Non profit
Sanatoria per le irregolarità del cinque per mille
Le irregolarità dell’iscrizione negli elenchi per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 possono essere sanate entro il 31 maggio prossimo
/ Sabato 05 maggio 2012
Con la circolare n. 13, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito e le modalità applicative del DPCM 20 aprile 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2012 n. 98) con il quale sono stati prorogati al 31 maggio 2012 i termini per integrare la documentazione delle domande d’iscrizione al cinque per mille dell’IRPEF per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 presentate dagli enti del volontariato.
L’Agenzia delle Entrate precisa che sono interessati dal provvedimento solo gli enti riconducibili alla tipologia degli “enti del volontariato”, vale a dire:
- le organizzazioni di volontariato;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
- le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del DLgs. 460/97 (es. assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione).
- già inseriti nell’elenco degli iscritti al beneficio per aver regolarmente presentato la domanda d’iscrizione con le modalità e nei termini stabiliti dalle disposizioni relative all’esercizio finanziario per il quale si avvalgono della regolarizzazione (cioè entro il 20 aprile 2009, per l’esercizio finanziario 2009, il 7 maggio 2010, per l’esercizio finanziario 2010, e il 7 maggio 2011, per l’esercizio finanziario 2011);
- esclusi dal riparto del beneficio per aver commesso una delle seguenti irregolarità: omissione della dichiarazione sostitutiva, mancata allegazione del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente alla dichiarazione sostitutiva, mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, utilizzo per la redazione della dichiarazione sostitutiva di modulo non conforme a quello approvato ovvero privo delle indicazioni necessarie.
Le dichiarazioni sostitutive tardive (cioè presentate oltre il 30 giugno 2009, per l’esercizio finanziario 2009, il 30 giugno 2010, per l’esercizio finanziario 2010, e il 30 giugno 2011, per l’esercizio finanziario 2011), se non presentano uno dei vizi sopra elencati, sono automaticamente sanate per effetto della proroga, pertanto l’ente non è tenuto ad effettuare alcun adempimento.
Limitatamente agli esercizi finanziari 2010 e 2011, sono considerate validamente presentate le domande d’iscrizione presentate entro il 30 giugno 2010, per l’esercizio finanziario 2010, ed entro il 30 giugno 2011, per l’esercizio 2011, sempre che sussistano le seguenti condizioni:
- la domanda deve essere stata regolarmente redatta sugli appositi moduli e prodotta in via telematica;
- i requisiti prescritti per l’ammissione al beneficio devono essere posseduti dall’ente alla data di scadenza originaria della domanda, cioè al 7 maggio 2010, per l’esercizio finanziario 2010, e al 7 maggio 2011, per l’esercizio 2011.
Nel caso in cui gli enti abbiano presentato la domanda di iscrizione entro i termini suddetti e correttamente prodotto la dichiarazione sostitutiva non sono tenuti ad ulteriori adempimenti. Altrimenti, se sono state commesse irregolarità nella presentazione della dichiarazione sostitutiva (come sopra indicate), tali enti possono avvalersi della procedura di integrazione documentale.
Per procedere alla sanatoria in esame, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’attuale legale rappresentante dell’ente e trasmetterla a mezzo raccomandata a.r., entro il 31 maggio 2012, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente, allegando la copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Infine, si segnala che l’art. 3 del DPCM in esame ha previsto che, dall’esercizio finanziario 2011, i termini per la presentazione delle domande d’iscrizione al cinque per mille e per il compimento degli ulteriori adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo vengono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
L’Agenzia delle Entrate precisa che sono interessati dal provvedimento solo gli enti riconducibili alla tipologia degli “enti del volontariato”, vale a dire:
- le organizzazioni di volontariato;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
- le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del DLgs. 460/97 (es. assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione).
Rilevano le irregolarità della dichiarazione sostitutiva
Per avvalersi della proroga relativamente agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, tali soggetti devono risultare:- già inseriti nell’elenco degli iscritti al beneficio per aver regolarmente presentato la domanda d’iscrizione con le modalità e nei termini stabiliti dalle disposizioni relative all’esercizio finanziario per il quale si avvalgono della regolarizzazione (cioè entro il 20 aprile 2009, per l’esercizio finanziario 2009, il 7 maggio 2010, per l’esercizio finanziario 2010, e il 7 maggio 2011, per l’esercizio finanziario 2011);
- esclusi dal riparto del beneficio per aver commesso una delle seguenti irregolarità: omissione della dichiarazione sostitutiva, mancata allegazione del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente alla dichiarazione sostitutiva, mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, utilizzo per la redazione della dichiarazione sostitutiva di modulo non conforme a quello approvato ovvero privo delle indicazioni necessarie.
Le dichiarazioni sostitutive tardive (cioè presentate oltre il 30 giugno 2009, per l’esercizio finanziario 2009, il 30 giugno 2010, per l’esercizio finanziario 2010, e il 30 giugno 2011, per l’esercizio finanziario 2011), se non presentano uno dei vizi sopra elencati, sono automaticamente sanate per effetto della proroga, pertanto l’ente non è tenuto ad effettuare alcun adempimento.
Limitatamente agli esercizi finanziari 2010 e 2011, sono considerate validamente presentate le domande d’iscrizione presentate entro il 30 giugno 2010, per l’esercizio finanziario 2010, ed entro il 30 giugno 2011, per l’esercizio 2011, sempre che sussistano le seguenti condizioni:
- la domanda deve essere stata regolarmente redatta sugli appositi moduli e prodotta in via telematica;
- i requisiti prescritti per l’ammissione al beneficio devono essere posseduti dall’ente alla data di scadenza originaria della domanda, cioè al 7 maggio 2010, per l’esercizio finanziario 2010, e al 7 maggio 2011, per l’esercizio 2011.
Nel caso in cui gli enti abbiano presentato la domanda di iscrizione entro i termini suddetti e correttamente prodotto la dichiarazione sostitutiva non sono tenuti ad ulteriori adempimenti. Altrimenti, se sono state commesse irregolarità nella presentazione della dichiarazione sostitutiva (come sopra indicate), tali enti possono avvalersi della procedura di integrazione documentale.
Per procedere alla sanatoria in esame, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’attuale legale rappresentante dell’ente e trasmetterla a mezzo raccomandata a.r., entro il 31 maggio 2012, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente, allegando la copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Infine, si segnala che l’art. 3 del DPCM in esame ha previsto che, dall’esercizio finanziario 2011, i termini per la presentazione delle domande d’iscrizione al cinque per mille e per il compimento degli ulteriori adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo vengono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
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