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Trasformazione delle imposte anticipate in crediti tributari in UNICO 2012
La gestione dell’eccedenza, compresa quella pregressa, deve essere indicata nel quadro RU
/ Giovedì 17 maggio 2012
L’art. 9 del DL n. 201/2011 (Decreto Salva Italia) ha modificato ed integrato la disciplina della trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti tributari.
In primo luogo, è intervenuto su un contesto normativo già esistente, contenuto nell’art. 2, commi 55 e 56, del DL n. 225/2010, in virtù del quale tale possibilità è riconosciuta nel rispetto congiunto delle seguenti condizioni (cosiddetta trasformazione da perdita civilistica):
- il bilancio d’esercizio dell’impresa si è chiuso con un risultato economico negativo;
- i crediti per imposte anticipate sono esclusivamente quelli relativi a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito d’impresa (art. 106, comma 3, del TUIR) – ovvero interessanti le sole banche ed i soggetti finanziari – oppure al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che il richiamo a queste ultime due componenti intende estendere il presupposto soggettivo di applicabilità anche ai contribuenti commerciali IRES, purché costituiti in forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio d’esercizio – da cui decorrono, appunto, gli effetti della mutamento delle attività per imposte anticipate in crediti tributari utilizzabili – da parte dell’assemblea dei soci o di altro organo competente per legge (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/2011);
- la trasformazione è soggetta ad un limite massimo, desumibile dal prodotto tra la perdita civilistica dell’esercizio ed i crediti per imposte anticipate che si intendono trasformare, suddiviso la somma del capitale e delle riserve (patrimonio netto senza considerare il risultato economico negativo del periodo amministrativo).
Al ricorrere congiunto di tali condizioni, le imposte anticipate sono trasformabili in crediti tributari, ed i corrispondenti componenti negativi che le avevano originate diventano definitivamente indeducibili.
Il Decreto Salva Italia ha, poi, introdotto alcune ulteriori disposizioni, riguardanti la cosiddetta trasformazione da perdita fiscale, riservata – senza limitazioni di importo (comma 56-bis dell’art. 2 del DL n. 225/2010), a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale – alla quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative alle perdite di cui all’art. 84 del TUIR e derivante dalla deduzione dei predetti componenti negativi di reddito.
L’art. 2, comma 56-ter, del DL n. 225/2010, anch’esso introdotto dal DL n. 201/2011, ha, inoltre, previsto – in palese conflitto con la natura dei crediti per imposte anticipate, iscrivibili solo nei bilanci delle imprese in continuità aziendale, nel rispetto del principio contabile nazionale OIC n. 25 – l’applicabilità di tale misura anche ai bilanci di liquidazione volontaria, ovvero di società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi, compresi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria ed alla liquidazione coatta amministrativa di banche ed altri intermediari finanziaria vigilati dalla Banca d’Italia: è stato altresì stabilito che, qualora il bilancio finale della liquidazione volontaria, del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa evidenzi un patrimonio netto positivo, l’intero ammontare delle predette attività per imposte anticipate è trasformato in credito d’imposta.
- rigo RU65: il credito d’imposta residuo risultante dal rigo RU103, colonna 2, della dichiarazione dei redditi del precedente periodo d’imposta, contrassegnato dal codice “80”;
- rigo RU66: in colonna 2, il credito spettante per il 2011, comprensivo dell’importo indicato in colonna 1, relativamente alla trasformazione delle perdite;
- rigo RU67: il credito d’imposta utilizzato nel corso del periodo d’imposta 2011, e sino alla data di presentazione della dichiarazione;
- rigo RU68: il credito di cui al rigo RU65 e RU66, colonna 2, ceduto entro la data della presentazione della dichiarazione, da indicarsi anche nella successiva sezione XXIV.
