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venerdì 4 maggio 2012

agevolazioni

ACE per le società di capitali costituitesi a fine 2010 con esercizio «lungo»

L’agevolazione potrebbe competere anche alle società in questione, sebbene il quadro normativo sembrerebbe negarla
/ Venerdì 04 maggio 2012
L’applicazione del beneficio di cui all’art. 1 del DL 201/2011, denominato Aiuto alla Crescita Economica (ACE), presenta particolari profili critici per le società di capitali costituitesi alla fine del 2010, con chiusura del primo esercizio sociale il 31 dicembre 2011. Per tali soggetti, infatti, il quadro normativo di riferimento (art. 1 del DL 201/2011 e decreto attuativo del 14 marzo scorso) sembrano negare l’applicazione dell’agevolazione per il primo periodo d’imposta, ossia quello che si è chiuso al 31 dicembre 2011.
Più nel dettaglio, tale preclusione deriverebbe dalla lettura sia dell’art. 1, commi 2 e 5, del DL 201/2011, secondo cui il rendimento nozionale del 3% si applica alla variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il quale, a sua volta, è costituito da quello risultante dal bilancio chiuso alla predetta data, sia dagli artt. 4 e 5 del decreto attuativo che sono sulla stessa lunghezza d’onda. A ciò si aggiunga che l’art. 5, comma 6, del predetto decreto contiene le regole di calcolo dell’agevolazione per i soggetti costituiti successivamente al 31 dicembre 2010, per i quali quindi non sussiste la base di “partenza” del 31 dicembre 2010 (in tale ipotesi, rileva l’intero patrimonio di costituzione).
Possibile una chiave di lettura differente
Tuttavia, a parere di chi scrive, non mancherebbero elementi a sostegno di una differente chiave di lettura, secondo cui l’agevolazione potrebbe competere anche alle società in questione, fondata in particolare sulle seguenti considerazioni:
- una di carattere generale, basata sulla semplice considerazione che la mera scelta di “allungare” il primo periodo d’imposta al 31 dicembre 2011 non può trasformarsi in una penalizzazione, atteso che, per le società che rinunciano a tale facoltà e che quindi hanno già chiuso il primo bilancio al 31 dicembre 2010, l’agevolazione per l’anno 2011 compete senza alcun dubbio. In altre parole, la facoltà in questione è finalizzata ad evitare di dover chiudere un bilancio (con relativa dichiarazione dei redditi) relativo ai primi mesi (o giorni) di attività, e come tali poco significativi, ma non può portare ad una discriminazione;
- la seconda riflessione attiene ad un aspetto operativo e più precisamente al fatto che il prospetto contenuto nel modello Unico SC (RS113) non richiede l’indicazione del patrimonio iniziale (base di partenza) al 31 dicembre 2010, bensì direttamente gli incrementi realizzati nel corso del 2011. A tale proposito, si tenga in considerazione anche quanto correttamente sostenuto nella circolare n. 28 dell’IRDCEC, secondo cui “il patrimonio netto esistente a tale ultima data costituisce un parametro di riferimento che, tuttavia, non assume alcun significato sostanziale”;
- un terzo spunto di riflessione riguarda i soggetti IRPEF, per i quali il funzionamento dell’agevolazione ha regole del tutto peculiari, in quanto la base di calcolo dell’agevolazione è costituita di fatto dal patrimonio netto esistente alla chiusura di ciascun esercizio, a partire dal 31 dicembre 2011. Per tali soggetti, quindi, non assume rilievo l’eventuale scelta, operata in sede di costituzione, di avvalersi di un periodo d’imposta “lungo”, in quanto in ogni caso il rendimento nozionale, per l’anno 2011, verrebbe applicato su patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2011. Pur prendendo atto delle diverse regole applicabili ai soggetti IRPEF, non si può non evidenziare la discriminazione che si verrebbe a creare per i soggetti IRES
Pur sollecitando un intervento interpretativo da parte dell’Agenzia, si potrebbe quindi sostenere che il riferimento ai soggetti costituiti successivamente al 31 dicembre 2010 (per i quali si assume come incremento il patrimonio di costituzione) debba essere inteso in modo più ampio rispetto a quello letterale, nel senso che vi possano rientrare tutte le imprese che non presentano la base di calcolo dell’agevolazione, ossia il patrimonio netto al 31 dicembre 2010, a prescindere dalla data di costituzione (prima o dopo il 31 dicembre 2010). A tale proposito, peraltro, il comma 9 dell’art. 1 del DL 201/2011, quale norma di “chiusura”, recita espressamente che “le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011”, senza porre particolari preclusioni, il che sembra poter costituire ulteriore elemento valido per sostenere la tesi descritta.

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