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venerdì 24 febbraio 2012

riscossione

Sanzioni leggere per l’omesso versamento dello 0,40%

Pagare le imposte con la dilazione di 30 giorni senza lo 0,40% comporta la sola sanzione su detto interesse e non anche sull’imposta
/ Giovedì 23 febbraio 2012
Ancora una sentenza a favore del contribuente che abbia versato nei 30 giorni successivi alla scadenza senza maggiorazione dello 0,40%.
Come evidenziato in precedenti articoli, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il contribuente, in occasione del pagamento delle imposte e del primo acconto, abbia effettuato il versamento nei 30 giorni successivi alla scadenza (dunque alla data del 16 luglio e non del 16 giugno), senza però maggiorare la somma dello 0,40%, iscrivono a ruolo la sanzione del 30% per ritardato pagamento sull’intera imposta e non sulla sola maggiorazione dello 0,40% non versata a titolo di interesse di dilazione. Si tratta di una situazione poco condivisibile, soprattutto nell’ottica della lealtà e reciprocità dei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, posto che è di tutta evidenza che non vi sia alcun intento evasivo e che l’incidente sia sempre ed esclusivamente dovuto a una mera dimenticanza.
Il caso classico è quello del commercialista che predispone il modello F24 per il proprio cliente entro il 16 luglio raccomandandosi di rispettare la data e questi, invece, porta in banca la distinta con qualche giorno di ritardo.
La posizione degli uffici dell’Agenzia, sconfessata ora anche dalla decisione della C.T. Reg. di Bologna, poggia sul fatto che l’omesso versamento dello 0,40% non perfezionerebbe lo slittamento dell’adempimento, talché vi sono gli estremi per considerare il versamento delle imposte effettuato in ritardo rispetto alla prescritta scadenza.
Una posizione assai poco in linea con l’art. 10, comma 1 dello Statuto del contribuente, rubricato “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”, posto che in esso si stabilisce che “i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”. Senza contare, dal punto di vista strettamente tecnico-pratico, che la maggiorazione dello 0,40% confluisce nel medesimo codice tributo dell’imposta cui si riferisce, cosicché si potrebbe eccepire che, a fronte di un’imposta dovuta di 10.000 euro, il versamento si riferisce a 9.960 euro di imposta e 40 euro di maggiorazione 0,40%, avendo voluto omettere il pagamento di 40 euro di imposta.
La decisione della C.T. Reg. di Bologna n. 3/8/2012 dell’11 gennaio 2012 (del tutto conforme alle sent. n. 102/15/11 e n. 2/1/12 della C.T. Prov. di Torino) rimette le cose al loro posto stabilendo che, a norma dell’art. 17, commi 1 e 2 del DPR 435/2001, il versamento dell’imposta dovesse essere effettuato entro la data del 16 luglio 2007 avendo la società approvato il bilancio il 29 giugno 2007, oppure nel termine dilazionato di 30 giorni (fino al 15 agosto 2007) con la maggiorazione della somma da versare dello 0,40% a titolo di interesse. Nel caso di specie, il pagamento dell’imposta è stato effettuato in data 20 luglio 2007, nel termine dilazionato senza il versamento dello 0,40% in quanto la somma versata corrisponde esattamente a quanto indicato nella dichiarazione presentata dalla contribuente.
Preso atto di ciò, la Commissione ritiene che non vada applicata la sanzione piena così come irrogata dalla cartella impugnata, che sarebbe dovuta solo nel caso del mancato rispetto del termine del 15 agosto 2007. La norma, sottolinea la Commissione, non prevede che il diritto ad effettuare il pagamento entro 30 giorni venga meno per il mancato pagamento degli interessi, la cui omissione comporta un’irregolarità a sé stante che ritiene sanabile con il pagamento dello 0,40% dovuto a titolo di interessi e della relativa sanzione. Secondo la Commissione sarebbe iniquo sanzionare, equiparando un omesso versamento degli interessi ad un omesso versamento dell’intera imposta (che è stata versata nei termini consentiti dalla legge), con una sanzione del 30% sull’intera imposta.
Se queste sono le conclusioni della Commissione, occorrerebbe ora un atteggiamento da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate improntato ai criteri e alle raccomandazioni che il Direttore Attilio Befera ha ricordato ai propri uffici con la lettera di ottobre 2010: “La nostra azione di controllo può rivelarsi realmente efficace solo se è corretta. Se il contribuente ha dato prova sostanziale di buona fede e di lealtà nel suo rapporto con il Fisco, ripagarlo con la moneta dell’accanimento formalistico significa venire meno a un obbligo morale di reciprocità ed essere perciò gravemente scorretti nei suoi confronti”.  Utilizzando detti principi, si libererebbero certamente risorse dell’Agenzia, oggi impegnate in queste futili querelle, per la vera lotta all’evasione.

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