Accertamento
La «riserva» di produrre i documenti non fa venire meno il rifiuto di esibizione
La preclusione probatoria si verifica ugualmente, posto che alla richiesta degli uffici deve subito seguire l’esibizione
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/ Giovedì 24 maggio 2012
La Corte di Cassazione, con la sentenza 8109 depositata ieri, è tornata a pronunciarsi in merito ad un argomento di estrema importanza: la preclusione probatoria relativa al rifiuto di esibizione di documenti richiesti dai verificatori nelle more del controllo.
Il disposto normativo di ciò è rinvenibile negli artt. 32 del DPR 600/73 e 52 del DPR 633/72, che, in sostanza, normano gli effetti del rifiuto di esibizione, e, più in generale, della mancata collaborazione alla fase di controllo sia nei controlli sostanziali che nelle cosiddette “indagini a tavolino”.
I giudici hanno stabilito che l’espressa riserva del contribuente di fornire i documenti in un momento successivo (nella specie, nella fase contenziosa) fosse circostanza idonea ad integrare il cosiddetto “rifiuto di esibizione”, con la conseguenza che i documenti prodotti nel processo sono stati giudicati inutilizzabili proprio per questo motivo.
Nella sentenza si legge testualmente che la norma in oggetto “non attribuisce al contribuente nessuna facoltà di scelta tra esibizione immediata agli inquirenti o differita (in giudizio): la riserva espressa dalla contribuente, quindi, si rivela evidentemente illegittima perché, nella sostanza, suppone una interpretazione della norma che ne rimette l’effettiva osservanza al mero arbitrio del contribuente”.
Ciò, a nostro avviso, non significa che, su espressa domanda dei verificatori, debbano essere prodotti tutti i documenti richiesti quando, per questioni oggettive di tempo, non si possa ottemperare al comando.
In primo luogo, anche se su tale aspetto parrebbe opportuna una conferma della giurisprudenza, nulla vieta che il contribuente, illustrandone il motivo, presenti agli uffici apposita domanda di differimento del termine per la consegna della documentazione.
Poi, non si dimentichi che l’art. 52, comma 10 del DPR 633/72 prevede che il contribuente ben può dichiarare che i documenti si trovano presso altri soggetti, ma deve esibire un’attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso.
È stato infatti sancito che non è necessario che il contribuente abbia dolosamente opposto il rifiuto, siccome è sufficiente che egli “dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all’ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative...)” (Cass. 16 ottobre 2009 n. 21967; Cass. 26 marzo 2009 n. 7269; Cass. 27 giugno 2011 n. 14027).
Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE
Il disposto normativo di ciò è rinvenibile negli artt. 32 del DPR 600/73 e 52 del DPR 633/72, che, in sostanza, normano gli effetti del rifiuto di esibizione, e, più in generale, della mancata collaborazione alla fase di controllo sia nei controlli sostanziali che nelle cosiddette “indagini a tavolino”.
I giudici hanno stabilito che l’espressa riserva del contribuente di fornire i documenti in un momento successivo (nella specie, nella fase contenziosa) fosse circostanza idonea ad integrare il cosiddetto “rifiuto di esibizione”, con la conseguenza che i documenti prodotti nel processo sono stati giudicati inutilizzabili proprio per questo motivo.
Nella sentenza si legge testualmente che la norma in oggetto “non attribuisce al contribuente nessuna facoltà di scelta tra esibizione immediata agli inquirenti o differita (in giudizio): la riserva espressa dalla contribuente, quindi, si rivela evidentemente illegittima perché, nella sostanza, suppone una interpretazione della norma che ne rimette l’effettiva osservanza al mero arbitrio del contribuente”.
Ciò, a nostro avviso, non significa che, su espressa domanda dei verificatori, debbano essere prodotti tutti i documenti richiesti quando, per questioni oggettive di tempo, non si possa ottemperare al comando.
In primo luogo, anche se su tale aspetto parrebbe opportuna una conferma della giurisprudenza, nulla vieta che il contribuente, illustrandone il motivo, presenti agli uffici apposita domanda di differimento del termine per la consegna della documentazione.
Poi, non si dimentichi che l’art. 52, comma 10 del DPR 633/72 prevede che il contribuente ben può dichiarare che i documenti si trovano presso altri soggetti, ma deve esibire un’attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso.
Vale anche la semplice colpa
Si rammenta che, dopo un primo orientamento giurisprudenziale, che riteneva necessario, per integrare il cosiddetto “rifiuto di esibizione”, l’elemento intenzionale (si veda la famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 45 del 2000), ora la giurisprudenza pare consolidata nell’affermare la sufficienza della semplice colpa.È stato infatti sancito che non è necessario che il contribuente abbia dolosamente opposto il rifiuto, siccome è sufficiente che egli “dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all’ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative...)” (Cass. 16 ottobre 2009 n. 21967; Cass. 26 marzo 2009 n. 7269; Cass. 27 giugno 2011 n. 14027).
Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE
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