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giovedì 17 maggio 2012

riscossione

Non serve l’avviso bonario per gli importi dichiarati ma non versati

A parere della Corte di Cassazione, la cartella di pagamento è legittima anche in assenza della preventiva comunicazione d’irregolarità
/ Mercoledì 16 maggio 2012
È legittima la cartella di pagamento, derivante dalla liquidazione automatica della dichiarazione, notificata in assenza della preventiva comunicazione d’irregolarità, se non vi sono incertezze rilevanti sul contenuto della dichiarazione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7329/2012.
Una società aveva ricevuto una cartella di pagamento in relazione all’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione presentata. L’Ufficio aveva iscritto direttamente a ruolo gli importi dovuti a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR 633/1972, in base al quale, tra l’altro, l’esito della liquidazione deve essere comunicato al contribuente soltanto nel caso in cui emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero una maggiore imposta dovuta.
La contribuente impugnava la cartella, eccependo la violazione dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), per cui, a pena di nullità, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Dopo giudizi di merito dagli esiti alterni, la questione è approdata alla Cassazione. I giudici di piazza Cavour, innanzitutto, hanno stabilito che, a differenza di quanto asserito dall’Ufficio, il predetto art. 54-bis (e analogamente, ai fini delle imposte dirette, l’art. 36-bis del DPR 600/1973) non è norma speciale rispetto al succitato art. 6, comma 5, dello Statuto, con conseguente esclusiva applicazione della prima disposizione, giacché, peraltro, le due norme sono differenti e, per certi aspetti, la prima è più restrittiva della seconda; quindi, entrambe devono essere considerate e rispettate dagli Uffici.
Per quanto concerne il merito della controversia, gli Ermellini, ribadendo il loro ormai consolidato orientamento, hanno stabilito che la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo prevista dal predetto art. 54-bis è necessaria soltanto quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione qualora il contribuente abbia poi omesso di versare gli importi dichiarati (cfr. Cass. n. 17396/2010).
Comunicazione d’irregolarità, contano le incertezze su aspetti rilevanti
Per quanto concerne, invece, la disposizione statutaria sopra richiamata, i Supremi Giudici hanno ribadito che essa condiziona l’obbligo di preventiva comunicazione alla sussistenza di incertezze di rilevante portata, derivanti dal contenuto intrinseco della dichiarazione o dal confronto fra tale atto e i diversi dati di cui l’Ufficio abbia la disponibilità, ma non anche in caso di incertezze di natura interpretativa (cfr. Cass. n. 26310/2010, n. 7536/2011).
Del resto, su quest’ultimo aspetto, la Cassazione si era già pronunciata l’anno scorso, affermando che la comunicazione d’irregolarità, previa iscrizione a ruolo di un tributo dopo la liquidazione di una dichiarazione, deve essere inviata a pena di nullità nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se risulti l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative (Cass. n. 795/2011).
Del resto, però, se è più che condivisibile il principio per cui non sia necessaria la comunicazione preventiva nel caso in cui l’Ufficio si limiti ad iscrivere a ruolo le somme dichiarate ma non versate dal contribuente, viene da domandarsi se, alla luce delle citate disposizioni, non sarebbe in qualche modo utile, se non addirittura obbligatoria, la comunicazione preventiva in caso di altre questioni, di tipo interpretativo, che possono nascere dalla liquidazione automatica. La Cassazione, però, sembra aver ormai deciso in senso negativo.

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