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lunedì 21 maggio 2012

Immobile al valore del momento dell’avverarsi della condizione

Immobili

Immobile al valore del momento dell’avverarsi della condizione

Secondo la Corte di Cassazione, la base imponibile della compravendita soggetta a condizione sospensiva va computata al momento dell’avveramento

/ Lunedì 21 maggio 2012
In caso di contratto sospensivamente condizionato, l’imposta di registro deve essere applicata:
- sulla base della disciplina vigente al tempo della stipula del contratto;
- determinando il valore del bene al tempo dell’avveramento della condizione.
Infatti, non sarebbe corretto ancorare l’applicazione dell’imposta di registro al valore del bene al momento della stipula del contratto, in quanto ciò svincolerebbe il prelievo tributario dalla concreta consistenza dei riflessi economici dell’atto.
Questo è uno dei chiarimenti resi dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7877, depositata il 18 maggio 2012.
Nel caso di specie, in seguito alla stipula di un contratto di compravendita immobiliare assoggettato a condizione sospensiva (per la possibilità di esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e degli enti pubblici territoriali ex artt. 60 e 61 del DLgs. 42/2004), il contribuente, al momento dell’avverarsi della condizione chiedeva il rimborso dell’imposta pagata in eccesso al momento della registrazione, in quanto faceva istanza di applicazione della disciplina del “prezzo valore” (art. 1 comma 497 della L. 266/2005), entrata in vigore dopo la stipula del contratto, ma prima dell’avveramento della condizione. Atteso che l’Amministrazione non rispondeva alla richiesta di rimborso, il contribuente impugnava il silenzio rifiuto, ma perdeva in primo e secondo grado, in quanto i giudici affermavano la “retroattività della condizione sospensiva”.
Tuttavia, la Corte di Cassazione dà ragione al contribuente, fornendo un esame dell’applicazione dell’imposta di registro in caso di compravendita immobiliare assoggettata a condizione sospensiva.
In primo luogo, la Corte ricorda che le nozioni civilistiche relative alla condizione sospensiva devono essere valutate alla luce delle specifiche disposizioni del DPR 131/86.
In particolare, l’art. 43, comma 1, lett. a) del DPR 131/86 dispone che la base imponibile del contratto traslativo o costitutivo di diritti reali soggetto a condizione sospensiva è data dal valore del bene alla “data in cui si producono gli effetti traslativi”. Pertanto, nella determinazione della base imponibile, bisogna fare riferimento al valore del bene alla data del verificarsi della condizione. Infatti – precisa la Corte – l’effetto traslativo è “prodotto” non dalla stipula del contratto, ma dall’avverarsi della condizione, anche se, poi, gli effetti del contratto retroagiscono effettivamente al momento della stipula. Il fatto generatore degli effetti reali è comunque costituito dall’avverarsi della condizione.
D’altro canto, l’art. 27 del DPR 131/86 dispone che, quando la condizione si verifica, l’imposta è dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto.
Coordinando le due disposizioni sopra illustrate, la Corte deduce che il legislatore ha individuato due diverse “regole” per l’applicazione dell’imposta di registro agli atti sospensivamente condizionati:
- per quanto concerne la definizione della normativa applicabile, bisogna fare riferimento alla disciplina vigente al tempo della stipula del contratto;
- per quanto concerne la determinazione della base imponibile, bisogna guardare al valore del bene al tempo dell’avveramento della condizione.
Il prelievo è ancorato alla concreta consistenza del bene
D’altro canto – aggiunge la Corte – applicare l’imposta al valore del bene al momento della stipula del contratto svincolerebbe il prelievo tributario dalla reale consistenza degli effetti economici dell’atto e, quindi, dalla capacità contributiva dei contraenti.
Pertanto, nel caso di specie, era possibile per i contribuenti chiedere l’applicazione della disciplina del “prezzo valore”, atteso che tale normativa (art. 1 comma 497 della L. 266/2005) era entrata in vigore prima dell’avverarsi della condizione (sebbene non fosse ancora in vigore al momento della stipula dell’atto). Infatti, la norma sul “prezzo valore” non incide sull’individuazione della disciplina applicabile, ma sulla determinazione del valore del bene.
 / Anita MAURO
fonte:eutekne

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