Incrocio immediato per accertamenti da studi e indagini finanziarie
L’incrocio potrà essere giustificato dalla natura «procedimentale» del DL 201/2011, che lega automatismo accertativo e strumento di controllo
È un “incrocio” immediato quello che si profila tra gli accertamenti da studi di settore e le indagini finanziarie, in ragione di quanto prevede il Decreto Monti varato lo scorso mese di dicembre: immediato in quanto, in base alle disposizioni normative che legano espressamente l’automatismo accertativo e lo strumento di controllo, potrà essere giustificato dalla natura “procedimentale” della novità legislativa.
Procedendo per ordine, l’art. 10 del DL n. 201/2011 prevede, tra le altre disposizioni, un regime “premiale” per i contribuenti allineati alle risultanze degli studi di settore, tanto in termini di congruità e coerenza quanto in termini di fedeltà dei dati rilevanti trasmessi con l’apposito modello.
I benefici previsti sono infatti accordati a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti con l’indicazione fedele di tutti i dati previsti, e che la posizione soggettiva risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore o degli studi di settore applicabili.
Ebbene, tanto i benefici, sui quali non ci soffermiamo dettagliatamente in quanto non di interesse per la trattazione, quanto i requisiti richiesti appena descritti, per espressa previsione normativa, si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e successive: così prevede il comma 13, con riferimento alle disposizioni dei commi 9 (benefici) e 10 (requisiti).
Veniamo al punto di interesse, ossia al successivo comma 11, il quale, strutturato in due periodi, prevede specifici piani di controllo per i contribuenti nei cui confronti non si applicano i nuovi benefici di legge e, al secondo periodo, l’incrocio tra le indagini finanziarie e i controlli fondati sugli studi di settore.
Cominciamo col sottolineare la circostanza che l’intero comma 11 non soggiace ad alcuna decorrenza espressamente prevista dalla legge: infatti, come detto, le sole disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e a quelle successive.
Calandoci nell’analisi dei due periodi del comma 11, è interessante rilevare che soltanto il primo periodo sembra “dipendere” funzionalmente dal nuovo regime premiale e, dunque, essere applicabile per il periodo d’imposta 2011 e successivi.
La norma prevede infatti che, con riguardo ai soggetti sottoposti agli studi di settore per i quali non si rende applicabile quanto stabilito dal comma 9, che dispone in materia dei nuovi benefici, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa per effettuare specifici piani di controllo basati su specifiche analisi del rischio di evasione: appunto, proprio il richiamo all’inapplicabilità del nuovo regime premiale, quale possibile fonte d’innesco degli specifici piani operativi, depone incontrovertibilmente per l’applicazione del primo periodo per gli accertamenti concernenti i periodi d’imposta 2011 e successivi.
Non altrettanto può dirsi in riferimento al secondo periodo del comma 11, il quale prevede che, nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore e per i quali non si riscontra la fedeltà dei dati trasmessi e/o la non coerenza agli indicatori, “controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32” del DPR n. 600/73 e dei corrispondenti articoli previsti dalla legge IVA: in altre parole, le indagini “finanziarie”.
È interessante, e a nostro avviso dirimente, rilevare come la previsione del secondo periodo sia completamente “disancorata” dall’applicazione del nuovo regime premiale: essa, infatti, non sembra presentare alcun legame funzionale con i nuovi benefici previsti per i “veri” congrui e coerenti e, dunque, immediatamente applicabile e anche per i periodi d’imposta pregressi.
Ciò in ragione dell’ennesima chiave di lettura della novella legislativa in termini di norma “procedimentale”, ossia portatrice di un ampliamento e di una razionalizzazione dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e, in quanto tale, suscettibile di essere applicata anche retroattivamente, ossia per le annualità d’imposta per le quali non siano ancora decorsi i termini per l’esercizio dell’azione accentratrice.
Il che potrebbe significare che, se questa nostra interpretazione risultasse corretta, l’incrocio tra studi di settore e indagini finanziarie potrebbe già essere realtà per i controlli, per quanto residui, sulle risultanze dell’automatismo per il 2007.
/ Carlo NOCERA
FONTE: EUTEKNE
Procedendo per ordine, l’art. 10 del DL n. 201/2011 prevede, tra le altre disposizioni, un regime “premiale” per i contribuenti allineati alle risultanze degli studi di settore, tanto in termini di congruità e coerenza quanto in termini di fedeltà dei dati rilevanti trasmessi con l’apposito modello.
I benefici previsti sono infatti accordati a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti con l’indicazione fedele di tutti i dati previsti, e che la posizione soggettiva risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore o degli studi di settore applicabili.
Ebbene, tanto i benefici, sui quali non ci soffermiamo dettagliatamente in quanto non di interesse per la trattazione, quanto i requisiti richiesti appena descritti, per espressa previsione normativa, si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e successive: così prevede il comma 13, con riferimento alle disposizioni dei commi 9 (benefici) e 10 (requisiti).
Veniamo al punto di interesse, ossia al successivo comma 11, il quale, strutturato in due periodi, prevede specifici piani di controllo per i contribuenti nei cui confronti non si applicano i nuovi benefici di legge e, al secondo periodo, l’incrocio tra le indagini finanziarie e i controlli fondati sugli studi di settore.
Cominciamo col sottolineare la circostanza che l’intero comma 11 non soggiace ad alcuna decorrenza espressamente prevista dalla legge: infatti, come detto, le sole disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e a quelle successive.
Calandoci nell’analisi dei due periodi del comma 11, è interessante rilevare che soltanto il primo periodo sembra “dipendere” funzionalmente dal nuovo regime premiale e, dunque, essere applicabile per il periodo d’imposta 2011 e successivi.
La norma prevede infatti che, con riguardo ai soggetti sottoposti agli studi di settore per i quali non si rende applicabile quanto stabilito dal comma 9, che dispone in materia dei nuovi benefici, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa per effettuare specifici piani di controllo basati su specifiche analisi del rischio di evasione: appunto, proprio il richiamo all’inapplicabilità del nuovo regime premiale, quale possibile fonte d’innesco degli specifici piani operativi, depone incontrovertibilmente per l’applicazione del primo periodo per gli accertamenti concernenti i periodi d’imposta 2011 e successivi.
Non altrettanto può dirsi in riferimento al secondo periodo del comma 11, il quale prevede che, nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore e per i quali non si riscontra la fedeltà dei dati trasmessi e/o la non coerenza agli indicatori, “controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32” del DPR n. 600/73 e dei corrispondenti articoli previsti dalla legge IVA: in altre parole, le indagini “finanziarie”.
È interessante, e a nostro avviso dirimente, rilevare come la previsione del secondo periodo sia completamente “disancorata” dall’applicazione del nuovo regime premiale: essa, infatti, non sembra presentare alcun legame funzionale con i nuovi benefici previsti per i “veri” congrui e coerenti e, dunque, immediatamente applicabile e anche per i periodi d’imposta pregressi.
Ciò in ragione dell’ennesima chiave di lettura della novella legislativa in termini di norma “procedimentale”, ossia portatrice di un ampliamento e di una razionalizzazione dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e, in quanto tale, suscettibile di essere applicata anche retroattivamente, ossia per le annualità d’imposta per le quali non siano ancora decorsi i termini per l’esercizio dell’azione accentratrice.
Il che potrebbe significare che, se questa nostra interpretazione risultasse corretta, l’incrocio tra studi di settore e indagini finanziarie potrebbe già essere realtà per i controlli, per quanto residui, sulle risultanze dell’automatismo per il 2007.
/ Carlo NOCERA
FONTE: EUTEKNE
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