diritto fallimentare
Insinuazione al passivo anticipata per il concessionario
Per la Cassazione, è sufficiente l’esistenza del ruolo quale titolo attestante il credito
Sulla presentazione da parte di Equitalia dell’istanza di insinuazione al passivo del fallimento di crediti tributari del contribuente è tornata a pronunciarsi la Cassazione, che, con la sentenza n. 8223 dello scorso 24 maggio 2012, ha chiarito le condizioni per la proposizione della richiesta tardiva di cui all’art. 101 del RD 267/42.
Ai sensi di tale disposizione, sono considerate tardive le domande di ammissione al passivo di un credito (oltre che di restituzione o di rivendicazione di beni mobili e immobili) depositate in cancelleria oltre il termine di 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo, e non oltre 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. In caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale, con sentenza dichiarativa del fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a 18 mesi (comma 1). Decorso tale termine, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (comma 4).
Nel caso di specie, il ricorso di Equitalia per insinuazione tardiva di crediti tributari al passivo del fallimento della società debitrice era stato dichiarato inammissibile dal giudice delegato perché depositato oltre i termini di legge. Equitalia si era difesa, in sede di opposizione, rilevando la non imputabilità delle circostanze di fatto determinanti il ritardo nella domanda né al creditore procedente né alla società di riscossione. Causa del ritardo, nella specie, i tempi funzionali alla formazione e all’esecutività del ruolo con conseguente e successiva consegna all’Agente della riscossione e notifica da parte di questi della cartella di pagamento. Respinto il ricorso da parte del Tribunale, Equitalia si rivolgeva alla Cassazione deducendo, in particolare, la violazione dell’art. 101, quarto comma, del RD 267/42.
Anche in sede di legittimità Equitalia non ha avuto la meglio, vedendo dichiarare il proprio ricorso inammissibile alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità recentemente emersi: in caso di crediti tributari, ai fini della presentazione dell’istanza di ammissione al passivo, è sufficiente l’esistenza del ruolo, che costituisce titolo attestante il credito. Non è, pertanto, necessario attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale. L’ufficio finanziario può presentare così istanza di ammissione al passivo anche con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ex art. 96 del RD 267/42 con riserva di produzione di documenti.
In particolare, Cass. 31 maggio 2011 n. 12019 ha precisato che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione (cfr. art. 87, comma 2, del DPR 602/73) seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. del RD 267/42. Sicché, la domanda di ammissione al passivo può essere presentata, se del caso con riserva (qualora vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare.
Si veda, poi, Cass. 11 ottobre 2011 n. 20910, che ha ribadito tale principio, ritenendo non condivisibile la tesi secondo cui non è colpevole la condotta dell’Amministrazione finanziaria e del concessionario che si attengono ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli e delle cartelle. Infatti, anche l’Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, è tenuta al rispetto del termine annuale di cui all’art. 101 del RD 267/42, e i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle non possono costituire un’esimente. Ciò vuol dire che l’Amministrazione finanziaria, venuta a conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve attivarsi immediatamente per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione al passivo dei propri crediti senza poter contare su un periodo di tempo più ampio (si veda “Per il ritardo nell’insinuazione «paga» anche l’Agenzia delle Entrate” del 12 ottobre 2011).
A tal proposito, però, è necessario rilevare quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4126 del 15 marzo 2012 (si veda “L’insinuazione al passivo fallimentare può essere proposto anche dall’Agenzia” del 16 marzo 2012). Le pronunce citate sono state emesse, infatti, con riferimento all’ipotesi in cui il credito erariale sia stato azionato dal concessionario, quindi con riferimento a fattispecie che presupponeva in concreto la preventiva formazione del ruolo. Nel caso, invece, di domanda di insinuazione del credito erariale avanzata direttamente dall’Amministrazione finanziaria – in alternativa all’Agente della riscossione, così come espressamente riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite – non risulta necessaria la precedente iscrizione a ruolo delle imposte dovute, né la notifica della cartella di pagamento, potendo essere basata anche su titolo diverso (nel caso di specie, la domanda era stata corredata da titoli erariali, fogli di prenotazione a ruolo, sentenze tributarie).
