La normativa di semplificazione introdotta con la direttiva 2008/8/Ce ha interessato solo marginalmente il settore dei trasporti, che continua a presentare notevoli elementi di complessità.
Per quanto concerne i trasporti di merci, dal 1° gennaio 2010 le imprese italiane che addebitano spese di trasporto a committenti soggetti passivi Ue o extra Ue devono emettere fattura (o nota) esclusa dal campo di applicazione Iva a prescindere dalla tratta percorsa (nazionale, comunitaria o extracomunitaria), ai sensi dell'articolo 7 ter del Dpr 633/72. La regola si applica non solo per i trasportatori, ma anche in tutti i casi in cui un'azienda italiana addebiti spese di trasporto che non sono connesse a una vendita di beni.
Queste le ipotesi che si possono verificare:
• se il cliente è comunitario, l'azienda italiana è obbligata a emettere fattura, ad annotarla nel registro Iva vendite e a compilare il modello Intrastat;
• se il cliente è extracomunitario, non sussiste obbligo di emettere fattura: è sufficiente una nota e il documento potrebbe essere registrato solo in contabilità generale;
• se il cliente è un'azienda italiana, l'operazione è soggetta a Iva se i beni sono trasportati nell'ambito del territorio della comunità europea. Diversamente, se i beni sono esportati o importati, trova applicazione il regime di non imponibilità (articolo 9, numero 2, del Dpr 633/72).
Esempio 1.Un'impresa italiana trasporta merce dall'Italia alla Germania per conto di un'azienda tedesca.
Il trasportatore nazionale:
• emette fattura senza Iva (articolo 7 ter del Dpr 633/72);
• compila il modello Intrastat (Intra 1 quater).
Nel caso in cui l'azienda abbia un credito Iva che non riesce a compensare tramite F24, essa può chiedere il rimborso annuale dell'Iva solo se le operazioni extraterritoriali sono prevalenti rispetto al totale del volume d'affari (articolo 30, lettera d, del Dpr 633/72).
Per conto di privati
Per quanto riguarda le prestazioni di trasporto di cose effettuate per conto di privati, sono state mantenute delle deroghe rispetto alla regola generale (articolo 7 sexies, lettere c e d, del Dpr 633/72).
In particolare, le prestazioni di trasporto di beni fuori dalla Ue sono da fatturare solo per la tratta nazionale, come operazioni non imponibili.
Esempio 2. Un'impresa italiana spedisce, per conto di un privato, un pacco fuori dal territorio comunitario.
Per la prestazione resa dovrebbe essere emessa fattura:
• in parte non imponibile ex articolo 9 (tratta nazionale);
• in parte esclusa dal campo di applicazione Iva ai sensi dell'articolo 7 sexies (tratta estera).
Nell'ipotesi in cui i beni siano trasferiti in un altro paese membro Ue, l'operazione è soggetta ad Iva italiana solo se i beni partono dall'Italia. Se partono da un altro paese comunitario, l'azienda italiana dovrebbe identificarsi nello stato di partenza dei beni per assolvere l'imposta.
Esempio 3. Un privato che abita a Milano deve effettuare il trasloco dei propri mobili in un'abitazione che si trova a Parigi.L'azienda che effettua il trasloco dovrebbe emettere fattura con Iva per tutta la tratta, sino a Parigi.
Le autofatture
Nel caso in cui le spese di trasporto siano addebitate a un'impresa italiana, tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta gravano sul committente nazionale, il quale è obbligato, anzitutto, ad emettere autofattura da annotare nel registro Iva acquisti e vendite.
L'obbligo di autofattura sussiste sia nelle ipotesi in cui l'operazione è soggetta ad Iva (perché il tragitto si svolge interamente su una tratta nazionale o comunitaria) sia nelle ipotesi in cui si tratta di un trasporto non imponibile: in questo caso l'autofattura deve indicare gli estremi normativi in base ai quali l'operazione risulta non imponibile (articolo 9, numero 2, del Dpr 633/72).
Le autofatture non imponibili, in dichiarazione Iva, devono essere indicate nel quadro VF, ma non devono transitare nel quadro VJ dedicato alle autofatture (circolare agenzia delle Entrate 12/E del 12 marzo 2010, punto 3.1).
Un caso particolare si realizza se i beni (di proprietà di un'azienda italiana) non partono dall'Italia ma da un altro paese della Ue: nel caso di uscita degli stessi dal territorio comunitario, l'autofattura non dovrebbe esporre l'Iva, perché afferente a beni in esportazione (per un caso analogo, seppur riferito agli agenti, si veda la risoluzione 437/E del 12 novembre 2008).
Fra i trasporti non imponibili, invece, non sono compresi quelli che si svolgono interamente su una tratta extracomunitaria (si pensi, per esempio, a un'impresa italiana che sostiene dei costi di trasporto della merce all'interno del territorio cinese per l'effettuazione di una lavorazione): questo è uno dei casi in cui l'azienda committente deve emettere un'autofattura con Iva (si veda la circolare dell'agenzia delle entrate 12/E del 2010, punto 3.3).
L'applicazione dell'Iva nell'autofattura rileva anche ai fini degli obblighi Intrastat, perché non sussiste l'obbligo di presentare il modello Intra nei casi in cui l'operazione è non imponibile (o esente) nel paese del committente.
Esempio 4. Un'azienda italiana riceve una fattura per un trasporto di beni effettuato dall'Italia alla Germania.
Per questa operazione:
emette autofattura con Iva da annotare nel registro Iva acquisti e vendite (oppure, in alternativa, integra la fattura del fornitore Ue);
• inserisce l'operazione nei quadri VF e VJ della dichiarazione Iva;
• trasmette il modello Intrastat (Intra 2 quater).
Esempio 5. Un'azienda italiana riceve da uno spedizioniere svizzero una fattura per un trasporto di beni in importazione. Le spese di trasporto sono state assoggettate a Iva in dogana.
Per l'operazione l'azienda:
• emette autofattura non imponibile da annotare nel registro Iva acquisti e vendite;
• inserisce l'operazione solo nel quadro VF della dichiarazione Iva;
• non trasmette il modello Intrastat.
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