Detrazione aggiuntiva per i figli di età non superiore a 26 anni
La circolare del MEF precisa che non rileva la condizione di figlio fiscalmente a carico
/ Lunedì 28 maggio 2012
Le disposizioni IMU, contenute nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 contengono particolari modalità di conteggio dell’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
In tale ambito, il comma 10 del predetto art. 13 prevede che dall’imposta dovuta sull’abitazione principale spettino le seguenti detrazioni:
- “base” pari ad euro 200 (elevabile dai Comuni fino a concorrenza dell’imposta dovuta) per il periodo durante il quale l’immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale (in presenza di più soggetti aventi diritto, la detrazione si ripartisce in parti uguali, a prescindere dalla percentuale di possesso dell’immobile);
- “aggiuntiva”, e limitatamente agli anni 2012 e 2013, pari ad euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (importo non variabile da parte dei Comuni), a condizione che lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Non rileva ai fini della fruizione di tale detrazione aggiuntiva, precisa la circolare n. 3/DF, la condizione di figlio fiscalmente a carico, peraltro vincolo che non può neppure essere introdotto dal Comune in via regolamentare; vista la diversità dei presupposti, occorrerà quindi una gestione dei figli del contribuente ulteriore e parallela rispetto a quella necessaria per la compilazione del prospetto dei familiari a carico in dichiarazione dei redditi.
É stabilito inoltre che la suddetta detrazione aggiuntiva non può eccedere l’importo di euro 400 (corrispondente quindi a 8 figli di età non superiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’immobile), e che la sommatoria delle detrazioni fruibili non può dunque superare l’importo di euro 600 (euro 200 di detrazione “base” ed euro 400 di detrazione “aggiuntiva”). Relativamente alla detrazione aggiuntiva, la circolare n. 3/DF correttamente precisa che “costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest’ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa”. Se si verificano in corso d’anno, occorre quindi verificare la data di nascita del figlio, il compimento del 26esimo anno di età così come eventuali cambi di residenza o di domicilio.
Prendendo spunto anche dagli esempi illustrati nella citata circolare n. 3/DF, emerge che la detrazione aggiuntiva per i figli con i requisiti descritti, spetta in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:
- il soggetto beneficiario della detrazione aggiuntiva (genitore) deve essere proprietario, o titolare di altro diritto reale, dell’immobile adibito ad abitazione principale, a prescindere tuttavia dalla percentuale di possesso;
- il figlio deve essere effettivamente tale rispetto al genitore cui è attribuita la detrazione.
Relativamente a tale ultimo aspetto, in altre parole, la detrazione non spetta, ad esempio, al marito, titolare del 100% dell’immobile, che vive insieme alla moglie ed un figlio di 15 anni che deriva da un precedente matrimonio della moglie stessa. Laddove, invece, la titolarità dell’immobile fosse anche in parte della moglie, a quest’ultima spetterebbe per intero (euro 50) la detrazione per il predetto figlio.
Ulteriore fattispecie da evidenziare riguarda l’ipotesi di due coniugi, contitolari dell’immobile adibito ad abitazione principale, in cui convivono sia figli (di età non superiore a 26 anni) di entrambi i coniugi, sia figli derivanti da precedenti matrimoni contratti dagli stessi. In tal caso:
- per i figli di entrambi, la detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra gli stessi (euro 25 ciascuno), a prescindere dalla percentuale di possesso dell’immobile;
- per i figli di uno solo di essi (derivanti da precedenti matrimoni), la detrazione di euro 50 è attribuita per intero al genitore “effettivo” dei figli stessi.
Infine, la circolare n. 3/DF contiene alcuni esempi riferiti alla fattispecie di titolare dell’immobile adibito ad abitazione principale, in cui risiedono e dimorano anche la figlia di età inferiore a 26 anni, e la figlia di quest’ultima.
In tali situazioni:
- se la titolarità dell’immobile è in capo ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta limitatamente per il figlio di tale genitore e nella misura intera di euro 50;
- se la titolarità dell’immobile è in capo ad entrambi i genitori predetti (ed a prescindere dalla quota), a ciascuno di essi spetta la detrazione di euro 50 con riferimento al proprio figlio (alla madre per la figlia di età non superiore a 26 anni convivente, ed a quest’ultima per la propria figlia).
