IMMOBILI
Agevolazioni IMU estese alle società agricole
I chiarimenti della circolare ministeriale n. 3/DF in materia di IMU per il settore agricolo
/ Lunedì 21 maggio 2012
Altri indizi utili per l’identificazione di tale figura possono essere ricavati da norme contenute in leggi settoriali, che la circolare richiama in nota, che consentono di concludere che a tale nozione corrisponde chi si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo con lavoro proprio o della sua famiglia e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
Quanto alla definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, è la stessa normativa IMU (articolo 13, comma 2 del DL n. 201/2011) che rinvia all’articolo 1 del DLgs. n. 99 del 2004, che individua tale soggetto in colui che dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro e prevede che la qualifica di IAP può essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e che siano in possesso dei requisiti ivi specificati.
Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di IAP è necessaria, però, l’ulteriore condizione di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1 in base al quale “l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142”.
La circolare conclude pertanto confermando quanto già affermato in sede di commento della disciplina IMU, ossia che il riconoscimento della qualifica di IAP non può più essere limitato alle sole persone fisiche ma compete anche alle società, ciò che avviene solo se lo statuto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività agricole, se ricorrono i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 1 del DLgs. n. 99/2004 e se i soggetti indicati in tale comma 3 sono iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.
Le agevolazioni per i terreni agricoli e per quelli incolti
La circolare conferma, inoltre, l’interpretazione di favore secondo la quale il moltiplicatore di favore (110, anziché 135) di cui all’articolo 13, comma 5, del DL n. 201/2011 si rende applicabile, oltre che ai terreni agricoli, anche a quelli “non coltivati” (in entrambi i casi purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola) nel caso in cui questi ultimi debbano essere lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole (cosiddetto “set aside”).La circolare conferma che le stesse considerazioni operano ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dal comma 8-bis dell’art. 13 del DL n. 201/2011, che consente (come già previsto ai fini ICI, ma in misura assai meno favorevole) di fruire di una franchigia (limitata a un valore dei terreni non superiore a euro 6.000) e di riduzioni dell’imposta decrescenti per scaglioni.
Sempre con riguardo ai coltivatori diretti e IAP, la circolare richiama anche la fictio iuris agevolativa (mutuata dalla disciplina ICI) secondo la quale non sono comunque considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali e sottolinea altresì che nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo di essi che abbia i requisiti sopra indicati, l’agevolazione si estende a tutti i comproprietari, come sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in ragione del fatto che la considerazione del terreno in termini agricoli anziché di “area fabbricabile” (come sarebbe in assenza della statuizione agevolativa de qua) ha carattere oggettivo.
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