Revisione degli enti locali
Revisori degli enti locali: niente estrazione fino all’istituzione dell’elenco
Per le Regioni a statuto speciale, occorre aspettare le leggi regionali
Con l’Informativa n. 44 del 22 maggio 2012, il CNDCEC ha portato all’attenzione degli Ordini territoriali la circolare n. 7 del 5 aprile 2012, con cui il Ministero dell’Interno ha fornito le prime indicazioni in ordine alle nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli Enti locali, successivamente all’entrata in vigore, avvenuta in data 4 aprile 2012, del regolamento attuativo in materia (DM 15 febbraio 2012 n. 23). Il documento punta a richiamare l’attenzione sull’importanza di tale provvedimento e sulla delicatezza delle competenze che esso attribuisce al Ministero dell’Interno e alle Prefetture, anche al fine di uniformare le conseguenti procedure applicative su tutto il territorio nazionale.
La circolare si sofferma dapprima sulle regole da seguire per il rinnovo degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nelle more della piena operatività del nuovo sistema di scelta “per estrazione”, introdotto dall’art. 16 comma 25 del DL n. 138/2011 (conv. L. n. 148/2011) e disciplinato dal DM 23/2012 in esame.
In merito, va precisato che l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali è attribuita alla competenza del Ministero dell’Interno e, più in particolare, al Dipartimento per gli affari interni e territoriali (art. 1 comma 1 del DM 23/2012). Una volta completata la fase di formazione dell’elenco, il Ministero renderà nota, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e divulgato sul sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico (art. 5 comma 1 del DM 23/2012). Solo dopo tale pubblicazione potrà procedersi all’estrazione dei nominativi dei revisori dall’elenco.
La circolare sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 235 comma 1 del DLgs. n. 267/2000 (TUEL), all’organo di revisione contabile degli Enti locali si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi contenute nel DL n. 293/1994 (conv. L. n. 444/1994), per cui, allo scadere della durata in carica di tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina, per tale organo opera l’istituto della cosiddetta “prorogatio” per il periodo di 45 giorni. Tale disposizione continua ad operare anche a seguito dell’introduzione del richiamato art. 16 comma 25 del DL 138/2011.
Pertanto, secondo il Ministero, gli organi di revisione in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento proseguono la propria attività nell’Ente per 45 giorni e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e seguenti del DLgs. 267/2000, secondo cui “i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri”. Peraltro, l’organo di revisione durerà in carica tre anni.
Per contro, i procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di effettivo avvio del procedimento dovranno essere sottoposti alla nuova procedura di estrazione dall’elenco.
Altro punto su cui si sofferma la circolare è la problematica relativa all’applicabilità delle nuove disposizioni agli Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
In merito, l’art. 16 comma 29 del DL 138/2011 stabilisce che le disposizioni ivi contenute “si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Secondo il Ministero, deve quindi escludersi l’applicabilità tout court delle disposizioni riguardanti l’estrazione dei revisori nei citati ambiti territoriali, fino a quando le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non avranno legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia. Rimane salva ovviamente l’ipotesi in cui gli statuti prevedano che, per quanto non disciplinato dalla normativa regionale o provinciale, si applica quella statale di riferimento.
Alla circolare sono poi allegate specifiche linee guida per l’iscrizione dei revisori nell’elenco.
/ Silvia LATORRACA
fonte: eutekne
La circolare si sofferma dapprima sulle regole da seguire per il rinnovo degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nelle more della piena operatività del nuovo sistema di scelta “per estrazione”, introdotto dall’art. 16 comma 25 del DL n. 138/2011 (conv. L. n. 148/2011) e disciplinato dal DM 23/2012 in esame.
In merito, va precisato che l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali è attribuita alla competenza del Ministero dell’Interno e, più in particolare, al Dipartimento per gli affari interni e territoriali (art. 1 comma 1 del DM 23/2012). Una volta completata la fase di formazione dell’elenco, il Ministero renderà nota, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e divulgato sul sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico (art. 5 comma 1 del DM 23/2012). Solo dopo tale pubblicazione potrà procedersi all’estrazione dei nominativi dei revisori dall’elenco.
La circolare sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 235 comma 1 del DLgs. n. 267/2000 (TUEL), all’organo di revisione contabile degli Enti locali si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi contenute nel DL n. 293/1994 (conv. L. n. 444/1994), per cui, allo scadere della durata in carica di tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina, per tale organo opera l’istituto della cosiddetta “prorogatio” per il periodo di 45 giorni. Tale disposizione continua ad operare anche a seguito dell’introduzione del richiamato art. 16 comma 25 del DL 138/2011.
Pertanto, secondo il Ministero, gli organi di revisione in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento proseguono la propria attività nell’Ente per 45 giorni e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e seguenti del DLgs. 267/2000, secondo cui “i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri”. Peraltro, l’organo di revisione durerà in carica tre anni.
Per contro, i procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di effettivo avvio del procedimento dovranno essere sottoposti alla nuova procedura di estrazione dall’elenco.
Altro punto su cui si sofferma la circolare è la problematica relativa all’applicabilità delle nuove disposizioni agli Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
In merito, l’art. 16 comma 29 del DL 138/2011 stabilisce che le disposizioni ivi contenute “si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Secondo il Ministero, deve quindi escludersi l’applicabilità tout court delle disposizioni riguardanti l’estrazione dei revisori nei citati ambiti territoriali, fino a quando le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non avranno legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia. Rimane salva ovviamente l’ipotesi in cui gli statuti prevedano che, per quanto non disciplinato dalla normativa regionale o provinciale, si applica quella statale di riferimento.
Alla circolare sono poi allegate specifiche linee guida per l’iscrizione dei revisori nell’elenco.
/ Silvia LATORRACA
fonte: eutekne