Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

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mercoledì 9 maggio 2012

IVA TRASPORTI PASSEGGERI E MERCI

La normativa di semplificazione introdotta con la direttiva 2008/8/Ce ha interessato solo marginalmente il settore dei trasporti, che continua a presentare notevoli elementi di complessità.
Per quanto concerne i trasporti di merci, dal 1° gennaio 2010 le imprese italiane che addebitano spese di trasporto a committenti soggetti passivi Ue o extra Ue devono emettere fattura (o nota) esclusa dal campo di applicazione Iva a prescindere dalla tratta percorsa (nazionale, comunitaria o extracomunitaria), ai sensi dell'articolo 7 ter del Dpr 633/72. La regola si applica non solo per i trasportatori, ma anche in tutti i casi in cui un'azienda italiana addebiti spese di trasporto che non sono connesse a una vendita di beni.
Queste le ipotesi che si possono verificare:
• se il cliente è comunitario, l'azienda italiana è obbligata a emettere fattura, ad annotarla nel registro Iva vendite e a compilare il modello Intrastat;
• se il cliente è extracomunitario, non sussiste obbligo di emettere fattura: è sufficiente una nota e il documento potrebbe essere registrato solo in contabilità generale;
• se il cliente è un'azienda italiana, l'operazione è soggetta a Iva se i beni sono trasportati nell'ambito del territorio della comunità europea. Diversamente, se i beni sono esportati o importati, trova applicazione il regime di non imponibilità (articolo 9, numero 2, del Dpr 633/72).
Esempio 1.Un'impresa italiana trasporta merce dall'Italia alla Germania per conto di un'azienda tedesca.
Il trasportatore nazionale:
• emette fattura senza Iva (articolo 7 ter del Dpr 633/72);
• compila il modello Intrastat (Intra 1 quater).
Nel caso in cui l'azienda abbia un credito Iva che non riesce a compensare tramite F24, essa può chiedere il rimborso annuale dell'Iva solo se le operazioni extraterritoriali sono prevalenti rispetto al totale del volume d'affari (articolo 30, lettera d, del Dpr 633/72).
Per conto di privati
Per quanto riguarda le prestazioni di trasporto di cose effettuate per conto di privati, sono state mantenute delle deroghe rispetto alla regola generale (articolo 7 sexies, lettere c e d, del Dpr 633/72).
In particolare, le prestazioni di trasporto di beni fuori dalla Ue sono da fatturare solo per la tratta nazionale, come operazioni non imponibili.
Esempio 2. Un'impresa italiana spedisce, per conto di un privato, un pacco fuori dal territorio comunitario.
Per la prestazione resa dovrebbe essere emessa fattura:
• in parte non imponibile ex articolo 9 (tratta nazionale);
• in parte esclusa dal campo di applicazione Iva ai sensi dell'articolo 7 sexies (tratta estera).
Nell'ipotesi in cui i beni siano trasferiti in un altro paese membro Ue, l'operazione è soggetta ad Iva italiana solo se i beni partono dall'Italia. Se partono da un altro paese comunitario, l'azienda italiana dovrebbe identificarsi nello stato di partenza dei beni per assolvere l'imposta.
Esempio 3. Un privato che abita a Milano deve effettuare il trasloco dei propri mobili in un'abitazione che si trova a Parigi.L'azienda che effettua il trasloco dovrebbe emettere fattura con Iva per tutta la tratta, sino a Parigi.
Le autofatture
Nel caso in cui le spese di trasporto siano addebitate a un'impresa italiana, tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta gravano sul committente nazionale, il quale è obbligato, anzitutto, ad emettere autofattura da annotare nel registro Iva acquisti e vendite.
L'obbligo di autofattura sussiste sia nelle ipotesi in cui l'operazione è soggetta ad Iva (perché il tragitto si svolge interamente su una tratta nazionale o comunitaria) sia nelle ipotesi in cui si tratta di un trasporto non imponibile: in questo caso l'autofattura deve indicare gli estremi normativi in base ai quali l'operazione risulta non imponibile (articolo 9, numero 2, del Dpr 633/72).
Le autofatture non imponibili, in dichiarazione Iva, devono essere indicate nel quadro VF, ma non devono transitare nel quadro VJ dedicato alle autofatture (circolare agenzia delle Entrate 12/E del 12 marzo 2010, punto 3.1).
Un caso particolare si realizza se i beni (di proprietà di un'azienda italiana) non partono dall'Italia ma da un altro paese della Ue: nel caso di uscita degli stessi dal territorio comunitario, l'autofattura non dovrebbe esporre l'Iva, perché afferente a beni in esportazione (per un caso analogo, seppur riferito agli agenti, si veda la risoluzione 437/E del 12 novembre 2008).
Fra i trasporti non imponibili, invece, non sono compresi quelli che si svolgono interamente su una tratta extracomunitaria (si pensi, per esempio, a un'impresa italiana che sostiene dei costi di trasporto della merce all'interno del territorio cinese per l'effettuazione di una lavorazione): questo è uno dei casi in cui l'azienda committente deve emettere un'autofattura con Iva (si veda la circolare dell'agenzia delle entrate 12/E del 2010, punto 3.3).
L'applicazione dell'Iva nell'autofattura rileva anche ai fini degli obblighi Intrastat, perché non sussiste l'obbligo di presentare il modello Intra nei casi in cui l'operazione è non imponibile (o esente) nel paese del committente.
Esempio 4. Un'azienda italiana riceve una fattura per un trasporto di beni effettuato dall'Italia alla Germania.
Per questa operazione:
emette autofattura con Iva da annotare nel registro Iva acquisti e vendite (oppure, in alternativa, integra la fattura del fornitore Ue);
• inserisce l'operazione nei quadri VF e VJ della dichiarazione Iva;
• trasmette il modello Intrastat (Intra 2 quater).
Esempio 5. Un'azienda italiana riceve da uno spedizioniere svizzero una fattura per un trasporto di beni in importazione. Le spese di trasporto sono state assoggettate a Iva in dogana.
Per l'operazione l'azienda:
• emette autofattura non imponibile da annotare nel registro Iva acquisti e vendite;
• inserisce l'operazione solo nel quadro VF della dichiarazione Iva;
• non trasmette il modello Intrastat.








