Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

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giovedì 17 maggio 2012

IRES

Prezzi di trasferimento con vista su UNICO

La divergenza dal valore normale può richiedere la compilazione dei quadri RF e RS
/ Mercoledì 16 maggio 2012
L’art. 110, comma 7, del TUIR stabilisce che i componenti del reddito d’impresa derivanti da operazioni intercorse con società non residenti nel territorio dello Stato (che – anche solo indirettamente – controllano l’impresa, ne sono controllate oppure sono controllate dal medesimo soggetto controllante il contribuente), sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti o ricevuti, ovvero dei servizi prestati o ricevuti, qualora ne derivi un incremento del reddito.
Al ricorrere di tale ipotesi, deve, quindi, essere operata una variazione in aumento, utilizzando il codice 15, nel rigo RF32 del modello UNICO 2012 SC oppure nel rigo RF29 della dichiarazione delle società di persone (periodo d’imposta 2011), per un importo pari alla differenza tra il valore normale dei beni ceduti o servizi prestati e il ricavo contabilizzato, oppure tra il costo imputato a conto economico e il valore normale dei beni o servizi ricevuti.
È, inoltre, prospettabile una rettifica in diminuzione del risultato economico dell’esercizio, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:
- riduzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalla convezioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi;
- beni ceduti e servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci, ovvero fabbricazione o lavorazione di prodotti.
In tali casi, il contribuente deve pertanto compilare il rigo RF54 del modello UNICO 2012 SC, utilizzando il codice 21, oppure il rigo RF47 della dichiarazione dei redditi delle società di persone, indicando la differenza tra il ricavo contabilizzato e il valore normale dei beni ceduti o servizi prestati, oppure tra il valore normale dei beni o servizi ricevuti e il costo imputato a conto economico.
La mancata esecuzione delle predette variazioni, in virtù delle quali l’Agenzia delle Entrate può procedere alla corrispondente ripresa a tassazione, non comporta necessariamente l’applicazione delle sanzioni ordinarie previste per la fattispecie di infedele dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 2, del DLgs. 471/1997), ovvero dal 100% al 200% della maggior imposta accertata o della differenza negativa di credito.
Il soggetto passivo può, infatti, invocare l’esimente di cui al successivo comma 2-ter, qualora – nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività istruttorie di accertamento – consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento applicati: sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il predetto concetto di “idoneità” non deve essere ricondotto al mero rispetto formale delle indicazioni previste dal provvedimento direttoriale n. 137654/2010, bensì ad “un’ottica più ampia e sostanzialistica, che premi l’attitudine della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all’Amministrazione finanziaria i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati” (circ. n. 58/2010, par. 3).
Idonea la documentazione che consente il riscontro della conformità
In altri termini, è considerata idonea la documentazione in grado di rappresentare un quadro informativo che consenta il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati al principio del valore normale, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia diverso da quello individuato dal contribuente. Al ricorrere di tale condizioni è altresì necessario, ai fini dell’operatività dell’esimente, che il contribuente assolva pure un adempimento preventivo, ovvero la comunicazione del possesso di tale documentazione, direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
In particolare, deve essere compilato il rigo RS106 del modello UNICO 2012 SC oppure il rigo RS42 della dichiarazione dei redditi della società di persone, barrando la casella 4.
Nelle precedenti colonne, inoltre, è necessario selezionare una delle seguenti opzioni:
- “A”, nel caso di impresa controllata, anche soltanto indirettamente da una società non residente;
- “B”, qualora l’impresa residente sia, invece, controllante di una società residente, non necessariamente in forma diretta;
- “C”, se l’impresa residente intrattiene rapporti con una estera, accomunata con la stessa dal fatto di essere controllata da un’altra società, anche soltanto indirettamente.
Nelle colonne 5 e 6 bisogna, infine, riportare l’ammontare complessivo dei componenti di reddito, rispettivamente, positivi e negativi, derivanti dalle operazioni soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR.

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