Imu: per i beni in leasing paga il locatario
In vigenza di contratto la soggettività passiva grava sul locatario
Premessa - Nel caso di locazione finanziaria ai fini IMU, l’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell’IMU il locatario. Tale soggettività decorre dalla dati di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.
Soggetti passivi Imu - I soggetti passivi dell'IMU sono individuati dall'art. 9 co. 1 del D.Lgs. 23/2011 come segue: in linea di massima soggetto passivo è il proprietario dell'immobile, tuttavia, se l'immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il proprietario (anche detto “nudo proprietario”).
Possesso dell’immobile - Solo il possesso di diritto di un immobile obbliga al pagamento dell’Imu. L'unica eccezione è rappresentata dal coniuge assegnatario dell'immobile, che è obbligato al pagamento della nuova imposta locale anche nei casi in cui non sia né proprietario né titolare di altro diritto reale di godimento sul bene. Come per l’ICI, non sono invece soggetti al prelievo il locatario, l'affittuario o il comodatario. Il tributo è infatti dovuto dai contribuenti per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere computato per intero.
Usufrutto e diritto di abitazione - L’articolo 9 del decreto legislativo 23/2011 stabilisce che oltre al proprietario dell'immobile, sono obbligati al pagamento anche il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione. Va precisato che la prova della proprietà o della titolarità dell'immobile non è data dalle iscrizioni catastali, ma dalle risultanze dei registri immobiliari. In caso di difformità è tenuto al pagamento dell’IMU il soggetto che risulta titolare da questi registri (CTR Lazio, sentenza 90/2006). Quindi per l’assoggettamento agli obblighi tributari non è probante quello che risulti iscritto in catasto. Rientra tra i diritti reali, poi il diritto di abitazione che spetta, al coniuge superstite, in base all'articolo 540 del codice civile.
Nudo proprietario - Non è soggetto al prelievo fiscale, invece, il nudo proprietario dell'immobile. Allo stesso modo, non sono obbligati al pagamento dell'imposta il locatario, l'affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto.
Beni in leasing - In deroga al principio che individua il presupposto per l'applicazione dell'IMU nel possesso degli immobili, la soggettività passiva IMU, rispetto agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, detenuti in leasing, è riferita al locatario (art. 9 co. 1 del D.Lgs. 23/2011). La soggettività passiva IMU si configura in capo al locatario finanziario a decorrere dalla data della stipula del contratto di leasing e per tutta la durata dello stesso. La disposizione ricalca quella già contenuta, ai fini dell'ICI, nell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 504/92.
Soggetti passivi Imu - I soggetti passivi dell'IMU sono individuati dall'art. 9 co. 1 del D.Lgs. 23/2011 come segue: in linea di massima soggetto passivo è il proprietario dell'immobile, tuttavia, se l'immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il proprietario (anche detto “nudo proprietario”).
Possesso dell’immobile - Solo il possesso di diritto di un immobile obbliga al pagamento dell’Imu. L'unica eccezione è rappresentata dal coniuge assegnatario dell'immobile, che è obbligato al pagamento della nuova imposta locale anche nei casi in cui non sia né proprietario né titolare di altro diritto reale di godimento sul bene. Come per l’ICI, non sono invece soggetti al prelievo il locatario, l'affittuario o il comodatario. Il tributo è infatti dovuto dai contribuenti per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere computato per intero.
Usufrutto e diritto di abitazione - L’articolo 9 del decreto legislativo 23/2011 stabilisce che oltre al proprietario dell'immobile, sono obbligati al pagamento anche il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione. Va precisato che la prova della proprietà o della titolarità dell'immobile non è data dalle iscrizioni catastali, ma dalle risultanze dei registri immobiliari. In caso di difformità è tenuto al pagamento dell’IMU il soggetto che risulta titolare da questi registri (CTR Lazio, sentenza 90/2006). Quindi per l’assoggettamento agli obblighi tributari non è probante quello che risulti iscritto in catasto. Rientra tra i diritti reali, poi il diritto di abitazione che spetta, al coniuge superstite, in base all'articolo 540 del codice civile.
Nudo proprietario - Non è soggetto al prelievo fiscale, invece, il nudo proprietario dell'immobile. Allo stesso modo, non sono obbligati al pagamento dell'imposta il locatario, l'affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto.
Beni in leasing - In deroga al principio che individua il presupposto per l'applicazione dell'IMU nel possesso degli immobili, la soggettività passiva IMU, rispetto agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, detenuti in leasing, è riferita al locatario (art. 9 co. 1 del D.Lgs. 23/2011). La soggettività passiva IMU si configura in capo al locatario finanziario a decorrere dalla data della stipula del contratto di leasing e per tutta la durata dello stesso. La disposizione ricalca quella già contenuta, ai fini dell'ICI, nell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 504/92.
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