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venerdì 4 maggio 2012

Riscossione

Blocco dei pagamenti più garantista per i privati

La legge di conversione del DL 16/2012 sancisce che, nonostante vi sia inadempimento per i ruoli, l’eccedenza va corrisposta

/ Martedì 01 maggio 2012
L’art. 48-bis del DPR 602/73 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 10.000 euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a 10.000 euro.
In caso affermativo, i suddetti soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza a Equitalia, ai fini dell’attività di riscossione delle somme.
Se la verifica ha esito positivo, il pagamento viene sospeso e l’Agente della riscossione procede al pignoramento presso terzi delle somme notificando al soggetto pubblico l’ordine di versare gli importi a favore di Equitalia, come prevede l’art. 72-bis del DPR 602/73.
Le disposizioni di attuazione della norma sono state dettate con il regolamento n. 40 del 2008.
Il comma 4-bis del DL 16/2012 (convertito con legge 44/2012), con una modifica apportata in sede di conversione in legge del decreto, sancisce espressamente che in presenza della segnalazione di cui all’art. 48-bis del DPR 602//73 (si tratta della segnalazione con cui Equitalia comunica alla Pubblica Amministrazione che il contribuente è inadempiente), il soggetto pubblico è comunque tenuto ad eseguire il pagamento delle somme che “eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato l’adempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti”.
Viene sancito, peraltro, che rimangono fermi anche in tal caso i limiti per il pignoramento di salari e stipendi sanciti dall’art. 72-ter del DPR 602/73 (anch’esso modificato dalla legge di conversione del decreto 16) e dall’art. 545 del codice di procedura civile.
Il mancato pagamento è violazione del dovere d’ufficio
Il mancato pagamento dell’eccedenza costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Del pari, costituisce violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6 del DM 40/2008.
Per questo motivo, non è possibile escludere la presenza di una responsabilità disciplinare o addirittura amministrativa per il soggetto che, indebitamente, rifiuti di erogare le somme eccedenti.
Tanto detto, il comma 5 disciplina il caso in cui Equitalia, avendo ricevuto ad esempio un pagamento parziale ad opera del contribuente, comunica ciò al soggetto pubblico, “indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario”. Alle medesime conclusioni si deve giungere per i provvedimenti di sgravio.
Il comma 6 dell’art. 3 del decreto, invece, concerne l’ipotesi in cui Equitalia, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, non abbia ancora proceduto al pignoramento presso terzi. Il soggetto pubblico, decorso detto termine, deve immediatamente procedere al pagamento.
In effetti, la necessità circa il pagamento delle somme eccedenti si evinceva anche dall’art. 3, comma 3 del DM 40/2008, secondo cui, in caso di segnalazione di Equitalia, il soggetto pubblico non provvede al versamento “fino a concorrenza dell’ammontare del debito comunicato”.
Tuttavia, l’espressa previsione di ciò a livello legislativo e non meramente regolamentare contribuisce a rendere maggiormente cogente l’obbligo di versamento degli importi.
 / Alfio CISSELLO

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