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giovedì 17 maggio 2012

diritto comunitario

Verso una nuova disciplina comunitaria per i voucher

Tra gli aspetti rilevanti contenuti nella proposta di modifica della Direttiva n. 2006/112/CE, figura la qualificazione oggettiva dei buoni di acquisto
/ Giovedì 17 maggio 2012
Con la proposta Com.(2012) 10 maggio 2012, n. 206, la Commissione europea ha presentato al Consiglio la modifica della Direttiva n. 2006/112/CE in relazione alla disciplina comunitaria dei buoni di acquisto (voucher), attesa la crescente diffusione sia come strumenti di incentivazione aziendale (oggetto di premi o come forma retributiva) sia come tipologia di prodotto (si pensi, ad esempio, ai cofanetti regalo o alle schede prepagate).
L’esigenza di una rivisitazione normativa nasce dalla disciplina double face dei medesimi. In particolare, si ravvisano due possibili interpretazioni circa la qualificazione dei voucher:
- documenti di legittimazione che, in quanto assimilabili al denaro, sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, ove ceduti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a) del DPR n. 633/1972. Solo con il successivo utilizzo dei voucher, al fine di ottenere in cambio i beni o servizi legittimati dagli stessi, si integrano cessioni o prestazioni soggette ad IVA;
- pagamenti anticipati di beni o servizi individuati o comunque di generiche obbligazioni di fare, conseguentemente da assoggettare ad IVA al momento dell’acquisto.
Tra i contenuti più significativi delle linee guida della proposta di Direttiva, figura senz’altro la qualificazione oggettiva.
Al riguardo, la proposta propone una distinzione fra le diverse categorie di buoni, introducendo un nuovo Capo 5 al Titolo IV della Direttiva, concernente la nozione delle “Operazioni imponibili”, mediante l’inserimento dei nuovi articoli 30-bis e 30-ter. La prima disposizione contiene la definizione del buono come strumento che offre al possessore il diritto di ottenere una cessione di beni o una prestazione di servizi, ovvero la riduzione del corrispettivo dovuto per l’acquisto di un bene o di un servizio (ossia, la distinzione fra “buono di acquisto” e “buono sconto”; sul tema, si rinvia alle sentenze della Corte di giustizia 15 ottobre 2002, causa C-427/98, Commissione v. Repubblica federale di Germania; 24 ottobre 1996, causa C-317/94, Elida Gibbs; 25 maggio 1993, causa C-18/92, Bally; 27 marzo 1990, causa C-126/88, Boots Company; sentenza 24 ottobre 1996, causa C-288/94, Argos Distributors; in tema di prassi nazionale, si rinvia alle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 86/2007 e 154/2001, nonché le RM nn. 130/E/2000 e  571646/1990).
Distinguo tra buono ad utilizzo singolo e buono ad utilizzo multiplo
Il successivo art. 30-ter interviene, fra l’altro, sulla qualifica dell’operazione di trasferimento del Buono ad Utilizzo Singolo (BUS; differente rispetto al Buono a Utilizzo Multiplo, BUM) rispetto alla successiva operazione, ossia la cessione o prestazione da esso rappresentata, stabilendo che essa sia considerata unica rispetto al trasferimento del buono, con anticipazione e assorbimento della qualifica dell’operazione, anche ai fini territoriali, al momento in cui il BUS viene ceduto.
Per quanto riguarda l’aspetto temporale, la differenza tra BUS e BUM consiste nel fatto che, per il BUS, è anticipato al momento dell’emissione del buono, mentre per il BUM è posticipato al momento dell’utilizzo effettivo del buono per l’acquisto di determinati beni o servizi.
Relativamente alla determinazione della base imponibile, la proposta di Direttiva interviene introducendo i nuovi artt. 74-bis, 74-ter e 74-quater nel Titolo VII, Capo 2, della Direttiva n. 2006/112/CE. La prima delle norme, in particolare, riguarda le modalità di tassazione del BUM.
In punto di diritto di detrazione, occorre segnalare l’aggiunta della nuova lett. d) all’art. 169 della Direttiva n. 2006/112/CE. La disposizione riguarda la previsione della detraibilità a favore dell’emittente del buono dell’imposta addebitata dal soggetto passivo che effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi in dipendenza della spendita del buono, sempre che tale imposta sia, in linea di principio, detraibile.
Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’art. 2 della proposta di Direttiva segnala che le nuove disposizioni dovranno essere adottate dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2014, con entrata in vigore a partire dal successivo 1° gennaio 2015.

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