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venerdì 4 maggio 2012

accertamento

Studi di settore 2011 in dirittura d’arrivo

Sebbene il complessivo quadro applicativo sia incompleto, sono stati approvati i correttivi «anticrisi» e le integrazioni agli studi di settore
/ Giovedì 03 maggio 2012
Ad oggi non sono ancora disponibili gli strumenti per l’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011 (UNICO 2012); all’appello mancano, infatti, i modelli di comunicazione dei dati rilevanti con le relative istruzioni alla compilazione, GE.RI.CO. 2012 e il DM di approvazione dei correttivi “anticrisi”.
Passiamo in rassegna, intanto, alcuni punti fermi del quadro applicativo degli studi di settore.
Sul fronte dei correttivi, si segnala che tali strumenti, seppur non ancora definiti con l’apposito DM, sono già stati approvati dalla Commissione degli Esperti per gli studi di settore. In particolare, è stato espresso parere favorevole rispetto a:
- interventi relativi all’analisi di normalità economica;
- correttivi specifici per la crisi (ad esempio, per gli operatori del settore dei trasporti);
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali individuali (che dovrebbero attivarsi a favore dei soggetti non congrui che manifestano una riduzione dei costi variabili dichiarati rispetto al biennio precedente).
Stando alle stime, le tempistiche con cui i meccanismi applicativi dei correttivi saranno recepiti in GE.RI.CO. non dovrebbero essere di breve durata; per questo, in base alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, dovrebbe essere emanato a breve un apposito DPCM di proroga dei termini di versamento delle imposte dovute con UNICO 2012 per i contribuenti soggetti agli studi di settore, analogamente a quanto avvenuto l’anno scorso.
Sul versante delle integrazioni agli studi di settore, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 26 aprile 2012, il quale ha approvato le modifiche, applicabili al periodo d’imposta 2011:
- agli indicatori di coerenza e di normalità economica;
- allo studio di settore VM05U (commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature);
- all’analisi della territorialità.
Relativamente agli indicatori, viene precisato che GE.RI.CO. evidenzia separatamente i risultati derivanti dall’applicazione delle differenti serie di indicatori (di coerenza e di normalità economica).
La distinzione assume particolare importanza nell’ottica della fruibilità delle agevolazioni previste dall’art. 10 comma 9 del DL 201/2011, a favore dei soggetti che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi (congruità) e che risultano coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili (coerenza). Al riguardo, si veda “Correttivi anticrisi agli studi di settore al vaglio dell’Agenzia” del 5 aprile 2012.
Riguardo all’ambito soggettivo, come precisato dalla circolare 8/2012 (§ 5) e come risulta dalla bozza delle istruzioni alla compilazione degli studi di settore - Parte generale, per il periodo d’imposta 2011, sono previste ulteriori fattispecie di esclusione dall’utilizzo dei risultati degli studi di settore per l’azione di accertamento di cui all’art. 10 della L. 146/98.
Esclusione per gli ex minimi
Infatti, ai soggetti che già erano esclusi l’anno scorso (società cooperative a mutualità prevalente, soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” e dal codice 66.19.40 - “Attività di Bancoposta”) si aggiungono:
- gli esercenti attività d’impresa che, nel precedente periodo d’imposta, si sono avvalsi del regime dei contribuenti minimi e hanno cessato di avvalersene nel periodo d’imposta 2011;
- gli esercenti in maniera prevalente l’attività di affitto d’aziende (art. 5 del DM 11 febbraio 2008).
Nei loro confronti, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
I predetti soggetti rimangono comunque obbligati alla presentazione della comunicazione dei dati rilevanti, compilando gli appositi righi del quadro X per indicare l’esistenza di una delle predette cause di esclusione.

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