Comunicazione dei finanziamenti soci ad ostacoli
La comunicazione telematica, da inviare all’Agenzia entro il 31 marzo prossimo, potrebbe richiedere alcune modifiche
S’intravedono rilevanti problemi operativi per rispettare il nuovo obbligo di comunicazione dei finanziamenti e conferimenti effettuati dai soci e familiari alle proprie società.
L’art. 2, commi da 36-sexiesdecies a 36-duodevicies, del DL 138/2011 convertito ha introdotto l’obbligo di comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beni concessi in uso ai soci (autovetture, altri veicoli, immobili, imbarcazioni, aeromobili e, in linea di principio, ogni qualsivoglia altro bene). Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 16 novembre 2011, nel pubblicare le specifiche tecniche dell’apposito software telematico con gli elementi da fornire (dati anagrafici della società e dei soci/familiari, identificativi del bene concesso, valore di mercato del medesimo, estremi del contratto se esistente), ha anche previsto l’obbligo di segnalare, tramite il medesimo software, l’ammontare dei finanziamenti e dei conferimenti eseguiti dai soci (o familiari) a favore della società (dell’impresa). Il provvedimento, in relazione a quest’ultima richiesta di dati, si è basato, evidentemente, sul comma 36-septiesdecies del predetto art. 2 del citato DL, laddove viene stabilito che “l’Agenzia delle Entrate procede al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento e che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni”.
Al di là delle considerazioni sulla legittimità di scelta normativa (si veda “Finanziamenti da comunicare anche senza beni in godimento” del 27 gennaio 2012), per i soggetti in contabilità semplificata, dove non si ha un’evidenza contabile dei finanziamenti e dei conferimenti erogati dai soci, l’adempimento si presenta oggettivamente complesso e affidato alle indicazioni dei diretti interessati. Sarà opportuno che i commercialisti incaricati dell’adempimento ottengano un’idonea liberatoria circa i dati ottenuti da soci e società.
L’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2012, facendo presente che i finanziamenti e i versamenti, effettuati o ricevuti dai soci, vanno comunicati, per l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. In base alla risposta, occorrerebbe dunque comunicare non solo i finanziamenti e i conferimenti eseguiti dai soci, ma anche i finanziamenti ricevuti dai soci ad opera della società, nonché la “restituzione” ai soci stessi di conferimenti a suo tempo effettuati. Ora, che il socio riceva finanziamenti dalla propria società è senz’altro inusuale ma non impossibile: s’immagini il socio di una banca di credito cooperativo che ottiene un mutuo dalla stessa. È augurabile, dunque, che possa essere chiarito che sono quantomeno esclusi dalla comunicazione tutti i rapporti finanziari in cui una parte è una società che istituzionalmente svolge attività creditizia.
Inoltre, nell’ambito di Telefisco 2012, l’Agenzia ha chiarito che, per quanto riguarda i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d’imposta 2011, ma, in sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d’imposta, risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.
Ebbene, se l’individuazione dei finanziamenti di ogni singolo socio è senz’altro agevole, essendo sufficiente verificare le scritture contabili, assai più complesso è individuare i conferimenti (versamenti a fondo perduto, rinuncia dei crediti, ecc.) relativi agli anni precedenti e ancora presenti in bilancio al 31 dicembre 2011. Infatti, il versamento a fondo perduto o la rinuncia al credito da parte del socio viene contabilizzato dalla società in apposita riserva del patrimonio netto. Sin qui nessun problema, posto che l’individuazione del socio è certa. Ma nel momento in cui la riserva dovesse essere in parte restituita (rectius, distribuita), tutti i soci ne beneficiano in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, anche quelli che non hanno effettuato alcun versamento e che sono dunque del tutto estranei dalla formazione di detta riserva. Senza contare che nel frattempo la compagine sociale si può essere modificata (alcuni soci usciti e altri entrati) e, dunque, la riserva a fondo perduto perde qualunque connessione con il soggetto che originariamente l’ha costituita e potrebbe essere distribuita ad un socio del tutto estraneo alla vicenda.
È da ritenersi che non debbano essere comunicati gli incrementi del capitale sociale, posto che il relativo verbale assembleare è depositato dal notaio per la registrazione all’Agenzia delle Entrate. Vero è che il socio potrebbe non aver contestualmente versato l’intero importo della quota sottoscritta, ma è altrettanto vero che, una volta liberata la quota, occorre dare apposita notizia al registro imprese. Resta il fatto che per le società cooperative, ove vige la regola della “porta aperta” non vi è alcuna segnalazione da fare all’Agenzia delle Entrate o al Registro imprese.
Su tutto quanto sopra sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale. Alle criticità concettuali ora elencate si aggiunge il fatto che il tracciato telematico non è idoneo per soddisfare le richieste del Fisco così come prospettate nelle videoconferenze, posto che compare un unico campo (punto 30) ove occorre indicare “Ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni”. Un solo rigo, dunque, nel quale o si indica il saldo cumulato al 31 dicembre 2011 o si indica l’ammontare erogato nel corso del 2011. Inoltre non vi è spazio per comunicare eventuali finanziamenti ai soci o restituzione di somme. Se verrà confermata la ricostruzione dell’Agenzia, saranno necessarie modifiche al tracciato telematico.
/ Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA
L’art. 2, commi da 36-sexiesdecies a 36-duodevicies, del DL 138/2011 convertito ha introdotto l’obbligo di comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beni concessi in uso ai soci (autovetture, altri veicoli, immobili, imbarcazioni, aeromobili e, in linea di principio, ogni qualsivoglia altro bene). Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 16 novembre 2011, nel pubblicare le specifiche tecniche dell’apposito software telematico con gli elementi da fornire (dati anagrafici della società e dei soci/familiari, identificativi del bene concesso, valore di mercato del medesimo, estremi del contratto se esistente), ha anche previsto l’obbligo di segnalare, tramite il medesimo software, l’ammontare dei finanziamenti e dei conferimenti eseguiti dai soci (o familiari) a favore della società (dell’impresa). Il provvedimento, in relazione a quest’ultima richiesta di dati, si è basato, evidentemente, sul comma 36-septiesdecies del predetto art. 2 del citato DL, laddove viene stabilito che “l’Agenzia delle Entrate procede al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento e che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni”.
Al di là delle considerazioni sulla legittimità di scelta normativa (si veda “Finanziamenti da comunicare anche senza beni in godimento” del 27 gennaio 2012), per i soggetti in contabilità semplificata, dove non si ha un’evidenza contabile dei finanziamenti e dei conferimenti erogati dai soci, l’adempimento si presenta oggettivamente complesso e affidato alle indicazioni dei diretti interessati. Sarà opportuno che i commercialisti incaricati dell’adempimento ottengano un’idonea liberatoria circa i dati ottenuti da soci e società.
L’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2012, facendo presente che i finanziamenti e i versamenti, effettuati o ricevuti dai soci, vanno comunicati, per l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. In base alla risposta, occorrerebbe dunque comunicare non solo i finanziamenti e i conferimenti eseguiti dai soci, ma anche i finanziamenti ricevuti dai soci ad opera della società, nonché la “restituzione” ai soci stessi di conferimenti a suo tempo effettuati. Ora, che il socio riceva finanziamenti dalla propria società è senz’altro inusuale ma non impossibile: s’immagini il socio di una banca di credito cooperativo che ottiene un mutuo dalla stessa. È augurabile, dunque, che possa essere chiarito che sono quantomeno esclusi dalla comunicazione tutti i rapporti finanziari in cui una parte è una società che istituzionalmente svolge attività creditizia.
Inoltre, nell’ambito di Telefisco 2012, l’Agenzia ha chiarito che, per quanto riguarda i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d’imposta 2011, ma, in sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d’imposta, risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.
Ebbene, se l’individuazione dei finanziamenti di ogni singolo socio è senz’altro agevole, essendo sufficiente verificare le scritture contabili, assai più complesso è individuare i conferimenti (versamenti a fondo perduto, rinuncia dei crediti, ecc.) relativi agli anni precedenti e ancora presenti in bilancio al 31 dicembre 2011. Infatti, il versamento a fondo perduto o la rinuncia al credito da parte del socio viene contabilizzato dalla società in apposita riserva del patrimonio netto. Sin qui nessun problema, posto che l’individuazione del socio è certa. Ma nel momento in cui la riserva dovesse essere in parte restituita (rectius, distribuita), tutti i soci ne beneficiano in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, anche quelli che non hanno effettuato alcun versamento e che sono dunque del tutto estranei dalla formazione di detta riserva. Senza contare che nel frattempo la compagine sociale si può essere modificata (alcuni soci usciti e altri entrati) e, dunque, la riserva a fondo perduto perde qualunque connessione con il soggetto che originariamente l’ha costituita e potrebbe essere distribuita ad un socio del tutto estraneo alla vicenda.
È da ritenersi che non debbano essere comunicati gli incrementi del capitale sociale, posto che il relativo verbale assembleare è depositato dal notaio per la registrazione all’Agenzia delle Entrate. Vero è che il socio potrebbe non aver contestualmente versato l’intero importo della quota sottoscritta, ma è altrettanto vero che, una volta liberata la quota, occorre dare apposita notizia al registro imprese. Resta il fatto che per le società cooperative, ove vige la regola della “porta aperta” non vi è alcuna segnalazione da fare all’Agenzia delle Entrate o al Registro imprese.
Su tutto quanto sopra sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale. Alle criticità concettuali ora elencate si aggiunge il fatto che il tracciato telematico non è idoneo per soddisfare le richieste del Fisco così come prospettate nelle videoconferenze, posto che compare un unico campo (punto 30) ove occorre indicare “Ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni”. Un solo rigo, dunque, nel quale o si indica il saldo cumulato al 31 dicembre 2011 o si indica l’ammontare erogato nel corso del 2011. Inoltre non vi è spazio per comunicare eventuali finanziamenti ai soci o restituzione di somme. Se verrà confermata la ricostruzione dell’Agenzia, saranno necessarie modifiche al tracciato telematico.
/ Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA
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