Accertamento
Validità dell’accertamento «anticipato» alle Sezioni Unite
Lo Statuto del contribuente vieta di emanare l’accertamento prima di 60 giorni dalla consegna del PVC, salva la particolare e motivata urgenza
/ Sabato 12 maggio 2012
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 7318 depositata ieri, ha rimesso all’attenzione del Primo Presidente, stante la presenza di orientamenti contrastanti sul punto, la questione circa gli effetti dell’inosservanza, ad opera della parte pubblica, del disposto di cui all’art. 12, comma 7 della L. 212/2000, per l’eventuale trasmissione della causa alle Sezioni Unite.
Tale norma sancisce che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione, per consentire al contribuente di produrre memorie difensive, ed evitare l’emanazione dell’accertamento. Però, tale limitazione temporale non opera ove si sia in presenza di una particolare e motivata urgenza, che, come ovvio, deve essere esplicitata nell’atto di accertamento.
In effetti, sulla questione si era già pronunciata la Corte Costituzionale con la pronuncia 244 del 2009, ove era stato affermato che la norma richiamata non può ritenersi illegittima per il fatto che il legislatore non ha contemplato la nullità dell’accertamento emanato prima del decorso dei sessanta giorni, siccome il giudice di merito deve “saggiare la possibilità di ritenere invalido l’avviso di accertamento emanato prima della scadenza del suddetto termine di sessanta giorni, nel caso in cui tale avviso sia privo di una adeguata motivazione sulla sua particolare urgenza”. Era stata così prospettata l’importanza della cosiddetta “interpretazione adeguatrice”, la quale limita le ipotesi in cui si rende necessaria la declaratoria di illegittimità costituzionale.
Ora, come evidenziato dalla Corte di Cassazione esistono orientamenti contrastanti, riepilogati in prosieguo.
In base ad una prima impostazione, fatta propria con le sentenze 19875/2008 e 3988/2011, l’accertamento “anticipato” non può essere dichiarato nullo in quanto la tutela del contribuente è garantita sia mediante l’autotutela ordinaria sia all’interno della fase contenziosa.
Una seconda corrente di pensiero, invece, sostiene che la nullità può essere dichiarata in quanto la violazione della norma impedisce al contribuente di interagire con la parte pubblica, e di evitare l’emanazione dell’atto di accertamento (Cass. 6088/2011).
I giudici evidenziano ulteriormente che, in base alla sentenza con cui è stato definito un procedimento pendente in Cassazione, non ancora pubblicata, la Suprema Corte è tornata sull’argomento, affermando che la violazione circa l’obbligo di indicare la presenza della particolare e motivata urgenza tale da notificare in via anticipata l’accertamento non può comunque cagionare alcuna nullità, posto che non si traduce in un vizio di motivazione.
Infatti, secondo questa tesi la motivazione, come prevede, in tema di IVA, l’art. 56 del DPR 633/72, attiene ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa, elementi estranei all’urgenza prima richiamata. Andrebbe parimenti esclusa l’annullabilità, posto che opererebbe l’art. 21-octies della L. 241/1990, secondo cui l’annullabilità non può essere dichiarata se, in base al contenuto vincolato del provvedimento, “sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Tale norma sancisce che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione, per consentire al contribuente di produrre memorie difensive, ed evitare l’emanazione dell’accertamento. Però, tale limitazione temporale non opera ove si sia in presenza di una particolare e motivata urgenza, che, come ovvio, deve essere esplicitata nell’atto di accertamento.
In effetti, sulla questione si era già pronunciata la Corte Costituzionale con la pronuncia 244 del 2009, ove era stato affermato che la norma richiamata non può ritenersi illegittima per il fatto che il legislatore non ha contemplato la nullità dell’accertamento emanato prima del decorso dei sessanta giorni, siccome il giudice di merito deve “saggiare la possibilità di ritenere invalido l’avviso di accertamento emanato prima della scadenza del suddetto termine di sessanta giorni, nel caso in cui tale avviso sia privo di una adeguata motivazione sulla sua particolare urgenza”. Era stata così prospettata l’importanza della cosiddetta “interpretazione adeguatrice”, la quale limita le ipotesi in cui si rende necessaria la declaratoria di illegittimità costituzionale.
Ora, come evidenziato dalla Corte di Cassazione esistono orientamenti contrastanti, riepilogati in prosieguo.
In base ad una prima impostazione, fatta propria con le sentenze 19875/2008 e 3988/2011, l’accertamento “anticipato” non può essere dichiarato nullo in quanto la tutela del contribuente è garantita sia mediante l’autotutela ordinaria sia all’interno della fase contenziosa.
Una seconda corrente di pensiero, invece, sostiene che la nullità può essere dichiarata in quanto la violazione della norma impedisce al contribuente di interagire con la parte pubblica, e di evitare l’emanazione dell’atto di accertamento (Cass. 6088/2011).
Orientamenti giurisprudenziali contrastanti
Infine, esiste un terzo filone giurisprudenziale, secondo cui la nullità, sulla scia di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la richiamata pronuncia 244/2009, può essere dichiarata solo se l’Ufficio, nella parte motiva dell’accertamento, non abbia specificato le ragioni di “particolare e motivata” urgenza che hanno dato origine all’emanazione dell’accertamento in via anticipata (Cass. 22320/2010 e 10381/2011).I giudici evidenziano ulteriormente che, in base alla sentenza con cui è stato definito un procedimento pendente in Cassazione, non ancora pubblicata, la Suprema Corte è tornata sull’argomento, affermando che la violazione circa l’obbligo di indicare la presenza della particolare e motivata urgenza tale da notificare in via anticipata l’accertamento non può comunque cagionare alcuna nullità, posto che non si traduce in un vizio di motivazione.
Infatti, secondo questa tesi la motivazione, come prevede, in tema di IVA, l’art. 56 del DPR 633/72, attiene ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa, elementi estranei all’urgenza prima richiamata. Andrebbe parimenti esclusa l’annullabilità, posto che opererebbe l’art. 21-octies della L. 241/1990, secondo cui l’annullabilità non può essere dichiarata se, in base al contenuto vincolato del provvedimento, “sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
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