In primo luogo, è intervenuto su un contesto normativo già esistente, contenuto nell’art. 2, commi 55 e 56, del DL n. 225/2010, in virtù del quale tale possibilità è riconosciuta nel rispetto congiunto delle seguenti condizioni (cosiddetta trasformazione da perdita civilistica):
- il bilancio d’esercizio dell’impresa si è chiuso con un risultato economico negativo;
- i crediti per imposte anticipate sono esclusivamente quelli relativi a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito d’impresa (art. 106, comma 3, del TUIR) – ovvero interessanti le sole banche ed i soggetti finanziari – oppure al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che il richiamo a queste ultime due componenti intende estendere il presupposto soggettivo di applicabilità anche ai contribuenti commerciali IRES, purché costituiti in forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio d’esercizio – da cui decorrono, appunto, gli effetti della mutamento delle attività per imposte anticipate in crediti tributari utilizzabili – da parte dell’assemblea dei soci o di altro organo competente per legge (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/2011);
- la trasformazione è soggetta ad un limite massimo, desumibile dal prodotto tra la perdita civilistica dell’esercizio ed i crediti per imposte anticipate che si intendono trasformare, suddiviso la somma del capitale e delle riserve (patrimonio netto senza considerare il risultato economico negativo del periodo amministrativo).
Al ricorrere congiunto di tali condizioni, le imposte anticipate sono trasformabili in crediti tributari, ed i corrispondenti componenti negativi che le avevano originate diventano definitivamente indeducibili.
Il Decreto Salva Italia ha, poi, introdotto alcune ulteriori disposizioni, riguardanti la cosiddetta trasformazione da perdita fiscale, riservata – senza limitazioni di importo (comma 56-bis dell’art. 2 del DL n. 225/2010), a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale – alla quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative alle perdite di cui all’art. 84 del TUIR e derivante dalla deduzione dei predetti componenti negativi di reddito.
L’art. 2, comma 56-ter, del DL n. 225/2010, anch’esso introdotto dal DL n. 201/2011, ha, inoltre, previsto – in palese conflitto con la natura dei crediti per imposte anticipate, iscrivibili solo nei bilanci delle imprese in continuità aziendale, nel rispetto del principio contabile nazionale OIC n. 25 – l’applicabilità di tale misura anche ai bilanci di liquidazione volontaria, ovvero di società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi, compresi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria ed alla liquidazione coatta amministrativa di banche ed altri intermediari finanziaria vigilati dalla Banca d’Italia: è stato altresì stabilito che, qualora il bilancio finale della liquidazione volontaria, del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa evidenzi un patrimonio netto positivo, l’intero ammontare delle predette attività per imposte anticipate è trasformato in credito d’imposta.
Credito d’imposta utilizzabile in compensazione
Il credito d’imposta, derivante dalla trasformazione “civilistica” e “fiscale” di attività per imposte anticipate, non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP, né produce interessi ed è utilizzabile in compensazione – mediante F24, con codice tributo 6834, e senza limiti di importo (l’eventuale somma che dovesse residuare è rimborsabile) – e cedibile al valore nominale, a norma dell’art. 43-ter del DPR 29 n. 602/73. In sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, è necessario compilare la sezione XV del quadro RU del modello UNICO 2012 SC, riportando, in particolare, le seguenti informazioni:- rigo RU65: il credito d’imposta residuo risultante dal rigo RU103, colonna 2, della dichiarazione dei redditi del precedente periodo d’imposta, contrassegnato dal codice “80”;
- rigo RU66: in colonna 2, il credito spettante per il 2011, comprensivo dell’importo indicato in colonna 1, relativamente alla trasformazione delle perdite;
- rigo RU67: il credito d’imposta utilizzato nel corso del periodo d’imposta 2011, e sino alla data di presentazione della dichiarazione;
- rigo RU68: il credito di cui al rigo RU65 e RU66, colonna 2, ceduto entro la data della presentazione della dichiarazione, da indicarsi anche nella successiva sezione XXIV.
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