In tale ambito, il comma 10 del predetto art. 13 prevede che dall’imposta dovuta sull’abitazione principale spettino le seguenti detrazioni:
- “base” pari ad euro 200 (elevabile dai Comuni fino a concorrenza dell’imposta dovuta) per il periodo durante il quale l’immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale (in presenza di più soggetti aventi diritto, la detrazione si ripartisce in parti uguali, a prescindere dalla percentuale di possesso dell’immobile);
- “aggiuntiva”, e limitatamente agli anni 2012 e 2013, pari ad euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (importo non variabile da parte dei Comuni), a condizione che lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Non rileva ai fini della fruizione di tale detrazione aggiuntiva, precisa la circolare n. 3/DF, la condizione di figlio fiscalmente a carico, peraltro vincolo che non può neppure essere introdotto dal Comune in via regolamentare; vista la diversità dei presupposti, occorrerà quindi una gestione dei figli del contribuente ulteriore e parallela rispetto a quella necessaria per la compilazione del prospetto dei familiari a carico in dichiarazione dei redditi.
É stabilito inoltre che la suddetta detrazione aggiuntiva non può eccedere l’importo di euro 400 (corrispondente quindi a 8 figli di età non superiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’immobile), e che la sommatoria delle detrazioni fruibili non può dunque superare l’importo di euro 600 (euro 200 di detrazione “base” ed euro 400 di detrazione “aggiuntiva”). Relativamente alla detrazione aggiuntiva, la circolare n. 3/DF correttamente precisa che “costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest’ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa”. Se si verificano in corso d’anno, occorre quindi verificare la data di nascita del figlio, il compimento del 26esimo anno di età così come eventuali cambi di residenza o di domicilio.
Prendendo spunto anche dagli esempi illustrati nella citata circolare n. 3/DF, emerge che la detrazione aggiuntiva per i figli con i requisiti descritti, spetta in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:
- il soggetto beneficiario della detrazione aggiuntiva (genitore) deve essere proprietario, o titolare di altro diritto reale, dell’immobile adibito ad abitazione principale, a prescindere tuttavia dalla percentuale di possesso;
- il figlio deve essere effettivamente tale rispetto al genitore cui è attribuita la detrazione.
Relativamente a tale ultimo aspetto, in altre parole, la detrazione non spetta, ad esempio, al marito, titolare del 100% dell’immobile, che vive insieme alla moglie ed un figlio di 15 anni che deriva da un precedente matrimonio della moglie stessa. Laddove, invece, la titolarità dell’immobile fosse anche in parte della moglie, a quest’ultima spetterebbe per intero (euro 50) la detrazione per il predetto figlio.
Ulteriore fattispecie da evidenziare riguarda l’ipotesi di due coniugi, contitolari dell’immobile adibito ad abitazione principale, in cui convivono sia figli (di età non superiore a 26 anni) di entrambi i coniugi, sia figli derivanti da precedenti matrimoni contratti dagli stessi. In tal caso:
- per i figli di entrambi, la detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra gli stessi (euro 25 ciascuno), a prescindere dalla percentuale di possesso dell’immobile;
- per i figli di uno solo di essi (derivanti da precedenti matrimoni), la detrazione di euro 50 è attribuita per intero al genitore “effettivo” dei figli stessi.
Infine, la circolare n. 3/DF contiene alcuni esempi riferiti alla fattispecie di titolare dell’immobile adibito ad abitazione principale, in cui risiedono e dimorano anche la figlia di età inferiore a 26 anni, e la figlia di quest’ultima.
In tali situazioni:
- se la titolarità dell’immobile è in capo ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta limitatamente per il figlio di tale genitore e nella misura intera di euro 50;
- se la titolarità dell’immobile è in capo ad entrambi i genitori predetti (ed a prescindere dalla quota), a ciascuno di essi spetta la detrazione di euro 50 con riferimento al proprio figlio (alla madre per la figlia di età non superiore a 26 anni convivente, ed a quest’ultima per la propria figlia).
Nessun commento:
Posta un commento