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Ricorsi Tributari

mercoledì 9 maggio 2012

Contenzioso

Reclamo: nel rimborso, valore della lite legato al periodo d’imposta

Desta perplessità il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate, peraltro non coerente con quanto detto in tema di atti impositivi
/ Martedì 08 maggio 2012
Il Legislatore, negli ultimi mesi, ha fatto emergere, nel sistema processuale tributario, una norma che per anni non è stata oggetto di attenzione, in quanto dotata di scarsa valenza operativa: l’art. 12, comma 5, del DLgs. 546/92.
In base a ciò, “per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
Fino al 2011, la questione aveva rilievo solo per determinare le cause nelle quali il contribuente, senza rischiare eccezioni di inammissibilità, può stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore (cause di valore inferiore a 2.582,28 euro).
Nel sistema attuale, a parte il caso, se vogliamo suscettibile di verificarsi solo in via sporadica, della definizione delle liti, la norma ha un grande rilievo: infatti, occorre delineare il valore della lite praticamente tutte le volte che si intende adire la giustizia tributaria, posto che il contributo unificato va quantificato secondo scaglioni tabellari che fanno riferimento al citato art. 12, e lo stesso dicasi per il reclamo, per il quale l’individuazione del valore della lite assume un rilievo maggiore, visto che la mancata presentazione del reclamo, così come la “diretta” notifica del ricorso, causano l’inammissibilità.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9 del 2012 sulla mediazione, adotta, a prima vista, un criterio coerente con il dettato normativo: se occorre vagliare la sola maggiore imposta richiesta nell’atto, l’atto stesso deve essere il punto di riferimento, quindi non ha rilevanza il fatto che nel medesimo provvedimento siano contenute contestazioni su più tributi o, aggiungiamo noi anche se ovvio, rilievi su diversi periodi d’imposta.
Alle stesse conclusioni si deve giungere ove il contribuente, con unico atto, impugni più provvedimenti.
Per le liti di rimborso, invece, il discorso cambia, posto che occorre vagliare l’imposta richiesta in restituzione per singolo periodo d’imposta.
L’affermazione, senza ulteriori considerazioni, non convince: a fronte della domanda di rimborso si forma un atto impositivo (il diniego espresso) o il silenzio rifiuto. Va da sé che se il diniego espresso è un atto, nulla muta, quindi si dovrebbe considerare la totalità del tributo oggetto di rimborso.
Ciò è ancora più evidente nel silenzio-rifiuto, poiché se si opta per la tesi che vede detto processo come azione di accertamento negativo, il valore va di certo parametrato alla domanda giudiziale.
Urge una norma ad hoc per il valore della lite
Si potrebbe sostenere che il richiamo alla singola annualità derivi dal fatto che ad ogni periodo d’imposta corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, ma questa considerazione, oltre che scontrarsi con l’art. 12 del DLgs. 546/92, varrebbe solo per le imposte periodiche (non quindi per l’imposta di registro, ad esempio) e dovrebbe, per coerenza, essere estesa anche per accertamenti e cartelle di pagamento.
Tanto premesso, accogliendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, se il contribuente, con la medesima domanda, chiede in restituzione 15.000 euro per l’anno x e 25.000 euro per l’anno x+1, deve per l’anno x presentare il reclamo e per l’anno x+1 il ricorso.
Non resta che attendere le prese di posizione della giurisprudenza, confidando nel fatto che, ove esse intendano discostarsi e fare proprio un normale criterio di valore della lite, evitino di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, in ragione del fatto che l’errore è dovuto ad un suggerimento contenuto in una circolare, che, sebbene priva di valore, costituisce comunque per molti un punto di riferimento.
È dunque opportuno che il Legislatore individui chiaramente il parametro mediante il quale delineare il valore della lite, cosa che, come anticipato, ha un indubbio rilievo anche per il contributo unificato.

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