Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

lunedì 21 maggio 2012

Accertamento

Proroga biennale da mancato condono ad ampio raggio per l’IVA

I giudici «inciampano» sulla problematica sollevata nel ricorso, che non riguarda la sospensione dei termini processuali

/ Sabato 19 maggio 2012
L’art. 10 della L. 289/2002 ha sancito che sono prorogati di due anni i termini per l’accertamento in materia di imposte sui redditi e dell’IVA nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli artt. 7 (concordato per anni pregressi), 8 (integrativa semplice) e 9 (condono tombale) della L. 289/2002.
Ora, è principio pacifico quello in virtù del quale il condono, limitatamente all’IVA, è incompatibile con il diritto comunitario, in quanto, a seguito della sentenza del 17 luglio 2008 causa C-132/06, è stato sancito che si traduce in una rinuncia indiscriminata all’imposizione. Tale assunto è stato sostenuto sia per il cosiddetto “condono tombale” che per la “rottamazione dei ruoli” (Cass. 4 maggio 2010 n. 10675 e 17 febbraio 2010 n. 3674), mentre a conclusioni diverse la giurisprudenza è giunta per la definizione delle liti pendenti, posto che si tratta di una soluzione stragiudiziale della lite e non di una rinuncia all’imposizione (Cass. SS.UU. 17 febbraio 2010 n. 3673).
Dovrebbe essere pacifico che, alla luce di quanto esposto, non opera la proroga biennale da mancata adesione ai condoni per l’IVA, ma la Corte di Cassazione, con la sentenza 7900 depositata ieri, si è espressa in senso diverso.
I giudici richiamano la pregressa giurisprudenza sostenendo che la sospensione dei termini processuali nulla ha a che vedere con la menzionata incompatibilità del condono IVA, da qui l’infondatezza della tesi del contribuente.
L’assunto è verissimo, infatti le sentenze della Cassazione hanno sostenuto che la definizione dell’art. 16 non è una rinuncia all’imposizione, quindi trova applicazione la sospensione dei termini, che ha come presupposto proprio l’avvenuta definizione della lite pendente.
Però, come detto, non si trattava assolutamente della sospendibilità dei termini processuali, ma della proroga biennale dei termini decadenziali per l’accertamento IVA, che, nella specie, sono passati da 5 a 7 (si trattava di un caso di omessa dichiarazione IVA ai sensi dell’art. 55 del DPR 633/72).
Il condono IVA rimane incompatibile
In breve, l’art. 57 del DPR 633/73 stabilisce che, in ipotesi di omessa dichiarazione, l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, che nel nostro caso sarebbe diventato settimo anno successivo.
È ben vero che la pronuncia della Corte di Giustizia deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, ma occorre delineare gli ambiti in cui tale postulato opera: se si tratta di forme di definizione che, per le più varie ragioni, si ritiene che non causino una rinuncia all’imposizione, nulla quaestio.
Nella nostra fattispecie, invece, si tratta dell’applicabilità di una proroga dei termini di accertamento per chi, legittimamente, ha scelto di non aderire al condono: ora, se il condono IVA, agli occhi del Legislatore, non esiste in quanto deve essere disapplicato per contrasto con il diritto comunitario, come può operare la proroga per chi volutamente non ha aderito a quello stesso condono?
 / Alfio CISSELLO
fonte:eutekne

Nessun commento:

Posta un commento