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lunedì 28 maggio 2012

ACE, modifiche anche per gli imprenditori individuali

agevolazioni

ACE, modifiche anche per gli imprenditori individuali

Il Provvedimento correttivo di UNICO 2012 aggiunge due nuovi campi al rigo RS37 per la dichiarazione dell’agevolazione
/ Lunedì 28 maggio 2012
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2012 ha apportato correzioni significative alle modalità di dichiarazione dell’ACE anche per i soggetti IRPEF. Se per le società di capitali le modifiche hanno riguardato solo le istruzioni al modello (si veda “ACE, nuove istruzioni a UNICO 2012” del 23 maggio 2012), per quanto riguarda il modello UNICO 2012 PF esse sono state ancora più incisive, essendo stata variata anche la struttura del rigo RS37, al quale sono stati aggiunti due campi.
Per i soggetti IRPEF la deduzione è calcolata applicando il coefficiente del 3% al patrimonio netto al 31 dicembre 2011 risultante dal bilancio, assunto al netto delle riduzioni che eventualmente derivano dalle clausole “anti abuso” (acquisti di aziende, conferimenti infragruppo e così via).
Inoltre:
- la deduzione non può eccedere né il “reddito complessivo netto dichiarato” (in virtù dei principi generali che regolano l’ACE), né il reddito d’impresa assunto al netto delle perdite (in virtù dell’art. 8, comma 2, del DM 14 marzo 2012), tanto che le istruzioni precisano correttamente che l’agevolazione utilizzabile non può essere superiore al minor importo tra il reddito complessivo (rigo RN1, colonna 5) e il reddito d’impresa complessivamente prodotto dal contribuente;
- in caso di partecipazione a società di persone, se la società ha una deduzione per ACE superiore al reddito prodotto, l’eccedenza viene attribuita ai soci in proporzione alle quote di partecipazione (art. 7, comma 2, del DM 14 marzo 2012, richiamato dal successivo art. 8, comma 2) e si somma alla deduzione eventualmente prodotta “in proprio” se la persona esercita altre imprese in forma individuale.
La struttura originaria del rigo RS37 contemplava 11 campi; in estrema sintesi, nel campo 4 veniva indicata la deduzione prodotta “in proprio”, nel campo 6 l’eccedenza eventualmente attribuita dalla società di persone e nel campo 7 la somma dei due importi; dopo di che, nel campo 9 si indicavano i redditi d’impresa (somma degli importi dei quadri RF, RG, RD ed RH), nel campo 10 l’agevolazione effettivamente utilizzata e nel campo 11 l’eccedenza rinviata al futuro per incapienza del reddito. La nuova struttura lascia invariati i primi nove campi, rinumera i precedenti campi 10 e 11 in 12 e 13 e inserisce due nuovi campi, il 10 (nel quale sommare la deduzione ACE utilizzata e “la quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione”) e l’11 (nel quale indicare la parte della somma risultante dal nuovo campo 10 “relativa alle società partecipate beneficiarie della deduzione”).
Si prenda ad esempio un soggetto che esercita un’impresa in forma individuale e ha una deduzione ACE “propria” di 100; lo stesso soggetto detiene una partecipazione del 50% in una snc che produce un reddito di 350 e, avendo una deduzione ACE teorica di 500, attribuisce alla persona fisica l’eccedenza di 75 (il 50% della differenza non utilizzata). Il modello UNICO 2012 PF evidenzierà quindi un’ACE totale disponibile di 175 (rigo RS37, colonna 7), frutto della somma dell’ACE “propria” (100, colonna 4) e di quella attribuita (75, colonna 6).
Ipotizzando un reddito d’impresa pari a 160 (inferiore al reddito complessivo), da inserire nel campo 9, nel “vecchio” modello occorreva inserire nel campo 10 l’ACE effettivamente utilizzata (160) e nel campo 11 l’importo di 15 (eccedenza riportabile).
Nel modello risultante dalle modifiche, invece:
- il campo 10 dovrebbe vedere esposto l’importo di 335, risultante dalla somma di 160 (deduzione effettivamente utilizzata) e di 175, ovvero la “quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione”, che si ritiene ragguagliata alla quota di partecipazione del 50% del socio;
- nel campo 11 si dovrebbe indicare 175, ovvero l’ACE effettivamente “sfruttata” dalla snc (350) ponderata per il 50%;
- nel campo 12 si indica 160 (ACE effettivamente utilizzata dalla persona fisica);
- nel campo 13, infine, si ritorna ad un’eccedenza riportabile pari a 15, frutto della differenza tra l’ammontare di colonna 7 (175) e quello di colonna 12 (160).
Non appare chiaro, ad un’analisi sommaria, il motivo di questa complicazione ad un adempimento già di per sé non privo di problematiche. L’unica motivazione plausibile è che si voglia evidenziare la “quota ACE” sfruttata dalla società partecipata (175, dato in precedenza non esposto), oltre all’eccedenza attribuita di 75, in quanto il quadro RH, che tradizionalmente evidenzia tutti i dati delle società di persone partecipate (reddito attribuito, ritenute, crediti d’imposta ecc.) non prevede l’indicazione distinta dell’ACE della quale la società ha beneficiato, e che l’estensore dei modelli abbia quindi preferito “accorpare” tutti i dati sull’agevolazione nel rigo RS37 della dichiarazione della persona fisica. Va da sé che il prospetto consegnato dalla snc al socio per la sua dichiarazione dei redditi non potrà limitarsi a quantificare il reddito attribuito, ma dovrà anche specificare l’ACE sfruttata.
 
fonte : eutekne

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