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lunedì 14 maggio 2012

iva

Novità IVA, necessario l’aggiornamento del modello

Per la circ. Assonime n. 11, è opportuno aggiornare il modello per la comunicazione dei dati delle lettere d’intento per la scadenza del 16 maggio
/ Sabato 12 maggio 2012
Le principali novità in materia di IVA contenute nel DL n. 16/2012 (convertito dalla L. n. 44/2012) sono state illustrate dalla circolare Assonime n. 11 del 10 maggio 2012.
Riguardo allo “spesometro”, viene osservato come, per le operazioni documentate da fattura, sia per obbligo che per facoltà, l’abolizione della soglia di 3.000 euro per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 semplifichi notevolmente l’obbligo comunicativo, non essendo più necessario correlare le note di variazione dell’imponibile e dell’imposta con le singole fatture originarie. Allo stesso tempo, a carico dell’Amministrazione finanziaria, dovranno essere modificate le specifiche tecniche e i relativi tracciati record al fine, tra l’altro, di escludere l’indicazione dei dati analitici relativi a ciascuna fattura emessa e ricevuta nel periodo di riferimento dell’adempimento.
Per le operazioni non documentate da fattura, comprese quelle elencate nell’art. 22, comma 1, del DPR n. 633/1972, per le quali il documento non viene emesso, resta valida la soglia di 3.600 euro, al lordo dell’IVA, evitando in tal modo l’onere, in capo ai fornitori, di reperire i dati identificativi dei clienti per tutte le operazioni poste in essere.
In merito alla comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento, il DL. n. 16/2012 ha modificato il termine di presentazione, non più coincidente – per tutti i contribuenti (mensili e trimestrali) – con il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento, bensì con il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni senza applicazione d’imposta. Anche se l’Associazione non lo afferma, le violazioni pregresse non dovrebbero essere punibili, posto che il principio del favor rei si applica anche quando la legge posteriore ha soppresso un “obbligo strumentale” alla previsione sanzionatoria (C.M. n. 180/E/1998).
La novità ha un duplice effetto: da un lato, evita l’adempimento nell’ipotesi in cui il fornitore, pur avendo ricevuto la dichiarazione d’intento, non abbia effettuato operazioni in regime di non imponibilità; dall’altro, sul piano sanzionatorio, esclude l’irrogazione della sanzione amministrativa, da 258 a 2.065 euro, nel caso, indicato dalla circolare n. 10/2005 dell’Agenzia delle Entrate (§ 9.3), di omessa comunicazione in assenza di operazioni agevolate. Al di fuori di questa ipotesi, nulla cambia per il fornitore che non abbia comunicato i dati, ovvero li abbia trasmessi in modo incompleto o infedele: oltre alla sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata in fattura, opera la responsabilità solidale con l’esportatore abituale dell’imposta evasa se correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.
In relazione al nuovo termine, nell’ottica di semplificazione perseguita dalla norma, dovrebbe risultare tuttora possibile trasmettere i dati delle dichiarazioni d’intento entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento, al fine – per esempio – di non modificare il software in uso. Sul punto, è comunque auspicabile che l’Agenzia delle Entrate aggiorni l’attuale modulistica, in particolare il campo – contenuto nel frontespizio del modello – relativo al mese di riferimento della comunicazione (che non è più, come detto, quello di ricevimento della dichiarazione); diversamente, non è chiara la modalità di compilazione soprattutto per i contribuenti trimestrali: mentre quelli mensili riporterebbero il mese in cui hanno effettuato le operazioni non imponibili, quelli trimestrali dovrebbero astenersi dal compilare il campo? Oppure indicare il terzo mese del trimestre?
Il dubbio si pone già in relazione alla scadenza del prossimo 16 maggio, riferita al primo trimestre 2012, anche perché la nuova disciplina, entrata in vigore il 2 marzo 2012, ha natura procedimentale e, quindi, si applica in riferimento all’adempimento il cui termine non sia scaduto alla predetta data.
Assonime illustra anche la portata della disposizione, in materia di depositi IVA, che integra la norma interpretativa contenuta nell’art. 16, comma 5-bis, del DL n. 185/2008, secondo cui le prestazioni di servizi relative ai beni consegnati al depositario costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.
L’inciso “senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto”, aggiunto dal Decreto semplificazioni fiscali, intende superare la posizione, più volte espressa dall’Amministrazione finanziaria, in base alla quale la sospensione d’imposta è preclusa nel caso in cui i beni siano stati presi in carico nell’apposito registro tenuto dal depositario senza essere fisicamente movimentati nell’ambito del deposito (R.M. n. 149/E/2000). Risultano, pertanto, agevolate le prestazioni di servizi consistenti in manipolazioni usuali (ad esempio, controlli dei sigilli), generalmente rese dallo stesso depositario in luoghi adiacenti o limitrofi al deposito, ma senza la materiale introduzione nello stesso.

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