Diritto societario
Assonime non condivide la massima n. 124 del Consiglio notarile di Milano, che ammette l’affidamento al revisore anche del controllo sulla gestione
L’interpretazione fornita dalla massima 3 aprile 2012 n. 124 del Consiglio notarile di Milano – secondo la quale, nella srl, in caso di nomina del revisore, questo è tenuto ad esercitare sia la revisione legale che il controllo sulla gestione – non è sostenuta dalla lettera della norma, né è giustificabile da un punto di vista sistematico.
A precisarlo è il Caso Assonime 3/2012, in tema di “Prime applicazioni del nuovo regime dei controlli nella srl”.
Ai sensi del nuovo art. 2477 c.c., nelle ipotesi in cui i controlli nelle srl si presentano come obbligatori, occorre procedere alla nomina dell’“organo di controllo” o del “revisore”. Nel caso di nomina dell’“organo di controllo”, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le spa.
In relazione a tale disposizione, il Consiglio notarile di Milano, nella massima 3 aprile 2012 n. 124, ha affermato che il regime legale dei controlli nella srl, in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 DLgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”. Si ritiene, inoltre, che l’organo monocratico investito della funzione di controllo “e” della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.
Si tratta di una lettura – afferma Assonime – che parte dal presupposto che nelle srl devono essere necessariamente presenti tanto la funzione del controllo sulla gestione che quella di revisione legale; con la conseguenza che, laddove la società decida di nominare solo il revisore legale, questo è tenuto ad esercitare anche la funzione di controllo sulla gestione. Ma questa interpretazione non è sostenuta dalla lettera della norma né è giustificabile sotto il profilo sistematico.
Il dato testuale non impone a priori quali debbano essere le funzioni di controllo da esercitare, limitandosi a stabilire l’obbligo di nominare un “organo di controllo o un revisore”: espressione che non appare essere una mera “locuzione”, usata indistintamente dal legislatore, ma piuttosto l’indicazione di un’opzione per la società, rafforzata dalla specificazione (recata dall’art. 2477, comma 5 c.c.) sulla disciplina applicabile (quella del collegio sindacale di spa) nell’ipotesi in cui venga scelto l’organo di controllo.
Per la determinazione delle funzioni di controllo che i soggetti sono chiamati a svolgere, poi, è necessaria una ricostruzione complessiva del sistema. In particolare, occorre partire dalla considerazione che esiste una differenza sostanziale tra la disciplina che impone e regola la revisione legale, che attua nel nostro ordinamento specifiche direttive comunitarie, prevedendo la revisione legale in tutte le srl con un regime obbligatorio di controllo (cfr. anche la circ. Confindustria 6 aprile 2012 n. 19510 e la Nota interpretativa CNDCEC dell’aprile 2012), e la disciplina che impone e regola il controllo sulla gestione, che discende esclusivamente da scelte nazionali di politica legislativa, e che, in caso di nomina di un organo di controllo, richiede l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale di spa.
Tale richiamo non riguarda il revisore; già sotto il profilo letterale, quindi, il revisore non può essere considerato titolare della funzione di controllo sulla gestione.
Ma tale conclusione trova conferma anche alla luce dello statuto normativo del revisore. Con il termine “revisore”, infatti, si è inteso fare riferimento ad un soggetto (persona fisica o giuridica) – con una precisa caratterizzazione professionale – rispetto al quale non può che trovare applicazione il DLgs. 39/2010.
Lo statuto, peraltro, può anche affidare ai soci la possibilità di scegliere, volta per volta, tra tali opzioni (anche quest’ultima ricostruzione è condivisa sia dalla circ. Confindustria 6 aprile 2012 n. 19510 che dalla Nota interpretativa CNDCEC dell’aprile 2012).
/ Maurizio MEOLI
fonte : eutekne
A precisarlo è il Caso Assonime 3/2012, in tema di “Prime applicazioni del nuovo regime dei controlli nella srl”.
