Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

lunedì 14 maggio 2012

Immobili

Agevolazioni IMU per l’abitazione principale, «conta» il nucleo familiare

Per fruire del beneficio, il possessore dell’immobile deve dimorarvi e risiedervi anagraficamente col nucleo familiare
/ Lunedì 14 maggio 2012
Con riferimento all’abitazione principale e le sue pertinenze, che godono di un trattamento agevolato, l’aliquota base dell’IMU è fissata allo 0,4% e al contribuente spetta una detrazione di 200 euro (aumentabile di 50 euro per ogni figlio, fino all’ottavo, di età non superiore a 26 anni, dimorante e residente nella casa).
I Comuni, tuttavia, possono decidere di abbassare l’aliquota fino allo 0,2% e aumentare la detrazione fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta. Ai sensi dell’art. 13, comma 10 del DL 201/2011, nel caso in cui la detrazione venga elevata sino ad azzerare l’IMU dovuta per le abitazioni principali, l’ente locale non può aumentare l’aliquota ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
Al fine di restringere la platea di coloro che possono fruire delle agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze (aliquota ridotta e detrazione) l’art. 4, comma 5, lett. a) del DL 16/2012 convertito, modificando l’art. 13, comma 2 del DL 201/2011, ha disposto che il possessore dell’immobile debba dimorarvi e risiedervi anagraficamente assieme al proprio nucleo familiare.
Non solo, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un immobile soltanto.
Si osservi che la norma non stabilisce alcuna caratteristica che deve avere l’immobile perché possa beneficiare dell’agevolazione; infatti, il fabbricato può essere classificato in qualsiasi categoria catastale (compreso quindi A/1, A/8 e A/9, vale a dire le categorie che raggruppano i fabbricati di maggior pregio), nonché presentare le caratteristiche degli immobili “di lusso” (di cui al DM 2 agosto 1969).
Inoltre, per fruire delle suddette agevolazioni il nucleo familiare deve contemporaneamente dimorare ed avere la residenza anagrafica in uno stesso immobile; in caso contrario (se il nucleo familiare non dimora o non ha la residenza presso lo stesso immobile, ma in due distinti immobili sul territorio dello stesso Comune), l’intero nucleo beneficia di aliquota ridotta e detrazioni per un immobile soltanto (che sarà presumibilmente quello con la rendita catastale maggiore, sempreché la scelta possa farla il contribuente).
Con tale disposizione, il legislatore ha voluto negare il regime agevolato sia all’unità immobiliare nella quale il possessore risieda anagraficamente ma non dimori (e quindi si tratti di una residenza fittizia) sia all’unità nella quale il possessore dimori (cioè abiti) ma non risieda anagraficamente.
Sarebbe da chiarire il concetto di “nucleo familiare”
A questo punto sarebbe da chiarire cosa si intende per “nucleo familiare”.
Potrebbe accadere, infatti, che due coniugi, separati di fatto ma non legalmente, dimorino e risiedano in due unità immobiliari distinte nello stesso Comune. In questo caso, seppur di fatto l’unicità del nucleo familiare sia venuta meno e seppur non vi siano intenti elusivi, stante la formulazione della norma, sembrerebbe che l’agevolazione venga riconosciuta per un immobile soltanto.
Tale impostazione fa ancor più riflettere se si pensa che i coniugi separati di fatto con due unità immobiliari site in Comuni diversi potrebbero invece beneficiare dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale per entrambi gli alloggi.
Nel caso di due coniugi che solo apparentemente dimorano in abitazioni diverse, in quanto hanno residenze anagrafiche diverse (non esiste alcun obbligo legislativo per cui in sede di matrimonio i coniugi devono avere la residenza nello stesso immobile), invece, stante la norma, l’agevolazione competerebbe per un’abitazione soltanto. Caso vuole che, di fatto, così come accadeva per l’ICI, entrambi i coniugi fruiranno, elusivamente questa volta, dell’agevolazione per entrambi gli immobili. Ciò fino a quando, almeno, in sede di accertamento, l’ente locale non individuerà il comportamento scorretto.
Esempio – Abitazione principale e relative pertinenze
Si ipotizzi un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relativo box pertinenziale.
Compongono il nucleo familiare 3 figli conviventi e residenti di età inferiore a 26 anni (per ciascun figlio spetta la maggiorazione di 50 euro della detrazione prevista per l’abitazione principale). Per semplicità di calcolo, sussistono i requisiti per beneficiare dell’agevolazione per l’intero anno 2012.


 Rendita catastale rivalutata Coeff. Valore catastale 
Abitazione 850 160 136.000  
Box120 16019.200  
Aliquota base 

0,40%  
IMU lorda 

620,80 (544 + 76,80)  
Detrazione base 

200  
Detrazione per i figli 

150  
IMU 2012 netta su aliquota e detrazione base 

270,80  
Ipotesi a) Aliquota deliberata dal Comune pari a quella di legge 0,4% Prima rata135,40 Prima rata 90,27 

Seconda rata135,40 Seconda rata90,27 
   Terza rata 90,27 
 Ipotesi b) Aliquota deliberata dal Comune superiore a quella di legge e pari a 0,5%Prima rata 135,40 Prima rata 90,27 

Seconda rata 290,60 Seconda rata 90,27 
   Terza rata245,46 
Ipotesi c) Aliquota deliberata dal Comune inferiore a quella di legge e pari a 0,3% Prima rata 135,40 Prima rata 90,27 

Seconda rata-19,80 Seconda rata 90,27
   Terza rata -64,94 

Nessun commento:

Posta un commento