IVA
Margine IVA anche per la cessione del contratto di leasing
Il DL 16/2012 convertito prevede la possibilità di applicare il regime, alle stesse condizioni della cessione di beni mobili
Il recente DL 16 del 2 marzo 2012 (conv. L. 44/2012), ha previsto la possibilità di applicare il regime del margine IVA per la cessione di beni mobili usati anche ad una precisa categoria di prestazioni di servizi, ossia le cessioni di contratti di locazione finanziaria. In particolare, l’art. 2, comma 6-bis, del predetto DL 16/2012 (aggiunto in sede di conversione in legge del decreto), ha inserito il nuovo comma 10-bis all’art. 36 del DL 41/95, secondo cui “le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo”.In linea generale, si ricorda che il regime del margine IVA (ordinario), introdotto per evitare una doppia tassazione in merito alle transazioni riferite a beni mobili che hanno già scontato l’imposta presso il consumatore finale (privato o soggetto passivo che non ha detratto l’imposta all’atto dell’acquisto), si rende applicabile, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del DL 41/95, alle cessioni di beni mobili usati (e non anche per i beni immobili), nonché degli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (indicati nella tabella allegata al DL 41/95), a condizione che gli stessi siano stati acquistati (in Italia o nella Ue) alternativamente presso:
- privati consumatori (che come tali non hanno detratto l’imposta all’atto dell’acquisto);
- soggetti passivi d’imposta che non hanno potuto detrarre l’imposta all’atto dell’acquisto o dell’importazione.
In presenza delle descritte condizioni (oggettive e soggettive), nella successiva rivendita il cedente del bene applica l’imposta sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto (il “margine” appunto), quest’ultimo aumentato di eventuali spese di riparazione e accessorie. Dal predetto margine, se positivo, il cedente deve poi scorporare l’imposta che confluisce nella relativa liquidazione periodica. Infine, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 36 del DL 41/95, il cedente può optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
Ricordate le linee generali per l’applicazione del regime del margine, il recente Decreto “semplificazioni” integra le disposizioni dell’art. 36, prevedendo, come visto, l’applicazione del regime del margine anche per un’operazione qualificata come prestazione di servizi (art. 3, comma 2, n. 5, del DPR 633/72), qual è quella relativa alla cessione del contratto di locazione finanziaria, vista l’oramai completa analogia di tale contratto, avente finalità di finanziamento, con la detenzione diretta del bene. È appena il caso di osservare, tuttavia, che le condizioni per applicare il regime del margine anche alle predette cessioni di contratto sono le medesime previste per la cessione di beni mobili, con la conseguenza che:
- il bene sottostante al contratto deve essere costituito da un bene mobile, non essendo possibile, come già detto, applicare il regime del margine alle cessioni di beni immobili;
- il contratto deve essere acquisito presso un privato o un soggetto IVA che non ha detratto l’imposta sui relativi canoni fino alla data di cessione del contratto.
Imposta solo sulla differenza tra corrispettivo di cessione e prezzo pagato
In presenza delle suddette condizioni, la rivendita del contratto da parte del soggetto che lo aveva acquisito presso i predetti soggetti deve avvenire nel regime del margine, con la conseguenza che l’imposta è applicata solamente sulla differenza tra corrispettivo di cessione e prezzo pagato all’atto dell’acquisto (subentro originario). Anche per tale operazione, ovviamente, resta ferma la possibilità di optare per l’applicazione del regime ordinario dell’imposta.Un’ultima osservazione, infine, attiene alla compatibilità di tale nuova normativa con le disposizioni comunitarie e più precisamente con la direttiva 2006/112, che limita l’applicazione del regime del margine alle cessioni di beni e non anche alle prestazioni di servizi, anche se la stessa Corte di Giustizia Ue (sentenza 16 febbraio 2012, causa C-118/11) ha dichiarato che, ai fini IVA, il contratto di leasing di un bene strumentale può essere equiparato all’acquisto diretto laddove l’utilizzatore assuma i rischi ed i benefici connessi all’utilizzo del bene, l’importo complessivo delle rate dovute sia almeno pari al valore del bene e sussista il diritto di riscatto.
/ Sandro CERATO
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