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venerdì 11 maggio 2012

Immobili

La base imponibile delle ipo-catastali in caso di permuta secondo il Notariato

Nello Studio n. 111-2011/T, il Notariato risponde a due quesiti sul trattamento impositivo indiretto della permuta immobiliare
/ Venerdì 11 maggio 2012
La permuta di beni strumentali tra due soggetti IVA sconta l’imposta ipotecaria del 3% una sola volta, a prescindere dalla circostanza che i contrapposti trasferimenti siano entrambi assoggettati ad IVA, ovvero uno assoggettato ad IVA e l’altro esente o, infine, entrambi esenti.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 111-2011/T, recentemente pubblicato sul sito internet del Consiglio, risponde a due quesiti relativi al corretto trattamento impositivo dell’atto di permuta dal punto di vista delle imposte indirette (IVA, registro, imposte ipotecaria e catastale).
In particolare, il secondo dei due quesiti esaminati riguarda il trattamento, dal punto di vista delle imposte ipotecaria e catastale, dell’atto di permuta con cui due soggetti IVA si trasferiscano reciprocamente la proprietà di due immobili strumentali.
Dal punto di vista IVA, è necessario prendere in considerazione i singoli trasferimenti realizzati, in quanto l’art. 11 del DPR 633/72 dispone che le cessioni di beni, effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.
Dal punto di vista dell’alternatività IVA-registro, invece, atteso che le cessioni di fabbricati strumentali, sia esenti che imponibili IVA, si considerano “soggette” al tributo, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del DPR 131/86, nel caso di specie, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.
Invece, per quanto riguarda l’imposta ipotecaria, atteso che l’art. 1-bis della Tariffa allegata al DLgs. 347/90 dispone l’applicazione dell’imposta con l’aliquota del 3% ai trasferimenti di immobili strumentali, anche se assoggettati ad IVA, nella permuta oggetto del quesito l’imposta sarà dovuta nella misura proporzionale del 3%, indipendentemente dal fatto che i contrapposti trasferimenti siano entrambi assoggettati ad IVA, ovvero uno assoggettato ad IVA e l’altro esente o, infine, entrambi esenti. Infatti, in ogni caso, l’imposta ipotecaria è dovuta con l’aliquota del 3%.
Inoltre, aggiunge il Notariato, l’imposta ipotecaria è dovuta una sola volta, perché, come era stato chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella circ. n. 8 del 13 febbraio 2007, la formalità di trascrizione, per la permuta, è una sola.
Difficoltà per la base imponibile
Più complessa è, invece, la questione della base imponibile cui applicare l’aliquota del 3%. Infatti, normalmente, l’imposta ipotecaria è commisurata alla stessa base imponibile dell’imposta di registro, ma a norma dell’art. 2 comma 2 del DLgs. 347/90, se l’atto è esente dall’imposta di registro o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile dell’imposta ipotecaria è determinata secondo le disposizioni relative all’imposta di registro medesima.
Tuttavia, nel caso della permuta, l’art. 43 del DPR 131/86 dispone di fare riferimento al “valore del bene che dà luogo alla maggiore imposta”. Ma anche tale disposizione risulta di difficile applicazione nel caso di specie, in quanto, come anticipato, entrambi i trasferimenti, se esaminati separatamente, darebbero luogo ad applicazione dell’imposta di registro fissa. Pertanto, per superare l’impasse, il Notariato propone, in tal caso, di individuare la base imponibile dell’imposta ipotecaria nel valore del bene che, qualora il registro potesse essere applicato in misura proporzionale, darebbe luogo all’imposizione di registro maggiore.
In pratica, secondo il Notariato, bisogna far finta che i trasferimenti realizzati con la permuta siano soggetti ad imposta di registro proporzionale, calcolare l’imposta di registro dovuta su entrambi, determinare quale trasferimento dia luogo all’imposta di registro maggiore e, su tale valore, applicare effettivamente l’imposta ipotecaria del 3%.
Lo stesso discorso vale, infine, secondo lo Studio, per la base imponibile dell’imposta catastale, che, nel caso di specie, è dovuta con l’aliquota dell’1%, a prescindere dal regime di imponibilità o esenzione IVA operante per le singole cessioni. In proposito si precisa, tuttavia, che secondo l’Agenzia delle Entrate l’imposta catastale sarebbe dovuta su ogni voltura necessaria per realizzare la permuta.

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