Accertamento
Impugnabile l’avviso bonario da 36-bis
Radicale mutamento di giurisprudenza della Corte di Cassazione: è ammessa l’interpretazione analogica dell’art. 19 del DLgs. 546/1992
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7344 dell’11 maggio 2012, ha affermato espressamente che, in virtù della necessità di applicare in via estensiva, se non analogica, l’art. 19 del DLgs. 546/1992, è ammessa l’autonoma impugnazione delle “comunicazioni bonarie” emanate dagli Uffici finanziari prima del ruolo, in occasione della procedura di liquidazione automatica della dichiarazione.
I giudici, richiamando varie sentenze, relative in gran parte ad atti ritenuti impugnabili nell’ambito della fiscalità locale, hanno sancito la ricorribilità di tutti gli atti che portano nella sfera di conoscenza del contribuente una pretesa fiscale definita, “senza necessità che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta nella forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato”.
Sorge, infatti, l’interesse alla tutela giurisdizionale nel momento in cui il contribuente ha notizia della pretesa, “dovendosi ritenere possibile una interpretazione non solo estensiva ed anche analogica delle categorie degli atti impugnabili previsti dall’art. 19 del D. lgs. 546/92”.
Infine, si mette in evidenza che la comunicazione bonaria segue le sorti del processo instaurato avverso la cartella di pagamento, con la conseguenza che il giudicato di annullamento della cartella comporta, in automatico, la caducazione dell’avviso bonario.
La sentenza si discosta dai propri precedenti: nonostante, come detto nella sentenza in commento, sia stata varie volte affermata la necessità di un’interpretazione estensiva dell’art. 19 del DLgs. 546/92, la Cassazione aveva stabilito che il discorso si profila diverso per le comunicazioni inviate ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, posto che esse “costituiscono infatti anche un invito a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi. Quindi manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l’intervento del giudice)” (Cass. 26 luglio 2007 n. 16428).
Nel senso della non impugnabilità, peraltro, si era espressa anche l’Agenzia delle Entrate (si veda “Non sono impugnabili gli «avvisi bonari»” del 23 ottobre 2010).
Per il momento, ci si limita a mettere in risalto che varie volte emerge la necessità di ricorrere immediatamente avverso l’avviso bonario, senza attendere la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
In conclusione, a nostro avviso, dal momento che si sostiene l’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario da liquidazione automatica, a maggior ragione si dovrà ammettere la possibilità di ricorrere contro l’avviso bonario emesso a seguito di controllo formale, posto che in tal caso è presente non solo un controllo cartolare, ma una seppur minima attività istruttoria.
/ Alfio CISSELLO
I giudici, richiamando varie sentenze, relative in gran parte ad atti ritenuti impugnabili nell’ambito della fiscalità locale, hanno sancito la ricorribilità di tutti gli atti che portano nella sfera di conoscenza del contribuente una pretesa fiscale definita, “senza necessità che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta nella forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato”.
Sorge, infatti, l’interesse alla tutela giurisdizionale nel momento in cui il contribuente ha notizia della pretesa, “dovendosi ritenere possibile una interpretazione non solo estensiva ed anche analogica delle categorie degli atti impugnabili previsti dall’art. 19 del D. lgs. 546/92”.
Infine, si mette in evidenza che la comunicazione bonaria segue le sorti del processo instaurato avverso la cartella di pagamento, con la conseguenza che il giudicato di annullamento della cartella comporta, in automatico, la caducazione dell’avviso bonario.
La sentenza si discosta dai propri precedenti: nonostante, come detto nella sentenza in commento, sia stata varie volte affermata la necessità di un’interpretazione estensiva dell’art. 19 del DLgs. 546/92, la Cassazione aveva stabilito che il discorso si profila diverso per le comunicazioni inviate ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, posto che esse “costituiscono infatti anche un invito a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi. Quindi manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l’intervento del giudice)” (Cass. 26 luglio 2007 n. 16428).
Nel senso della non impugnabilità, peraltro, si era espressa anche l’Agenzia delle Entrate (si veda “Non sono impugnabili gli «avvisi bonari»” del 23 ottobre 2010).
Ricorso “condizionato” dalla successiva cartella di pagamento
Sarà interessante appurare se questo orientamento verrà confermato dalla successiva giurisprudenza.Per il momento, ci si limita a mettere in risalto che varie volte emerge la necessità di ricorrere immediatamente avverso l’avviso bonario, senza attendere la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
In conclusione, a nostro avviso, dal momento che si sostiene l’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario da liquidazione automatica, a maggior ragione si dovrà ammettere la possibilità di ricorrere contro l’avviso bonario emesso a seguito di controllo formale, posto che in tal caso è presente non solo un controllo cartolare, ma una seppur minima attività istruttoria.
/ Alfio CISSELLO
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