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lunedì 14 maggio 2012

Sanatoria delle mancate opzioni : i codici tributo

riscossione
Con la ris. 46, l’Agenzia ha istituito i codici tributo «8114», «8115» e «8116» per la remissione in bonis, inclusi 5 per mille e consolidato
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/ Sabato 12 maggio 2012
Arrivano i codici tributo per la sanatoria delle mancate opzioni. Con la risoluzione n. 46/2012, diffusa ieri, l’Agenzia delle Entrate ha infatti introdotto tre nuovi codici tributo (“8114”, “8115” e “8116”), da utilizzare tramite F24 per corrispondere le relative sanzioni e sanare così l’errore formale.
Come noto, il DL n. 16/2012 (Decreto sulle semplificazioni fiscali), all’art. 2, comma 1, ha aperto alla possibilità di “rientrare in carreggiata” a seguito della trasmissione di una documentazione incompleta, di eventuali dimenticanze o del mancato invio delle comunicazioni preventive per l’accesso a benefici fiscali o a regimi opzionali. Il DL prevede infatti che l’accesso non sia precluso, a patto che “la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. Ai fini della sanatoria, è necessario che il contribuente:
- possieda i requisiti sostanziali richiesti dalle norme;
- effettui la comunicazione o l’adempimento entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi una somma pari alla misura minima della sanzione di cui all’art. 1, comma 1, del DLgs. n. 471/1997.
La risoluzione n. 46 introduce quindi il codice tributo “8114” (denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS”), da utilizzare nel modello F24. Il codice si trova esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” va compilato precisando l’anno in cui si effettua il pagamento, in formato “AAAA”.
Il successivo codice tributo introdotto, “8115”, riguarda invece la sanzione per rimessione in bonis del 5 per mille. Tale possibilità è ora consentita dall’art. 2, comma 2, del Decreto sulle semplificazioni fiscali. Pur non avendo eseguito tempestivamente i necessari adempimenti, gli enti possono accedere al riparto del 5 per mille dell’IRPEF, purché:
- possiedano i requisiti sostanziali richiesti per l’ammissione;
- presentino entro il 30 settembre la domanda d’iscrizione e le relative integrazioni documentali;
- versino la somma pari alla misura minima della sanzione ex art. 11, comma 1, del DLgs. n. 471/1997.
In sede di compilazione dell’F24, il codice tributo “8115” (denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del dl n.16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS 5 per mille”) è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Anche in questo caso, il campo “Anno di riferimento” dev’essere compilato, in formato “AAAA”, specificando l’anno in cui il versamento viene effettuato.
Sanzione pari a 2.065,83 euro nel consolidato
Il terzo e ultimo codice tributo, “8116”, concerne infine il consolidato. Intervenendo sull’art. 43-ter del DPR n. 602/1973, l’art. 2, commi 3 e 3-bis, del DL n. 16/2012 ha previsto che, nell’ipotesi di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, la mancata indicazione del cessionario e dell’importo delle eccedenze non comporta più l’inefficacia. Ciò vale anche per le eccedenze utilizzabili in compensazione tra società partecipanti alla tassazione di gruppo, benché manchino gli estremi del destinario, l’indicazione della tipologia di tributo oggetto di cessione o l’importo dello stesso. Per beneficiare della sanatoria, occorre però versare – in entrambe le ipotesi – la sanzione pari a 2.065,83 euro tramite F24.
Il codice tributo da utilizzare è, appunto, l’“8116” (denominato “Sanzione di cui all’art. 8, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 3-bis, del dl n.16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS”).
  REDAZIONE FONTE: EUTEKNE

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