L'ipoteca indica i termini di ricorso
L'iscrizione di ipoteca da parte del concessionario della riscossione deve indicare il termine per ricorrere, l'organo giurisdizionale a cui è possibile rivolgere l'impugnazione e le forme di proposizione del ricorso. Altrimenti è passibile di nullità. A sottolinearlo la dalla sentenza 139/27/11 della Ctr Lombardia.
La controversia sottoposta ai giudici di secondo grado riguardava un atto di iscrizione ipotecaria privo di tali requisiti. Il collegio d'appello, nel ribaltare la decisione di primo grado, ha innanzi tutto fondato la propria conclusione su un'interpretazione letterale dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 212/2000. La disposizione dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che tali indicazioni devono essere «tassativamente» contenute negli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione. Il requisito della «tassatività» - secondo la pronuncia della Ctr - permette di qualificare l'articolo 7 come una norma imperativa di legge, la cui violazione comporta l'illegittimità dell'atto impositivo anche in assenza di un'espressa previsione in tal senso nella norma stessa.
La Ctr ha poi esteso la propria analisi a profili di natura sistematica, rilevando come la lacunosità dell'atto impositivo (con riferimento ai requisiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 212/2000) comporti una grave lesione del diritto alla difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione, il quale sancisce che «la difesa è diritto inviolabile in ogni grado del procedimento».
Il termine e le forme per impugnare, così come l'individuazione del giudice competente a conoscere della controversia, non possono essere considerati come «fatti noti», dal momento che l'identificazione di tali elementi, in assenza di un chiarimento specifico nell'atto impositivo, può essere correttamente operata solamente da un contribuente che abbia competenza legale.
Pertanto, considerare legittimo un atto impositivo che non rechi tali indicazioni significherebbe, in ultima analisi, comprimere il diritto di difesa del contribuente. Secondo la Ctr, infatti, «la verità incontestabile, ravvisabile in tale precetto di rango costituzionale, è che per assicurare l'effettività del diritto di difesa occorre che tale concetto non rimanga una mera enunciazione astratta, ma si concretizzi nel fornire al cittadino gli strumenti indispensabili per detta realizzazione».
Allo stesso tempo ritenere legittimo un atto impositivo che non presenti i requisiti essenziali previsti dall'articolo 7 violerebbe anche i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, previsti dall'articolo 97 della Costituzione.
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