immobili
Tempi stretti per la dichiarazione IMU
Entro 90 giorni dalle variazioni rilevanti, ma restano ancora molti i dubbi sui soggetti tenuti alla presentazione
Malgrado i correttivi dell’art. 4, comma 5, lett. i) del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, restano dubbi su chi sia obbligato a presentare la dichiarazione IMU ed entro quali termini. Dubbi che, si auspica, saranno sciolti dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze che dovrà essere emanato, sentita l’ANCI, per l’approvazione del modello di dichiarazione e per disciplinare i casi in cui va presentata la dichiarazione stessa (art. 9, comma 6 del DLgs. n. 23/2011).
Aggiungendo il comma 12-ter all’art. 13 del DL n. 16/2012 convertito, infatti, è stabilito che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui, a seconda dei casi, ha avuto inizio il possesso dell’immobile, ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Sempre ai sensi del citato comma 12-ter, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione va invece presentata entro il 30 settembre 2012.
Il chiarimento è arrivato con la Legge di conversione del DL n. 16/2012 perché prima, dalla lettura della norma, non era chiaro chi fossero i contribuenti obbligati. Si tratta, ad esempio, dei fabbricati rurali, che hanno assunto autonoma rilevanza solo dal 2012, con l’introduzione dell’IMU, mentre in precedenza, in vigenza dell’ICI, non scontavano autonomamente il tributo. Ancora, si tratta delle abitazioni che dal 2012, a seguito della transizione dall’ICI all’IMU, non configurano più un’abitazione principale, per via della più restrittiva nozione definita dall’art. 13, comma 2 del DL n. 201/2011, convertito (ad es. perché rappresentano la dimora abituale ma non la residenza anagrafica del possessore). Si desume – quindi – che quello di 90 giorni rappresenta il termine ordinario, “a regime”, che varrà sicuramente per la dichiarazione delle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta che si verifichino dopo il 30 settembre 2012.
Nelle more dell’approvazione del modello di dichiarazione IMU e in assenza dei più che mai opportuni chiarimenti di fonte ufficiale, in un’ottica prudenziale, non può tuttavia escludersi che tale termine valga anche per la dichiarazione delle variazioni rilevanti manifestatesi dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 44/2012), sempre che il modello di dichiarazione sia approvato in tempo utile. Ad esempio, se su un’area fabbricabile è ultimata una costruzione il 28 maggio 2012, la dichiarazione di variazione IMU dovrebbe essere presentata – a rigore – entro il 26 agosto 2012. Se, entro tale data, sarà approvato il modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6 del DLgs. n. 23/2011, sarà quindi preferibile provvedere entro il termine “a regime” di 90 giorni, e non entro il 30 settembre 2012.
Allo stesso modo, in un’ottica improntata alla massima cautela, potrebbe profilarsi l’opportunità di provvedere a dichiarare entro il 28 luglio 2012 (novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 44/2012), sempre che il modello di dichiarazione sia approvato in tempo utile, le variazioni rilevanti verificatesi tra il 1° gennaio 2012 ed il 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 44/2012). Tanto più che il termine dei 90 giorni dovrebbe valere per le variazioni da dichiarare sorte in prossimità della scadenza del 30 settembre 2012. Così, nel caso di variazione rilevante per la determinazione dell’imposta sorta il 29 settembre 2012 (sarebbe quantomeno difficoltoso provvedere alla presentazione entro il 30), la dichiarazione dovrebbe poter essere presentata entro il 28 dicembre 2012.
In relazione al termine di presentazione della dichiarazione IMU fissato per il prossimo 30 settembre, vi è la problematica dei fabbricati rurali non censiti che devono essere dichiarati in Catasto entro il 30 novembre 2012 (ex art. 13, comma 14-ter del DL 201/2011). In tale ipotesi vi dovrebbe essere la possibilità di inviare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione in Catasto (data che determina l’attribuzione della rendita catastale e, quindi, il verificarsi delle variazioni rilevanti ai fini dell’IMU).