Ai sensi del nuovo art. 2477 c.c., nelle ipotesi in cui i controlli nelle srl si presentano come obbligatori, occorre procedere alla nomina dell’“organo di controllo” o del “revisore”. Nel caso di nomina dell’“organo di controllo”, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le spa.
In relazione a tale disposizione, il Consiglio notarile di Milano, nella massima 3 aprile 2012 n. 124, ha affermato che il regime legale dei controlli nella srl, in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 DLgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”. Si ritiene, inoltre, che l’organo monocratico investito della funzione di controllo “e” della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.
Si tratta di una lettura – afferma Assonime – che parte dal presupposto che nelle srl devono essere necessariamente presenti tanto la funzione del controllo sulla gestione che quella di revisione legale; con la conseguenza che, laddove la società decida di nominare solo il revisore legale, questo è tenuto ad esercitare anche la funzione di controllo sulla gestione. Ma questa interpretazione non è sostenuta dalla lettera della norma né è giustificabile sotto il profilo sistematico.
Il dato testuale non impone a priori quali debbano essere le funzioni di controllo da esercitare, limitandosi a stabilire l’obbligo di nominare un “organo di controllo o un revisore”: espressione che non appare essere una mera “locuzione”, usata indistintamente dal legislatore, ma piuttosto l’indicazione di un’opzione per la società, rafforzata dalla specificazione (recata dall’art. 2477, comma 5 c.c.) sulla disciplina applicabile (quella del collegio sindacale di spa) nell’ipotesi in cui venga scelto l’organo di controllo.
Per la determinazione delle funzioni di controllo che i soggetti sono chiamati a svolgere, poi, è necessaria una ricostruzione complessiva del sistema. In particolare, occorre partire dalla considerazione che esiste una differenza sostanziale tra la disciplina che impone e regola la revisione legale, che attua nel nostro ordinamento specifiche direttive comunitarie, prevedendo la revisione legale in tutte le srl con un regime obbligatorio di controllo (cfr. anche la circ. Confindustria 6 aprile 2012 n. 19510 e la Nota interpretativa CNDCEC dell’aprile 2012), e la disciplina che impone e regola il controllo sulla gestione, che discende esclusivamente da scelte nazionali di politica legislativa, e che, in caso di nomina di un organo di controllo, richiede l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale di spa.
Tale richiamo non riguarda il revisore; già sotto il profilo letterale, quindi, il revisore non può essere considerato titolare della funzione di controllo sulla gestione.
Ma tale conclusione trova conferma anche alla luce dello statuto normativo del revisore. Con il termine “revisore”, infatti, si è inteso fare riferimento ad un soggetto (persona fisica o giuridica) – con una precisa caratterizzazione professionale – rispetto al quale non può che trovare applicazione il DLgs. 39/2010.
Il legislatore ha inteso distinguere soggetti e funzioni
In conclusione, la possibilità di nominare un revisore al posto di un organo di controllo è indice della volontà legislativa di diversificare non solo il soggetto incaricato dei controlli, ma anche la funzione che lo stesso è chiamato a svolgere (ad analoghe conclusioni giungono anche la circ. Confindustria 6 aprile 2012 n. 19510 e la Nota interpretativa CNDCEC dell’aprile 2012). Lo statuto di srl, quindi, può prevedere: la nomina di un organo di controllo (monocratico o collegiale) al quale affidare il controllo sulla gestione e la revisione legale; la nomina di un revisore legale; la nomina di un organo di controllo che esercita il controllo sulla gestione e di un revisore legale che svolge la revisione.Lo statuto, peraltro, può anche affidare ai soci la possibilità di scegliere, volta per volta, tra tali opzioni (anche quest’ultima ricostruzione è condivisa sia dalla circ. Confindustria 6 aprile 2012 n. 19510 che dalla Nota interpretativa CNDCEC dell’aprile 2012).
/ Maurizio MEOLI
fonte : eutekne
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