nessi tra condono del processo contro, ad esempio, la cartella di pagamento e prosecuzione delle attività cautelari ed esattive.
La definizione delle liti pendenti, si ricorda, era possibile solo per le cause pendenti al 31 dicembre 2011 di valore non superiore a 20.000 euro su liti in cui era parte l’Agenzia delle Entrate.
Dal momento che il contribuente decideva di avvalersi della lite, la riscossione frazionata avrebbe dovuto fermarsi: infatti, la circolare n. 48/2011 dell’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 9, confermando quanto detto in occasione del condono del 2002, aveva affermato che, presentata la domanda di definizione, dopo un sommario controllo sulla definibilità della lite, sarebbe stata immediatamente disposta la sospensione dei ruoli; per lo sgravio, invece, occorre attendere la comunicazione di regolarità della definizione che il Fisco deve produrre alla Commissione tributaria entro il prossimo 30 settembre.
Proprio per evitare inconvenienti simili a quelli accaduti nel corso del processo inerente la sentenza in commento, era stata messa in evidenza, in un precedente intervento, l’opportunità di far presente l’avvenuta presentazione della domanda di definizione delle liti pendenti ad Equitalia, magari producendo l’autodichiarazione approvata con la direttiva Equitalia 10/2010 (si veda “Versamenti sprint per il condono delle liti pendenti” del 16 settembre 2011).
Il contribuente deve recarsi sempre da Equitalia
Ma come bisogna comportarsi in casi come quello di specie, ove pende il processo relativo sia all’atto oggetto della definizione sia all’atto riscossivo/cautelare come l’iscrizione ipotecaria?Per prima cosa, è sempre bene far presente la questione sia ad Equitalia che al giudice; inoltre, potrebbe trovare applicazione il principio sancito dalla Cassazione in tema di sospensione dei termini processuali: varie volte è stato affermato che la sospensione dei termini relativi all’atto di accertamento opera anche per il processo instaurato avverso la cartella di pagamento emessa in seguito alla riscossione frazionata (Cass. 19137/2008 e 1604/2008).
Tanto premesso, una volta che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in merito all’atto definito (quindi dopo il 30 settembre), tale pronuncia deve esplicare effetti in ordine alle misure cautelari adottate come le ipoteche, ovviamente se iscritte solo sui ruoli definiti (se, invece, vi fossero in origine ruoli definibili e non, qualora la definizione di parte dei ruoli facesse andare l’ipoteca sotto la soglia dei 20.000 euro, essa dovrebbe comunque perdere efficacia).
/ Alfio CISSELLO : fonte eutekne
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