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mercoledì 9 maggio 2012

agevolazioni

Agevolazioni per il credito cooperativo al test delle Entrate

Il requisito del vantaggio mutualistico a favore dei soci può essere «accantonato» solo in situazioni di difficoltà
/ Martedì 08 maggio 2012
Le banche di credito cooperativo (BCC), per fruire dei vantaggi fiscali, devono rispettare il fine di mutualità prevalente previsto per tutte le società cooperative e assicurare, quindi, vantaggi nei confronti dei soci. Questo, tra gli altri, è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45 di ieri, nell’ambito di una consulenza giuridica richiesta.
Il comma 2-bis dell’art. 28 del DLgs. n. 385/1993 (TUB) stabilisce che “ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall’articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell’articolo 35 del presente decreto”.
In particolare, l’art. 2514 c.c. dispone che le cooperative a mutualità prevalente debbano prevedere nei propri statuti:
- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
L’art. 35, comma 1, del TUB individua, invece, il criterio di operatività specifico per le banche, stabilendo che “le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci” e che “la Banca d’Italia può autorizzare, per periodi di tempo determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le norme sopra richiamate fanno riferimento a soggetti qualificabili come società cooperative, ossia a quelle società che, ai sensi dell’art. 2511 c.c., perseguono uno scopo mutualistico. Il fine prevalente deve quindi essere, come per tutte le cooperative, quello di assicurare vantaggi economici a favore dei propri componenti.
La risoluzione precisa, tuttavia, che la mancanza del vantaggio mutualistico a favore dei soci, soprattutto se transitoria e giustificata da ragioni economiche contingenti, non è idonea di per sé a determinare la revoca delle agevolazioni. Neanche il superamento del limite del 5% del totale delle attività di rischio, assunte fuori dalla zona di competenza territoriale, determina da solo la revoca dell’agevolazione fiscale. Resta fermo che l’Amministrazione finanziaria può accertare, ed eventualmente revocare, i benefici fiscali nel caso in cui il mancato rispetto delle condizioni di mutualità siano sintomatiche dello svolgimento di attività con finalità speculativa a dispetto di un’asserita e solo formale attività mutualistica.
Considerato che la BCC deve esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci, la risoluzione in commento chiarisce che l’operatività prevalente deve essere verificata al termine del periodo d’imposta come dato medio ritraibile dall’indice di operatività prevalente rilevato al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre del periodo d’imposta, coincidenti con le segnalazioni di Vigilanza relative a ciascun trimestre solare. In caso di riscontro negativo di tale dato, resta ferma la possibilità della banca di verificare la prevalenza dell’operatività quale media dei dati giornalieri del periodo d’imposta.
Con riferimento all’articolo 14, comma 3, del DPR 601/1973, in base al quale “i presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall’amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza”, l’Agenzia delle Entrate precisa poi che la revoca delle agevolazioni operate dall’Amministrazione finanziaria, a seguito di controlli che accertano la mancanza dei requisiti, prescinde dai pareri del Ministero del Lavoro e degli altri organi di vigilanza (in tal senso, Cass. n. 5273/2004).
Il documento di prassi in commento riporta, infine, una convenzione firmata dall’Agenzia delle Entrate con il Ministero dello Sviluppo Economico il 28 settembre 2010, la quale stabilisce che “nell’ipotesi in cui gli Uffici dell’Agenzia, al fine dell’accertamento dei presupposti di applicabilità delle agevolazioni in argomento, richiedano ai sensi dell’art. 14 del DPR 601/1973, l’intervento dell’organo di vigilanza competente, il Ministero si impegna entro 30 giorni alla data di ricevimento di detta richiesta ad affidare il relativo incarico di vigilanza ad un funzionario dell’Agenzia in possesso della prevista abilitazione”.

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