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venerdì 17 febbraio 2012

iva : Più chiaro l’accesso ai dati per contrastare le frodi comunitarie IVA

iva

Più chiaro l’accesso ai dati per contrastare le frodi comunitarie IVA

La Commissione UE ha varato il Regolamento n. 79/2012, che specifica le informazioni oggetto di scambio senza preventiva richiesta

/ Martedì 14 febbraio 2012
La Commissione europea, in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 7 ottobre 2010, n. 904, ha varato il Regolamento 31 gennaio 2012 n. 79, al fine di migliorare e integrare gli strumenti mirati alla lotta contro la frode in materia d’IVA.
In questa prospettiva di prevenzione, viene evidenziata, innanzitutto, la necessità di specificare le categorie esatte di informazioni oggetto dello scambio senza preventiva richiesta, oltre alla periodicità e alle modalità pratiche di tali scambi.
Ne consegue che, proprio al fine di velocizzare la trasmissione dei dati “sensibili”, le informazioni devono essere trasmesse fra autorità tributarie, per quanto possibile, con mezzi elettronici. Infatti, per poter contrastare efficacemente l’evasione, è fondamentale una stretta cooperazione tra le autorità competenti dei vari Stati membri, che dovrebbero, per un verso, verificare le procedure di corretta applicazione dell’IVA dovuta nel loro territorio e, per altro verso, fornire adeguata e tempestiva assistenza agli altri Stati membri, al fine di monitorare quelle operazioni “sensibili” che si svolgono sul proprio territorio, ma che si riflettono ai fini IVA in un altro Stato membro.
Non vi è dubbio che, con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012, si realizza un corpo unico di norme in materia di scambio di informazioni che, per motivi di chiarezza, racchiude e regolamenta un unico quadro normativo di riferimento.
Volendo eseguire una “mappatura” delle novità più interessanti, come già anticipato, il nuovo Regolamento specifica le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio (cosiddetto “accesso ai dati”), nonché la periodicità e altre modalità pratiche di utilizzo.
Innanzitutto, lo scambio è articolato secondo due modalità, potendo avvenire su richiesta o senza preventiva richiesta. In tale ultimo caso, avviene lo sdoppiamento tra le informazioni relative agli operatori non stabiliti e quelle sui mezzi di trasporto nuovi. Per quanto riguarda gli operatori non stabiliti, le informazioni oggetto di scambio automatico sono relative all’attribuzione di numeri d’identificazione IVA a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro o, anche, le informazioni relative alle modalità di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, ai sensi della procedura di cui alla Direttiva 2008/9/CE.
Diversamente, per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, le informazioni oggetto di scambio automatico riguardano, tra le altre, quelle relative all’esenzione, ai sensi dell’art. 138, paragrafo 2, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi quali definiti dall’art. 2, paragrafo 2, lett. a) e b), effettuate da soggetti passivi ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2 della medesima Direttiva, identificati ai fini dell’IVA.
In ogni caso, qualora si utilizzi il sistema di scambio automatico, le informazioni relative alle categorie e alle sottocategorie sopra identificate devono essere trasmesse non appena sono disponibili e, in ogni caso, entro tre mesi dalla fine del trimestre durante il quale tali informazioni sono state messe a disposizione.
Dettagli sulla fatturazione dei Paesi membri su un apposito portale web
Inoltre, viene stabilito che gli Stati membri forniscano i dettagli relativi alla fatturazione di cui all’allegato I del Regolamento in esame, a norma dell’art. 32 del Regolamento n. 904/2010, attraverso il portale web creato dalla Commissione.
In particolare, lo stesso organo comunitario mette il portale web a disposizione degli Stati membri che scelgano di pubblicare le seguenti informazioni supplementari:
- le informazioni in materia di archiviazione delle fatture elencate all’allegato II (luogo di archiviazione, periodo, forma e eventuale archiviazione in un Paese terzo);
- le ulteriori informazioni elettroniche codificate richieste dagli Stati membri a norma dell’art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2008/9/CE;
- fino al 31 dicembre 2014, l’aliquota normale dell’imposta di cui all’art. 42, secondo comma del Regolamento n. 904/2010;
- a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica di cui all’art. 47, secondo comma del Regolamento n. 904/2010.
È evidente che l’attivazione delle anzidette misure consentirà finalmente la condivisione di una serie di dati idonei a “smascherare” quanto più possibile le richieste di rimborso IVA indebite.
 / Vincenzo CRISTIANO
FONTE: EUTEKNE

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