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mercoledì 1 febbraio 2012

Torna l'Iva per le imprese edili

Torna l'Iva per le imprese edili


Ritorna l'Iva per le locazioni e le cessioni di immobili abitativi. Il decreto legge sulle liberalizzazioni, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e in verifica al Mef, riscrive l'articolo 10 del Dpr 633/1972 e, di fatto, riduce il regime di esenzione in vigore dal 2006. La nuova disposizione corregge alcune distorsioni nell'applicazione dell'Iva nel settore immobiliare che scaricavano sull'acquirente finale il mancato recupero dell'imposta pagata sugli acquisti.
C'è da sperare quindi che i benefici riguardino non soltanto le imprese di costruzione, ma anche i conduttori o gli acquirenti degli immobili i quali, anche se dovranno pagare l'Iva, a rigore dovrebbero poter potrebbero beneficiare di una riduzione dei prezzi sul mercato edilizio a seguito della possibilità per il costruttore di recuperare l'Iva sugli acquisti.
Anche dopo la modifica normativa, però, resta l'ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese 'costruttrici' che potranno optare per l'imponibilità di locazioni e cessioni di immobili abitativi e le imprese 'di ripristino', per le quali la possibilità di applicare l'imposta è limitata alle sole cessioni. Infine viene estesa anche ai soggetti che effettuano cessioni sia imponibili che esenti la possibilità di separare l'attività per evitare gli effetti negativi dell'indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti.
Per le locazioni di immobili abitativi la nuova disposizione prevede ampie deroghe alla regola generale dell'esenzione. Dall'entrata in vigore del provvedimento le imprese che hanno costruito immobili abitativi destinati alla rivendita potranno locarli applicando l'Iva qualora, nel relativo atto, abbiano espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione. Sono imponibili, senza necessità di alcuna opzione, le locazioni di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, e le locazioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, del 22 aprile 2008. L'aliquota applicabile è quella del 10% (che sarà elevata al 12% dal prossimo 1° ottobre) ai sensi del nuovo n. 127-duodevicies della tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/1972.
Sulle cessioni di immobili abitativi la formulazione del nuovo testo del comma 8-bis dell'articolo 10, del Decreto Iva, non risulta chiara. Il primo periodo, infatti, conferma il regime di imponibilità per le cessioni di immobili abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito lavori di ripristino entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento. Il periodo successivo esclude dall'esenzione anche le cessioni di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero nel caso in cui il cedente, nel relativo atto, abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione nonché le cessioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (cosiddetto hausing sociale).
La formulazione non è particolarmente felice, tuttavia leggendo la disposizione non in relazione alla frase che immediatamente la precede ma all'intero contesto, l'opzione per l'imponibilità dovrebbe valere non esclusivamente con riferimento all'edilizia agevolata ma andrebbe riferita anche alle cessioni di immobili realizzati da imprese di costruzione in precedenza locati e per i quali, al momento della locazione, si era optato per l'imponibilità. Per evitare distorsioni nell'applicazione dell'imposta le nuove norme consentono ora la possibilità di separare l'attività non soltanto tra le locazioni esenti e quelle imponibili ma anche tra le cessioni in regime di imponibilità ed in regime di esenzione.
24 gennaio 2012
fonte :http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-23/torna-imprese-edili-211139.shtml?uuid=AaGQkhhE

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