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lunedì 28 maggio 2012

Contenzioso: L’Agenzia conferma la non ricorribilità degli «avvisi bonari»

Contenzioso

L’Agenzia conferma la non ricorribilità degli «avvisi bonari»

Nel ricorso contro il ruolo, non verrà eccepita l’inammissibilità per omesso ricorso contro l’avviso bonario

/ Giovedì 24 maggio 2012
Mediante apposito comunicato stampa pubblicato ieri ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/be5812004b5917159d9bdd0a16ee8a29/067_Com.+st.+avvisi+bonari+23.05.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=be5812004b5917159d9bdd0a16ee8a29 ), l’Agenzia delle Entrate, “in merito ad alcuni recenti articoli di stampa che hanno riproposto il tema della impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità”, conferma la propria adesione all’orientamento giurisprudenziale che ritiene detti provvedimenti non autonomamente impugnabili (cfr. Cass. SS.UU. 16293/2007).
Infatti, la sola opinione espressa dalla sentenza 7344/2012, favorevole all’impugnabilità delle “comunicazioni bonarie” (si veda “Impugnabile l’avviso bonario da 36-bis” del 15 maggio), non può essere ancora espressione di un principio consolidato.
Alla luce di ciò, da un lato, non verranno modificate le “avvertenze” poste all’interno degli avvisi bonari (nel senso che non verrà “ventilata” la possibilità del ricorso), dall’altro, “gli uffici, pertanto, continueranno a sostenere l’inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari”.
Come prima osservazione, non resta che attendere se la pronuncia richiamata troverà conferma nella successiva giurisprudenza.
Poi, circa l’intenzione di non modificare il contenuto degli avvisi, va da sé che si tratta di un atto rientrante nella discrezionalità degli uffici. Ferme restando le questioni relative al legittimo affidamento (che, allo stato attuale, pare abbiano rilievo solo per ciò che concerne l’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative), è chiaro che la giurisprudenza non è una fonte del diritto, e che, di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate non è tenuta ad adeguare la propria prassi alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione.
Dal lato del contribuente, il diritto immediato al ricorso non viene meno, chiaramente, neanche ove nel cosiddetto “avviso bonario” venisse data notizia circa l’impossibilità di impugnazione sino al ruolo, siccome la sussistenza della giurisdizione tributaria (ma alle medesime conclusioni può pervenirsi in merito al carattere impugnabile dei provvedimenti) “non dipende dalla volontà, o, peggio ancora, dagli errori delle parti, ma dall’oggetto della lite in relazione alle previsioni della legge” (Cass. SS.UU. 9 maggio 2008 n. 11498 e 30 giugno 2009 n. 15242).
Dovrebbe valere la cosiddetta “impugnazione facoltativa”
Più interessante appare la seconda affermazione contenuta nel comunicato, ovvero: “Coerentemente con questo orientamento, gli Uffici dell’Agenzia si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario”.
Tale specificazione è di certo obbligata, ma non muterebbe nemmeno se si ritenesse l’avviso bonario impugnabile.
Come osservato in altra sede (si veda “Ricorso contro l’avviso bonario non «imposto» dalla Cassazione” del 21 maggio 2012), l’omesso ricorso contro l’avviso non ha effetti nel successivo ricorso contro il ruolo.
In altre parole, non è giuridicamente possibile che la situazione sia paragonata alla sequenza procedimentale avviso di accertamento/cartella di pagamento. A ciò osta l’art. 6, comma 5 della L. 212/2000, ove è sancito che la nullità del ruolo si verifica non per il semplice fatto circa l’omissione dell’avviso bonario, ma solo se a tale fatto si aggiungono le “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (ergo, se il ruolo non è di per sé nullo se non preceduto dal cosiddetto “avviso bonario”, allora il contribuente può, a sua scelta, decidere di ricorrere contro quest’ultimo atto o contro il ruolo).
Ravvisando la necessità di attendere la futura giurisprudenza, potrebbe trovare applicazione il principio, espresso più che altro in tema di fiscalità locale, della cosiddetta “impugnazione facoltativa”, secondo cui  l’elencazione tassativa degli atti ex art. 19 del DLgs. 546/92 non preclude al contribuente la possibilità di ricorrere avverso provvedimenti non rientranti in tale elenco ma contenenti una pretesa tributaria definita, ma la mancata impugnazione di un atto non indicato nell’art. 19 nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica “non determina la non impugnabilità (cristallizzazione) di quella pretesa che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’art. 19” (Cass. 21045/2007).
 / Alfio CISSELLO
FONTE: EUTEKNE

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