/ Roberta VITALE
fonte : eutekne
Ai sensi di tale disposizione, sono considerate tardive le domande di ammissione al passivo di un credito (oltre che di restituzione o di rivendicazione di beni mobili e immobili) depositate in cancelleria oltre il termine di 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo, e non oltre 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. In caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale, con sentenza dichiarativa del fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a 18 mesi (comma 1). Decorso tale termine, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (comma 4).
Nel caso di specie, il ricorso di Equitalia per insinuazione tardiva di crediti tributari al passivo del fallimento della società debitrice era stato dichiarato inammissibile dal giudice delegato perché depositato oltre i termini di legge. Equitalia si era difesa, in sede di opposizione, rilevando la non imputabilità delle circostanze di fatto determinanti il ritardo nella domanda né al creditore procedente né alla società di riscossione. Causa del ritardo, nella specie, i tempi funzionali alla formazione e all’esecutività del ruolo con conseguente e successiva consegna all’Agente della riscossione e notifica da parte di questi della cartella di pagamento. Respinto il ricorso da parte del Tribunale, Equitalia si rivolgeva alla Cassazione deducendo, in particolare, la violazione dell’art. 101, quarto comma, del RD 267/42.
Anche in sede di legittimità Equitalia non ha avuto la meglio, vedendo dichiarare il proprio ricorso inammissibile alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità recentemente emersi: in caso di crediti tributari, ai fini della presentazione dell’istanza di ammissione al passivo, è sufficiente l’esistenza del ruolo, che costituisce titolo attestante il credito. Non è, pertanto, necessario attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale. L’ufficio finanziario può presentare così istanza di ammissione al passivo anche con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ex art. 96 del RD 267/42 con riserva di produzione di documenti.
In particolare, Cass. 31 maggio 2011 n. 12019 ha precisato che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione (cfr. art. 87, comma 2, del DPR 602/73) seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. del RD 267/42. Sicché, la domanda di ammissione al passivo può essere presentata, se del caso con riserva (qualora vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare.
Si veda, poi, Cass. 11 ottobre 2011 n. 20910, che ha ribadito tale principio, ritenendo non condivisibile la tesi secondo cui non è colpevole la condotta dell’Amministrazione finanziaria e del concessionario che si attengono ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli e delle cartelle. Infatti, anche l’Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, è tenuta al rispetto del termine annuale di cui all’art. 101 del RD 267/42, e i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle non possono costituire un’esimente. Ciò vuol dire che l’Amministrazione finanziaria, venuta a conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve attivarsi immediatamente per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione al passivo dei propri crediti senza poter contare su un periodo di tempo più ampio (si veda “Per il ritardo nell’insinuazione «paga» anche l’Agenzia delle Entrate” del 12 ottobre 2011).
A tal proposito, però, è necessario rilevare quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4126 del 15 marzo 2012 (si veda “L’insinuazione al passivo fallimentare può essere proposto anche dall’Agenzia” del 16 marzo 2012). Le pronunce citate sono state emesse, infatti, con riferimento all’ipotesi in cui il credito erariale sia stato azionato dal concessionario, quindi con riferimento a fattispecie che presupponeva in concreto la preventiva formazione del ruolo. Nel caso, invece, di domanda di insinuazione del credito erariale avanzata direttamente dall’Amministrazione finanziaria – in alternativa all’Agente della riscossione, così come espressamente riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite – non risulta necessaria la precedente iscrizione a ruolo delle imposte dovute, né la notifica della cartella di pagamento, potendo essere basata anche su titolo diverso (nel caso di specie, la domanda era stata corredata da titoli erariali, fogli di prenotazione a ruolo, sentenze tributarie).
/ Roberta VITALE
fonte : eutekne
Nessun commento:
Posta un commento