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venerdì 4 maggio 2012

accertamento

Il finanziamento dei fratelli «blocca» l’accertamento sintetico

Il controllo della capacità reddituale del contribuente deve riguardare il periodo successivo al finanziamento e non quello antecedente
/ Venerdì 04 maggio 2012
È nullo l’avviso di accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, emesso senza il preventivo contraddittorio con il contribuente e senza tener conto del finanziamento erogato a quest’ultimo dai suoi fratelli, per gli acquisti di beni patrimoniali su cui si è fondato l’accertamento stesso. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Bari, con la sentenza n. 9 del 27 gennaio scorso.
La fattispecie in oggetto concerne ancora il “vecchio” accertamento sintetico di cui all’art. 38 del DPR 600/1973, ante riforma dell’art. 22 del DL 78/2010. Più precisamente, la disposizione di riferimento era quella recata dal comma 5 di tale art. 38, per cui, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
Nella pronuncia in commento, il contribuente risultava acquirente di diversi terreni per un ammontare complessivo di circa un milione di euro. L’Ufficio aveva imputato, allora, un quinto della suddetta spesa complessiva al periodo d’imposta accertato (precedente all’acquisto), determinando un reddito sintetico di circa 200.000 euro, a fronte degli 11.000 euro dichiarati dal contribuente. Questi dimostrava, però, che i pagamenti per l’acquisto di tali terreni erano stati effettuati dai suoi fratelli, che lo avevano finanziato. Inoltre, veniva anche eccepita la nullità dell’accertamento per la mancata preventiva convocazione al contraddittorio ai sensi dell’art. 38, comma 6, del DPR 600/1973, in base al quale il  contribuente  ha  facoltà  di   dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
I giudici di primo grado, però, stabilivano che non vi era alcun obbligo per l’Ufficio di attivare il contraddittorio preventivo alla notifica dell’accertamento sintetico e che, con tali acquisti, il contribuente si era messo in una posizione di debito di considerevole entità nei confronti dei fratelli finanziatori, senza disporre di una capacità di rimborso a causa dei limitati redditi prodotti negli anni precedenti.
La C.T. Reg., in riforma della pronuncia di primo grado, a seguito delle eccezioni di parte, ha invece stabilito che l’instaurazione del contraddittorio preventivo costituisce uno specifico obbligo dell’Ufficio, desumibile dal tenore letterale del predetto comma 6 dell’art. 38, per cui al contribuente deve essere concessa la facoltà di dimostrare, anche prima della notifica dell’accertamento, l’infondatezza della pretesa. Del resto, in tal senso deporrebbe anche la circ. n. 49/2007. Secondo i giudici regionali, inoltre, l’incremento patrimoniale considerato dall’Ufficio era inesistente poiché, a fronte del prezzo di acquisto corrisposto per i terreni, si era creato un debito di pari importo nei confronti dei fratelli finanziatori, rimanendo così immutata la situazione patrimoniale del contribuente accertato.
Ancor più di rilievo appare la motivazione dei giudici regionali circa l’errore in cui sarebbe incorso il Collegio di prime cure in relazione al finanziamento ricevuto dai fratelli. Secondo la C.T. Reg., infatti, la rilevata insussistenza della capacità reddituale del contribuente di far fronte al finanziamento ricevuto dai fratelli, non sarebbe stata frutto di una corretta valutazione, bensì, si sarebbe dovuto considerare che, a seguito dell’acquisto dei terreni, avvenuto grazie a tale finanziamento, questi avrebbe potuto trarre un maggior reddito dai prodotti agricoli da essi derivanti e dai contributi comunitari erogati all’agricoltura, in base sostanzialmente alle dimensioni dei fondi coltivati. Il ricorso del contribuente, quindi, è stato accolto.
La decisione si rivela significativa per quest’ultimo aspetto: una volta dimostrato il finanziamento per l’incremento patrimoniale conseguito, come nel caso di specie, l’Ufficio potrebbe rivolgersi soltanto più al finanziatore, se persona fisica, per verificare la capacità reddituale di erogare le somme in oggetto. Il percettore del finanziamento, invece, può essere controllato soltanto per quanto concerne la sua capacità reddituale di far fronte alla restituzione degli importi ricevuti, ma ciò riguarda il periodo successivo a quello di ricevimento del finanziamento e non quello antecedente (ovvero i redditi pregressi all’incremento patrimoniale e al finanziamento). Tale principio, peraltro, risulta applicabile anche con il “nuovo” accertamento sintetico post DL 78/2010, per cui gli incrementi patrimoniali rilevano integralmente nell’anno in cui si verificano (e non più in cinque anni), salvo prova contraria del contribuente.
Per quanto attiene, infine, il contraddittorio preventivo ai fini del “vecchio” accertamento sintetico, la Cassazione si è più volte pronunciata in senso difforme a quello dei giudici regionali, escludendone ogni obbligo in tal senso (Cass. n. 7485/2010, n. 27069/06, n. 9198/91); con il “nuovo” strumento, però, tale obbligo è stato normativamente introdotto.

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