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mercoledì 9 maggio 2012

accertamento

Partecipazione da redditometro solo per Comuni «convenzionati»

In base al DL 16/2012 convertito, la segnalazione partirà dall’Agenzia verso il Comune solo se quest’ultimo avrà stipulato apposita convenzione
/ Lunedì 07 maggio 2012
In tempi di “vacche magre” per gli Enti locali, peraltro alle prese con le beghe derivanti da un’IMU, che di municipale ha ben poco, è probabilmente passata in secondo piano una disposizione, recata dalla L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012, destinata a condizionare ulteriormente le esangui casse comunali.
Ci riferiamo alle disposizioni che disciplinano la cosiddetta “partecipazione” del Comune all’attività di accertamento e, segnatamente, a quella riguardante i procedimenti avviati dall’Agenzia delle Entrate mediante il nuovo accertamento “sintetico”.
E così, nell’imminenza dell’approvazione definitiva del nuovo strumento di controllo – “promessa” per la tornata dichiarativa alle porte – l’art. 8 della citata L. n. 44 limita il coinvolgimento dei Comuni sul fronte “nuovo redditometro” soltanto a condizione che gli stessi abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle Entrate.
È bene, allora, ricapitolare la vicenda, che parte con la completa rivisitazione dell’accertamento sintetico, avvenuta nel 2010, e con la previsione, vera e propria eccezione che conferma la regola, che, nei procedimenti avviati mediante l’utilizzo delle nuove presunzioni, dovrà essere l’Agenzia delle Entrate a notiziare il Comune di residenza del contribuente indagato circa l’esistenza di eventuali dati e notizie che possano corroborare ulteriormente le indagini (si veda “Redditometro in 4 mosse: dall’anagrafe tributaria al ruolo attivo dei Comuni” del 22 settembre 2010) .
Il tutto, con evidente finalità di consentire al Comune, nel caso in cui disponga di dati e notizie tipizzabili come “segnalazioni qualificate”, di accedere alla “partecipazione” prevista dall’art. 44 del DPR n. 600/73 e, conseguentemente, di maturare la spettanza di una quota di imposte erariali incassate a titolo definitivo.
Si diceva eccezione che conferma la regola in quanto, per il solo accertamento sintetico, la richiesta deve giungere dall’Agenzia delle Entrate: in tutti gli altri casi, l’abbrivio alla “partecipazione” deve essere fornito dal Comune, che procede, motu proprio, all’invio delle “segnalazioni qualificate” richieste per l’eventuale spettanza di quota parte degli incassi erariali a titolo definitivo.
Sino all’avvento delle modifiche, il secondo comma dell’art. 44 del DPR n. 600/73 disponeva che “gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi” e il quarto comma dettava la tempistica dell’adempimento prevedendo che “Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo”.
Tempo di risposta ridotto da 60 a 30 giorni
Ora, le novità riguardano tanto la circostanza che la segnalazione partirà dall’Agenzia delle Entrate verso il Comune di domicilio fiscale del contribuente “sotto osservazione” soltanto se l’Ente locale avrà stipulato un’apposita convenzione per la collaborazione e partecipazione all’attività di contrasto all’evasione fiscale (sulla falsariga di quanto hanno già fatto, in passato, città come Roma, Bologna, Torino, e tante altre), quanto il fatto che il tempo per la risposta è stato ridotto da sessanta a trenta giorni.
Duplice “giro di vite”, insomma, per i Comuni che, peraltro, dimostra l’ulteriore aspetto di quanto stia a cuore all’Agenzia delle Entrate la speditezza del procedimento di accertamento di specie: infatti, quest’ultimo oltre a caratterizzarsi per una “duplicepresa di contatto con il contribuente – la prima, ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600/73 finalizzata alla richiesta di documenti, dati e notizie rilevanti al controllo avviato, e la seconda in ossequio all’art. 5 del DLgs. n. 218/97 per l’avvio dell’obbligatoria preventiva fase contraddittoria – contempla, sempre prima della notifica dell’eventuale avviso di accertamento, l’obbligo di segnalazione al Comune: da cui il probabile timore che, complessivamente, i tempi di conclusione delle indagini si possano protrarre eccessivamente.

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