La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, sempre che non si verifichino variazioni di dati ed elementi dichiarati tali per cui risulti diverso l’ammontare dell’IMU dovuta. Restano ferme le disposizioni dell’art. 37, comma 55 del DL n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006), e dell’art. 1, comma 104 della L. n. 296/2006, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili. In altre parole, nelle dichiarazioni dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile dovrà essere indicato l’importo dell’IMU dovuta per l’anno precedente.
/ Carlo CORRADIN e Arianna ZENI
fonte:eutekne
Aggiungendo il comma 12-ter all’art. 13 del DL n. 16/2012 convertito, infatti, è stabilito che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui, a seconda dei casi, ha avuto inizio il possesso dell’immobile, ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Sempre ai sensi del citato comma 12-ter, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione va invece presentata entro il 30 settembre 2012.
Il chiarimento è arrivato con la Legge di conversione del DL n. 16/2012 perché prima, dalla lettura della norma, non era chiaro chi fossero i contribuenti obbligati. Si tratta, ad esempio, dei fabbricati rurali, che hanno assunto autonoma rilevanza solo dal 2012, con l’introduzione dell’IMU, mentre in precedenza, in vigenza dell’ICI, non scontavano autonomamente il tributo. Ancora, si tratta delle abitazioni che dal 2012, a seguito della transizione dall’ICI all’IMU, non configurano più un’abitazione principale, per via della più restrittiva nozione definita dall’art. 13, comma 2 del DL n. 201/2011, convertito (ad es. perché rappresentano la dimora abituale ma non la residenza anagrafica del possessore). Si desume – quindi – che quello di 90 giorni rappresenta il termine ordinario, “a regime”, che varrà sicuramente per la dichiarazione delle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta che si verifichino dopo il 30 settembre 2012.
Nelle more dell’approvazione del modello di dichiarazione IMU e in assenza dei più che mai opportuni chiarimenti di fonte ufficiale, in un’ottica prudenziale, non può tuttavia escludersi che tale termine valga anche per la dichiarazione delle variazioni rilevanti manifestatesi dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 44/2012), sempre che il modello di dichiarazione sia approvato in tempo utile. Ad esempio, se su un’area fabbricabile è ultimata una costruzione il 28 maggio 2012, la dichiarazione di variazione IMU dovrebbe essere presentata – a rigore – entro il 26 agosto 2012. Se, entro tale data, sarà approvato il modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6 del DLgs. n. 23/2011, sarà quindi preferibile provvedere entro il termine “a regime” di 90 giorni, e non entro il 30 settembre 2012.
Allo stesso modo, in un’ottica improntata alla massima cautela, potrebbe profilarsi l’opportunità di provvedere a dichiarare entro il 28 luglio 2012 (novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 44/2012), sempre che il modello di dichiarazione sia approvato in tempo utile, le variazioni rilevanti verificatesi tra il 1° gennaio 2012 ed il 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 44/2012). Tanto più che il termine dei 90 giorni dovrebbe valere per le variazioni da dichiarare sorte in prossimità della scadenza del 30 settembre 2012. Così, nel caso di variazione rilevante per la determinazione dell’imposta sorta il 29 settembre 2012 (sarebbe quantomeno difficoltoso provvedere alla presentazione entro il 30), la dichiarazione dovrebbe poter essere presentata entro il 28 dicembre 2012.
In relazione al termine di presentazione della dichiarazione IMU fissato per il prossimo 30 settembre, vi è la problematica dei fabbricati rurali non censiti che devono essere dichiarati in Catasto entro il 30 novembre 2012 (ex art. 13, comma 14-ter del DL 201/2011). In tale ipotesi vi dovrebbe essere la possibilità di inviare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione in Catasto (data che determina l’attribuzione della rendita catastale e, quindi, il verificarsi delle variazioni rilevanti ai fini dell’IMU).
La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, sempre che non si verifichino variazioni di dati ed elementi dichiarati tali per cui risulti diverso l’ammontare dell’IMU dovuta. Restano ferme le disposizioni dell’art. 37, comma 55 del DL n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006), e dell’art. 1, comma 104 della L. n. 296/2006, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili. In altre parole, nelle dichiarazioni dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile dovrà essere indicato l’importo dell’IMU dovuta per l’anno precedente.
/ Carlo CORRADIN e Arianna ZENI
fonte:eutekne
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