Per i viaggi delle persone
il confine definisce il prelievo


La riforma Iva del 2010 non ha interessato il comparto del trasporto di persone. Sotto questo aspetto, infatti, viene confermato il criterio previsto dalla normativa previgente, secondo la quale «il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse» (articolo 48 della direttiva 2006/112/Ce e articolo 7 quater, lettera b, del Dpr 633/72).
Il criterio speciale previsto per il trasporto di persone si applica sia nel caso il cui il committente è un'impresa o un libero professionista (per esempio, acquisto di biglietti aerei da parte di un'azienda per i dipendenti mandati in trasferta all'estero) sia nel caso in cui il committente è un privato (per esempio, viaggio turistico).
In base alla regola prevista dall'articolo 7 quater, lettera b) del Dpr 633/72:
• se il trasporto si svolge esclusivamente in Italia è integralmente soggetto a Iva in Italia;
• se avviene esclusivamente all'estero (Ue e/o extra Ue), è completamente escluso dal campo di applicazione Iva;
• se avviene parte in Italia e parte all'estero, è soggetto all'imposta in Italia soltanto pro-quota, peraltro in regime di non imponibilità, per la parte corrispondente alla distanza percorsa nel territorio italiano: in quest'ultima ipotesi il trasporto dovrebbe dunque essere in parte non imponibile (tratta nazionale), in parte escluso dal campo di applicazione Iva (tratta estera).
Il criterio chilometrico
Nella prassi, esiste un'oggettiva difficoltà nella ripartizione analitica, in fattura, delle quote riferibili alla tratta nazionale e a quella estera. Per questo motivo, sovente si applica indiscriminatamente a tutto il tragitto il regime di non imponibilità: è il caso, per esempio, dei biglietti aerei per i voli internazionali. Il comportamento non appare sanzionabile purché, naturalmente, il trasportatore non utilizzi il beneficio del plafond o, al limite, lo faccia esclusivamente nei limiti in cui ne ha diritto.
Per i voli internazionali, in passato, il ministero delle Finanze ha riconosciuto delle percentuali forfetarie quale quota afferente lo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale (risoluzione 405778 del 26 ottobre 1983 e risoluzione 89/E del 23 aprile 1997). Invece, la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue ha chiarito che la disposizione comunitaria sul trasporto di persone implica che la suddivisione tra i vari luoghi sia fondata sul criterio delle distanze percorse (sentenza del 6 novembre 1997, causa C-116/96). Se si ammettessero principi diversi, ad avviso dei giudici comunitari, si finirebbe per privare il criterio in esame di qualsiasi valore reale, correndo il rischio di causare incertezze circa i metodi di ripartizione della base imponibile tra gli stati interessati. Il problema in Italia non sussiste perché anche per la tratta nazionale non si applica l'imposta. Non altrettanto si può dire di altri paesi comunitari.
Formule con conducente
In passato si è posta la questione relativa ai caratteri distintivi tra la prestazione di trasporto e quella di noleggio del mezzo con conducente. La labile linea di demarcazione tra le due figure contrattuali rende a volte difficile stabilire, analizzando le obbligazioni negoziali delle parti, se l'oggetto (causa) del contratto sia lo spostamento di persone da un luogo all'altro (trasporto) o la concessione in godimento del mezzo con la fornitura accessoria del servizio di guida (noleggio con conducente).
La risoluzione della questione ha rilevanti implicazioni pratiche, poiché per il trasporto si applica la particolare regola della distanza percorsa nel territorio nazionale (articolo 7 quater, lettera b, del Dpr 633/72), mentre il noleggio del mezzo a breve termine a un'impresa sconta l'imposta nello stato in cui il mezzo è messo a disposizione (articolo 7 quater, lettera e, del Dpr 633/72) e, infine, il noleggio del mezzo a lungo termine a un'azienda rientra tra i servizi generici tassati nel paese del committente (articolo 7 ter del Dpr 633/72).
La soluzione potrebbe essere quella di valutare la "sostanza" dell'operazione e applicare un unico regime impositivo al "trasporto di persone", prescindendo dalla qualificazione giuridica del contratto in base al quale le prestazioni stesse vengono rese (circolare 7/E del 14 gennaio 1998).

Per una visione di sintesi si rinvia alla tabella allegata

http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/Documenti/ProblemaDellaSettimana/2010/042010/20100426/PassEsp_26-04_Graf.pdf

I riferimenti normativi(in formato Pdf, tratti dalle banche dati Banca dati del Commercialista e Lex24&Repertorio24)

La giurisprudenza e la prassi(in formato Pdf, tratte dalla banca dati Banca dati del Commercialista)fonte: SOLE24ORE


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