contenzioso
Reclamo: per la costituzione in giudizio, conta la data di notifica del procedimento
Una volta che il procedimento si è concluso con esito negativo, per i giorni a disposizione del contribuente assume rilievo la data di notificazione
In un precedente intervento ci siamo soffermati sulla “fase di azione” dell’Agenzia delle Entrate successiva alla produzione dell’atto di reclamo da parte del contribuente (si veda “Reclamo: dubbi sulla «fase di azione» all’istanza del contribuente” del 9 maggio 2012). Ora ci occupiamo del caso in cui, una volta che il procedimento nel suo complesso si è concluso con esito negativo, per il contribuente occorra adempiere agli obblighi processuali per il radicamento della lite mediante la “costituzione in giudizio”, di cui all’art. 22 del DLgs. n. 546/1992, presso la competente Commissione tributaria provinciale.
La norma recita che “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”, sancendo, quindi, una fase “variabile” in dipendenza degli esiti del procedimento.
Infatti, si possono prospettare i casi seguenti:
- i novanta giorni a disposizione dell’Ufficio per la conclusione del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento dell’atto di reclamo, spirano senza che si sia giunti ad alcuno accordo e senza la notifica di un atto da parte del competente team legale;
- l’Ufficio rigetta “anticipatamente”, ossia nel lasso temporale dei novanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, il reclamo presentato;
- l’Ufficio accoglie “parzialmente” il reclamo, confermando la restante parte della pretesa.
In tutte le circostanze appena descritte assume fondamentale rilievo, quale spartiacque per la contabilizzazione dei giorni a disposizione del contribuente per la “costituzione in giudizio”, la data di notificazione e quanto, in proposito, espressamente previsto dall’art. 149 del c.p.c.: ossia che, nei casi di notificazione a mezzo del servizio postale, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto (come parimenti contemplato dall’ultimo comma dell’art. 60 del DPR n. 600/1973, il quale dispone espressamente che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione e che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto).
Pertanto, applicando detta previsione normativa ai tre casi verificabili, ne deriva che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente inizia a decorrere dal giorno successivo a quello:
- di compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio laddove non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento oppure non sia stato formalizzato l’accordo di mediazione;
- di notificazione del provvedimento con il quale l’Ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei novanta giorni (considerando la data di ricevimento per il contribuente);
- di notificazione del provvedimento con il quale l’Ufficio, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l’istanza (considerando la data di ricevimento per il contribuente).
Carlo NOCERA
La norma recita che “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”, sancendo, quindi, una fase “variabile” in dipendenza degli esiti del procedimento.
Infatti, si possono prospettare i casi seguenti:
- i novanta giorni a disposizione dell’Ufficio per la conclusione del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento dell’atto di reclamo, spirano senza che si sia giunti ad alcuno accordo e senza la notifica di un atto da parte del competente team legale;
- l’Ufficio rigetta “anticipatamente”, ossia nel lasso temporale dei novanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, il reclamo presentato;
- l’Ufficio accoglie “parzialmente” il reclamo, confermando la restante parte della pretesa.
In tutte le circostanze appena descritte assume fondamentale rilievo, quale spartiacque per la contabilizzazione dei giorni a disposizione del contribuente per la “costituzione in giudizio”, la data di notificazione e quanto, in proposito, espressamente previsto dall’art. 149 del c.p.c.: ossia che, nei casi di notificazione a mezzo del servizio postale, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto (come parimenti contemplato dall’ultimo comma dell’art. 60 del DPR n. 600/1973, il quale dispone espressamente che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione e che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto).
Pertanto, applicando detta previsione normativa ai tre casi verificabili, ne deriva che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente inizia a decorrere dal giorno successivo a quello:
- di compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio laddove non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento oppure non sia stato formalizzato l’accordo di mediazione;
- di notificazione del provvedimento con il quale l’Ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei novanta giorni (considerando la data di ricevimento per il contribuente);
- di notificazione del provvedimento con il quale l’Ufficio, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l’istanza (considerando la data di ricevimento per il contribuente).
Si fa riferimento ai canoni normativi che disciplinano la “notificazione”
Il tutto, quindi, facendo riferimento ai canoni normativi che disciplinano la “notificazione”, come peraltro puntualmente sottolineato dalla circolare n. 9 dell’Agenzia delle Entrate (par. 10.1, “La costituzione in giudizio del contribuente”): senza che a nulla rilevi la circostanza che nello stesso documento – par. 3.2, “Gli effetti processuali della presentazione dell’istanza” – l’estensore abbia fatto riferimento, quanto alla decorrenza per la costituzione in giudizio e con un drafting perfettibile, al giorno successivo “a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’Ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei predetti novanta giorni” nonché “a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’Ufficio, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l’istanza”.Carlo NOCERA
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