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venerdì 17 febbraio 2012

dichiarazione dei redditi UNICO SC 2012


Perdite in misura «piena» o «limitata» in UNICO SC 2012

Il nuovo prospetto, contenuto nel quadro RS, individua il diverso trattamento fiscale delle perdite

/ Mercoledì 15 febbraio 2012
Distinzione delle perdite in base al loro utilizzo “in misura limitata” o “in misura piena”. Così il modello UNICO SC 2012 recepisce le novità relative alla disciplina del riporto delle perdite, contenuta nell’art. 84 commi 1 e 2 del TUIR, con riferimento ai soggetti IRES.
Come già analizzato su questo quotidiano, con l’art. 23, comma 9 del DL 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 15 luglio 2011 n. 111), il Legislatore ha riformulato i commi 1 e 2 dell’art. 84 del TUIR, che disciplinano i criteri di utilizzo delle perdite fiscali in ambito IRES. Più precisamente, è stata prevista:
- la possibilità di compensare le perdite non più in misura integrale, ma sino a concorrenza dell’80% del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta;
- l’assenza di limitazioni temporali al suddetto riporto.
Le novità non coinvolgono la disciplina di favore prevista dall’art. 84, comma 2 del TUIR con riferimento alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, qualora si tratti di una nuova attività produttiva; il beneficio fiscale, che in passato consisteva più che altro nella possibilità di riporto illimitato delle perdite, si sostanzia ora nella possibilità di scomputare le perdite “in misura piena”.
In altri termini, il limite di utilizzo delle perdite (80%) non si applica alle perdite generate “nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione”, che sono quindi utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2011 n. 53, § 1.3). Tali perdite rimangono, pertanto, compensabili:
- senza limiti temporali (caratteristica che, a seguito delle novità del DL, è comune alle perdite realizzate dal quarto periodo d’imposta in poi);
- al 100%, quindi senza la limitazione pari all’80% del reddito imponibile che, invece, caratterizza le perdite “ordinarie” dopo la manovra correttiva.
Utilizzando le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta, è dunque possibile azzerare il reddito imponibile.
Le nuove regole in materia di riporto delle perdite sono efficaci a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011) e, quindi, dal periodo d’imposta 2011, per le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. 6 dicembre 2011 n. 53, § 1.7), sono interessate dalla nuova disciplina anche le perdite dei periodi d’imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (per i soggetti “solari”).
Il modello UNICO SC 2012 accoglie la nuova disciplina di riporto delle perdite.
Al rigo RN4 va infatti indicato, nella colonna 1, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore all’80% del reddito (art. 84, comma 1, del TUIR) e, nella colonna 2, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR).
Analogamente, è stato modificato il prospetto relativo alle perdite non compensate contenuto nel quadro RS del modello UNICO SC 2012; in particolare, vengono ora distinte le perdite d’impresa utilizzabili “in misura limitata” (rigo RS44) e “in misura piena” (rigo RS45).
Ordine di priorità a convenienza variabile
Indipendentemente dall’ordine proposto nel modello UNICO, le imprese possono scegliere di utilizzare prioritariamente le perdite prodotte nei primi tre periodi di imposta dalla loro costituzione, che consentono l’abbattimento integrale del reddito di periodo, e, dopo averle esaurite, possono utilizzare le altre perdite che consentono di abbattere il reddito all’80% (chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2012); nulla vieta di impiegare per prime le perdite utilizzabili in misura limitata.
In ogni caso, a prescindere dalla scelta operata, l’Amministrazione finanziaria ritiene che, in linea con il dato normativo, il limite dell’80% si calcoli sempre sul valore del reddito lordo, e non, quindi, al netto delle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta.
Potrebbe perciò risultare più favorevole utilizzare dapprima le perdite riportabili “in misura limitata”, per poi abbattere il residuo 20% di reddito imponibile con le perdite del primo triennio scomputabili “in misura piena”.
 / Pamela ALBERTI
FONTE : EUTEKNE

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