IMPOSTE PATRIMONIALI
Patrimoniale sugli immobili esteri, per l’Ue si usano i valori catastali
La legge di conversione del DL 16/2012 ha modificato la disciplina dell’IVIE dovuta per gli immobili situati nell’Unione europea e nella SEE
/ Venerdì 04 maggio 2012
In linea generale, l’art. 19, comma 13 e ss., del DL 201/2011 ha disposto che l’imposta sul valore degli immobili all’estero (detta anche IVIE) sia dovuta:
- nella misura dello 0,76% del valore dei beni in esame,
- in proporzione alla quota di possesso dell’immobile e dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, viene precisato che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni deve essere computato per intero.
Con riferimento al valore degli immobili sul quale applicare l’imposta, il regime ordinario prevede che occorra considerare:
- il costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti;
- in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali convertito è intervenuto su questa disciplina, prevedendo una specifica deroga per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Già a partire dal 2011 (UNICO 2012), per tali immobili si utilizzerà per base imponibile il valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese estero.
La modifica introdotta in sede di conversione del DL 16/2012 nasce, evidentemente, dalla volontà di avvicinare il più possibile i criteri di calcolo dell’imposta patrimoniale con quelli propri dell’IMU ed evitare così eventuali censure in ambito comunitario.
Prima della conversione in legge del DL 16/2012, la base imponibile dell’imposta era identificata nel valore dell’immobile nel Paese Ue o SEE come assunto ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; soltanto con la versione definitiva introdotta dalla legge di conversione del DL 16/2012 è stato stabilito che il valore imponibile per gli immobili situati nella Ue o nello SEE debba essere identificato in quello catastale estero. Ad ogni modo, resta fermo che:
- in assenza di tale valore, torna applicabile il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile;
- è possibile beneficiare di una franchigia di 200 euro. Pertanto, l’imposta non risulta dovuta se il valore dell’immobile all’estero non supera i 26.316 euro.
Si ricorda infine che, in relazione agli immobili esteri posseduti, è possibile scomputare dall’imposta patrimoniale dovuta un credito d’imposta: pari alle imposte patrimoniali assolte all’estero, se l’immobile è situato in un Paese extra-Ue ed extra-SEE; pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile (a condizione che non siano già state detratte ai sensi dell’art. 165 del TUIR), se il medesimo è situato all’interno dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo.
Non bastano i dati del modulo RW
Un altro profilo interessante in merito alla nuova patrimoniale sugli immobili esteri riguarda il coordinamento tra la sua liquidazione all’interno del quadro RM del modello UNICO e la compilazione del modulo RW.Alla luce di quanto illustrato precedentemente, infatti, i criteri per la compilazione del modulo RW e per la liquidazione della patrimoniale possono talvolta riguardare un’identica fattispecie (ad esempio, il medesimo immobile situato in Belgio) e possedere significative differenze.
Secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2010, gli immobili esteri devono essere indicati nel modulo RW:
- al costo storico se documentato;
- ovvero, al valore normale del bene eventualmente risultante da un’apposita perizia di stima.
Ne deriva che il valore da indicare nel modulo RW, con valenza esclusivamente dichiarativa, spesso non coinciderà con il valore che deve essere considerato per il calcolo dell’imposta patrimoniale in esame e di conseguenza sarà assolutamente necessario raccogliere nuove informazioni dai contribuenti per la “campagna dichiarativa” 2012.
Ai fini della liquidazione dell’imposta patrimoniale nei righi RM33 – RM34 di UNICO, infatti, il costo storico deve essere utilizzato (se documentato):
- per gli immobili situati in Paesi non appartenenti all’Ue o allo SEE.
- soltanto in mancanza di un valore stimabile attraverso criteri catastali, se l’immobile è situato nella Ue o nello SEE.
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