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sabato 5 maggio 2012

bilancio


In consultazione nuovi principi OIC su rimanenze, crediti e disponibilità liquide

Nei principi contabili, in consultazione fino a ottobre, spazio al metodo del dettaglio nella valutazione delle rimanenze anche ai fini civilistici
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/ Martedì 01 maggio 2012
L’OIC ha pubblicato i nuovi principi contabili relativi ad importanti voci di bilancio quali le rimanenze, i crediti, le disponibilità liquide e i titoli di debito. I documenti, che sono disponibili sul sito dell’OIC (www.fondazioneoic.eu), rimarranno in consultazione per eventuali osservazioni fino al 31 ottobre 2012.
Le principali novità introdotte nella bozza di principio OIC 13 relativo alle rimanenze di magazzino fanno riferimento alla possibilità di adottare il metodo dei prezzi al dettaglio, pratica piuttosto diffusa soprattutto nel mondo degli esercenti attività di distribuzione al dettaglio. Questo metodo, consentito ai fini fiscali dall’art. 92, comma 8 del TUIR,  viene ora ritenuto accettabile anche ai fini civilistici in quanto, se correttamente applicato, costituisce in concreto una particolare modalità di calcolo del costo medio delle rimanenze. Tale metodo procede alla valorizzazione dei beni in giacenza tramite il raffronto tra i valori di costo e quelli di vendita. Dunque, occorre:
- raggruppare le merci per categoria omogenea sulla base della percentuale di ricarico;
- rilevare le uscite di magazzino in base ai prezzi di vendita e le entrate sia a costo che a ricavo;
- modificare la valorizzazione “a ricavo” in occasione di variazioni dei prezzi di vendita;
- determinare a fine esercizio il valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita, sottraendo dal valore complessivo del magazzino “a ricavo” i ricavi effettivamente realizzati;
- calcolare il costo delle rimanenze finali sottraendo dal valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita la percentuale di ricarico.
Un riferimento operativo per l’applicazione del metodo del dettaglio ai fini fiscali può essere rinvenuto nella C.M. n. 23 del 18 maggio 1983. Altra area di modifica del principio in commento è quella della capitalizzazione degli oneri finanziari, sia specifici che generici, sostenuti per la fabbricazione dei prodotti in giacenza. Al riguardo, si conferma che la regola generale è quella dell’esclusione degli oneri finanziari nella determinazione del costo delle rimanenze ma, nell’ottica di rendere più agevole la comprensione e l’applicazione del principio contabile, si prevede che, nel caso in cui il tempo intercorrente tra l’esborso dei fondi al fornitore e quello in cui il bene è pronto per l’uso sia significativo, la capitalizzazione potrà essere effettuata. Se la produzione avviene per stadi, gli interessi sono capitalizzabili per il periodo di produzione di ciascuno stadio considerato separatamente dagli altri (si pensi al caso di prodotti soggetti a invecchiamento: liquori, salumi e così via). Naturalmente, rimane fermo il limite invalicabile del valore recuperabile (costo di sostituzione; valore netto di realizzo).
Un ulteriore intervento caratterizzante le rimanenze è quello relativo ai contributi in conto esercizio relativi all’acquisto di rimanenze. Viene precisato che, ai fini valutativi, i contributi in conto esercizio vanno portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali, in modo da sospendere i soli costi effettivamente sostenuti.
La bozza di principio OIC 15 in materia di crediti approfondisce soprattutto la tematica dell’attualizzazione dei crediti. Nello specifico, analogamente a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, bisogna scorporare dai ricavi misuranti crediti commerciali a medio-lungo termine gli interessi passivi impliciti. Il ricavo deve essere rettificato attraverso un risconto passivo da ripartirsi sulla base della durata del credito. Nel caso dei crediti finanziari a medio-lungo termine senza interessi o con interessi non congrui, non essendoci un ricavo in contropartita, non si procederà all’attualizzazione, ma bisognerà dare adeguata informativa in Nota integrativa.
Altro intervento della bozza di principio OIC 15 è quello relativo al corretto trattamento contabile delle vendite rateali con riserva di proprietà: il ricavo di vendita dovrà essere rilevato alla consegna o spedizione del bene. La bozza di OIC 15, oltre a dare prevalenza alla sostanza sulla forma, riallinea anche il comportamento civilistico a quello fiscale (art. 109, comma 2, lett. a) del TUIR e circ. Agenzia delle Entrate n.  41/2002).
Nella bozza di OIC 14, una disciplina organica del cash-pooling
La bozza di principio OIC 14 dedicata alle disponibilità liquide introduce, come novità degna di nota, una disciplina organica del cash-pooling, modalità di gestione della tesoreria molto utilizzata nei gruppi societari.
In particolare, il principio prevede che, nel bilancio delle singole società partecipanti al cash-pooling, la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune vada classificata tra i crediti (o i debiti) verso la società pooler che amministra il conto comune, e che nel bilancio della società pooler la classificazione del suo saldo avvenga in modo simmetrico a quanto rilevato dalle altre partecipanti al cash-pooling.
Novità, infine, anche con riferimento alla bozza di principio OIC 20 riguardante i titoli di debito: viene stabilito che gli utili e le perdite derivanti da negoziazioni di titoli immobilizzati prima della scadenza vanno necessariamente considerati componenti straordinari di reddito e che, per evitare compensazioni di partite nel computo delle plus/minusvalenze da realizzo, non vadano computate le spese di cessione.
  Ermando BOZZA

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