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mercoledì 9 maggio 2012

iva

Per la territorialità IVA, la formazione professionale ha natura didattica

La risoluzione n. 44/2012 sovverte la precedente posizione dell’Agenzia delle Entrate
/ Martedì 08 maggio 2012
Le prestazioni di formazione e aggiornamento professionale hanno natura didattica, per cui sono territorialmente rilevanti nel luogo di esecuzione se il committente non è un soggetto passivo.
Con questa importante precisazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 44/2012 di ieri, risulta superata l’indicazione contenuta nelle circolari n. 58/2009 (§ 1) e n. 36/2010 (Parte II, § 28).
Fino a tutto il 2009, le prestazioni in oggetto costituivano una categoria autonoma rispetto a quella delle prestazioni didattiche. In particolare, la lett. d) del quarto comma dell’art. 7 del DPR n. 633/1972 le considerava “comprese” tra quelle di consulenza e assistenza tecnica, estendendone il relativo regime, fondato sulla tassazione in Italia a condizione che il committente fosse ivi stabilito e le prestazioni fossero utilizzate nella Comunità.
Era, tuttavia, dubbio se tali prestazioni rientrassero sempre in questa disciplina. Dal momento che costituivano un “di cui” delle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica, si riteneva generalmente preferibile limitare la portata applicativa della deroga in parola. Esemplificando, l’istruzione impartita dal produttore/venditore di un macchinario ai tecnici dell’impresa acquirente era inquadrabile nella lett. d); per contro, il corso di lingua impartito ai dipendenti di un’azienda rientrava nella lett. b), sempre del quarto comma dell’art. 7, con tassazione nel luogo di esecuzione del corso.
La normativa comunitaria, a differenza di quella interna, non dava invece un autonomo rilievo alle prestazioni di formazione e addestramento del personale, perlomeno sotto l’aspetto territoriale. Il 10° “considerando” al Reg. n. 1777/CE/2005, infatti, stabiliva che “le prestazioni didattiche direttamente connesse con un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale, dovrebbero essere incluse, indipendentemente dalla durata dei corsi, tra le attività di formazione o riqualificazione professionale”. L’art. 14 del Reg. CE n. 1777/2005 (trasfuso nell’art. 44 del Reg. UE n. 282/2011, in vigore dal 1° luglio 2011), conseguentemente, prevedeva che tali ultime attività, esenti da IVA se ne ricorrono le condizioni, “comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale”.
Dal 2010, in assenza di uno specifico richiamo alle prestazioni di formazione del personale nell’ambito degli artt. da 7-ter a 7-septies del DPR n. 633/1972, non era chiaro se le stesse rientrassero nella deroga dell’art. 7-quinquies, con tassazione nel luogo di esecuzione materiale a prescindere dallo status del committente (per tutto il 2010), ovvero quando il committente non è un soggetto passivo (dal 2011).
Dal 2011, nei rapporti “B2C” conta il luogo di esecuzione
Su queste colonne (si veda “La territorialità IVA di formazione e addestramento del personale” del 19 giugno 2010) era stata sostenuta la tesi, solo ora avallata dall’Agenzia delle Entrate, fondata sulla natura didattica delle prestazioni di formazione del personale. Con la disciplina in vigore nel 2010, questa impostazione evitava, tra l’altro, che il prestatore dovesse verificare la natura (esente o meno) assunta dalle prestazioni nel Paese membro del committente, posto che la presentazione del modello INTRA-1 quater presuppone che le prestazioni (“generiche”) rese siano imponibili (e non già esenti) nel Paese membro del committente.
La risoluzione n. 44/2012, come detto, sovvertendo la precedente interpretazione, individua il trattamento IVA delle prestazioni di formazione e aggiornamento professionale in funzione dello status del committente, in quanto il criterio del luogo di esecuzione applicabile a prescindere dalla qualifica del destinatario ha avuto applicazione per il solo 2010.
Dal 2011, pertanto, nei rapporti “B2C” occorre avere riguardo al luogo di esecuzione, in applicazione dell’art. 7-quinquies; nei rapporti “B2B”, invece, si rientra nella regola territoriale generale, con conseguente attrazione della prestazione nel Paese del committente.
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