penale tributario
Per l’omesso versamento IVA, sequestro sui beni dell’imprenditore responsabile
Secondo la Cassazione, ai fini dell’assoggettamento del correo a sequestro, non è necessario accertare la quota di profitto
/ Venerdì 11 maggio 2012
Con la sentenza n. 17485 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di omesso versamento dell’IVA, è legittimo il sequestro sui beni dell’imprenditore a prescindere dalla previa valutazione e successiva confisca del patrimonio sociale.
La motivazione offerta dai giudici della Suprema Corte si basa, essenzialmente, sul richiamo di un precedente pronunciamento (sentenza n. 7138 del 2011). In particolare, si legge, “nessuna norma impone di perseguire il patrimonio della persona giuridica, beneficiaria dell’utile determinato dal reato, prima di aggredire il soggetto concorrente nel reato stesso”.
Nello specifico, nei rapporti tra la persona fisica, alla quale è addebitato il reato, e la persona giuridica, chiamata a risponderne, in altri termini, non può che valere lo stesso principio applicabile a più concorrenti nel reato stesso, in forza del quale “a ciascun concorrente devono imputarsi le conseguenze di esso”.
Al riguardo, segnalando ulteriori sentenze (cfr. Cass. pen. n. 10810/2010 e n. 38803/2006), la Corte ribadisce un principio ormai noto e consolidato secondo cui è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, eseguito in danno di un concorrente del reato, per l’intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incassate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto “da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica la imputazione della intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall’altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti, anche per la intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale”.
Con la sentenza in esame, la Corte stabilisce che non è necessario, per assoggettare il correo a sequestro, l’accertamento della quota di profitto, perché si applica un principio solidaristico, in forza del quale il profitto può essere indifferentemente confiscato a tutti i correi, a prescindere dal vantaggio, mentre a livello di successiva confisca l’ammontare totale espropriato a tutti i correi non potrebbe eccedere il totale del profitto.
La sentenza offre lo spunto per riflettere sui presupposti del sequestro preventivo strumentale alla confisca per equivalente (cfr. art. 1, comma 143, della L. n. 244/2007 che ha esteso la disciplina ex art. 322-ter c.p. ai reati tributari di cui al DLgs. n. 74/2000).
Come puntualmente evidenziato da numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità, le condizioni indefettibili per la legittima applicazione della misura del sequestro preventivo strumentale alla confisca per equivalente sono le seguenti:
- la persona raggiunta dalla misura cautelare reale deve essere indagata per uno dei reati per i quali sia poi consentita la confisca per equivalente o confisca di valore, a norma del menzionato art. 322-ter c.p.;
- nella relativa sfera giuridico-patrimoniale non sia rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto del reato per cui si procede, ma di cui sia ovviamente certa l’esistenza;
- i beni da sequestrare non devono appartenere a persona estranea al reato (in senso conforme, fra le tante, cfr. Cass., Sez. II, n. 30729/2006).
La motivazione offerta dai giudici della Suprema Corte si basa, essenzialmente, sul richiamo di un precedente pronunciamento (sentenza n. 7138 del 2011). In particolare, si legge, “nessuna norma impone di perseguire il patrimonio della persona giuridica, beneficiaria dell’utile determinato dal reato, prima di aggredire il soggetto concorrente nel reato stesso”.
Nello specifico, nei rapporti tra la persona fisica, alla quale è addebitato il reato, e la persona giuridica, chiamata a risponderne, in altri termini, non può che valere lo stesso principio applicabile a più concorrenti nel reato stesso, in forza del quale “a ciascun concorrente devono imputarsi le conseguenze di esso”.
Al riguardo, segnalando ulteriori sentenze (cfr. Cass. pen. n. 10810/2010 e n. 38803/2006), la Corte ribadisce un principio ormai noto e consolidato secondo cui è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, eseguito in danno di un concorrente del reato, per l’intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incassate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto “da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica la imputazione della intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall’altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti, anche per la intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale”.
Con la sentenza in esame, la Corte stabilisce che non è necessario, per assoggettare il correo a sequestro, l’accertamento della quota di profitto, perché si applica un principio solidaristico, in forza del quale il profitto può essere indifferentemente confiscato a tutti i correi, a prescindere dal vantaggio, mentre a livello di successiva confisca l’ammontare totale espropriato a tutti i correi non potrebbe eccedere il totale del profitto.
La sentenza offre lo spunto per riflettere sui presupposti del sequestro preventivo strumentale alla confisca per equivalente (cfr. art. 1, comma 143, della L. n. 244/2007 che ha esteso la disciplina ex art. 322-ter c.p. ai reati tributari di cui al DLgs. n. 74/2000).
La confisca può avere per destinatario soltanto la persona fisica
In particolare, la confisca di cui all’art. 322-ter c.p., propedeuticamente alla quale è stato disposto il sequestro preventivo nel caso esaminato, è istituto che può avere come destinatario soltanto la persona fisica, e non anche la società (sul tema, si veda l’ordinanza 2 aprile 2009 n. 97 della Corte Costituzionale, secondo cui la disciplina non si può applicare retroattivamente).Come puntualmente evidenziato da numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità, le condizioni indefettibili per la legittima applicazione della misura del sequestro preventivo strumentale alla confisca per equivalente sono le seguenti:
- la persona raggiunta dalla misura cautelare reale deve essere indagata per uno dei reati per i quali sia poi consentita la confisca per equivalente o confisca di valore, a norma del menzionato art. 322-ter c.p.;
- nella relativa sfera giuridico-patrimoniale non sia rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto del reato per cui si procede, ma di cui sia ovviamente certa l’esistenza;
- i beni da sequestrare non devono appartenere a persona estranea al reato (in senso conforme, fra le tante, cfr. Cass., Sez. II, n. 30729/2006).
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