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lunedì 14 maggio 2012

attività e certificazioni catastali

Visure a pagamento e atti catastali più onerosi

Lo prevede il DL 16/2012 convertito, per i soggetti diversi dai titolari diritti reali sull’immobile oggetto d’ispezione
/ Lunedì 14 maggio 2012
Dal prossimo 1° ottobre, cambieranno le regole per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del Territorio. Infatti, la consultazione sarà gratuita per chi è titolare di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto di consultazione, oltre che per le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione che operino nell’espletamento dei compiti istituzionali, nonché per le Pubbliche Amministrazioni che agiscano per il perseguimento di fini istituzionali, ove l’ispezione abbia luogo con modalità telematiche e sulla base di apposita convenzione. Lo prevedono alcune disposizioni del DL 16/2012 (conv. L. 44/2012).
In sede di conversione, infatti, all’art. 6, relativo alle attività e certificazioni in materia catastatale, è stato aggiunto, tra gli altri, il comma 5-quater, che prevede l’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del Territorio a titolo gratuito ed in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Inizialmente, l’esenzione riguarderà le ispezioni eseguite (da tali soggetti) presso gli uffici, ma, poi, a norma del successivo comma 5-quinquies, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio individuerà modalità e tempi per estendere il servizio, gratuito ed in esenzione da tributi, anche alla consultazione telematica.
Per gli altri soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull’immobile oggetto d’ispezione (visuristi e altri operatori del settore, quali notai, avvocati, commercialisti, tecnici, procuratori, ecc.), sono stati previsti nuovi importi dovuti per la consultazione delle banche dati catastali ed ipotecarie. Il comma 5-sexies dell’art. 6 in commento, in particolare, ha  previsto che, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall’Agenzia del Territorio, sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al DLgs. 347/1990 con una riduzione del 10%.
Peraltro, il comma 5-decies modifica tale tabella in relazione all’importo dovuto per la trasmissione telematica dell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno: si applicherà, infatti, il nuovo importo tabellare di 0,15 euro (mentre prima era di 1 euro) per ogni soggetto, da corrispondere in via anticipata. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile, ma, fino all’attivazione del servizio di trasmissione telematica, l’elenco dei soggetti continuerà ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento dello stesso tributo di 0,15 euro.
Per quanto concerne, poi, l’accesso alla banca dati catastale gestita dall’Agenzia del Territorio, il comma 5-octies dell’articolo 6 stabilisce, sempre per i soggetti diversi dai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto di consultazione, che, per la consultazione telematica, sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al DL 533/1954 con una riduzione del 10%. Anche tale tabella è stata parzialmente modificata dal precedente comma 5-septies, per cui, a differenza di quanto avviene (gratuitamente) oggi:
- per la consultazione degli atti catastali effettuata su documenti cartacei si applicherà il tributo speciale di 5 euro per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione;
- per la consultazione della banca dati, si applicheranno i seguenti nuovi tributi: 1 euro per unità immobiliare, ovvero 1 euro per soggetto ogni dieci unità immobiliari o frazione ed, infine, sempre 1 euro per gli elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione per ogni dieci unità immobiliari o frazione (tali importi sono stati previsti con l’introduzione nella predetta Tabella III del nuovo numero d’ordine 3-bis ad opera dell’art. 6, comma 5-septies, lett. b), del DL 16/2012).
Il comma 5-novies del summenzionato art. 6 precisa, ancora, che i tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies sopra illustrati si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.
In conclusione, si evidenzia che il già richiamato comma 5-septies, intervenendo sulla tabella allegata al DL 533/1954, ha rimodulato alcuni importi dovuti per gli atti di aggiornamento catastale come segue:
- per ogni unità appartenente alle categorie A, B e C sono dovuti tributi nella misura di 50 euro;
- per ogni unità appartenente alle categorie speciali D ed E l’importo è di 100 euro, mentre prima era anch’esso di 50 euro (il nuovo importo è stato così determinato al punto 2.2.2 introdotto nella citata tabella ad opera dell’art. 6, comma 5-septies, lett. a), del DL 16/2012).
Come già anticipato, il comma 5-undecies dell’art. 6 del DL 16/2012 dispone che tutte le sopra richiamate disposizioni acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2012.

1 commento:

  1. quindi io che sono un'azienda, quanto dovrò pagare per la consultazione della sola banca catastale (non anche quella ipotecaria che non mi interessa)?

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