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mercoledì 1 febbraio 2012

diritto fallimentarela : legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento


In Gazzetta la legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento

Pubblicata ieri la L. 3/2012, che riguarda le imprese, non parla dei debitori «consumatori» ed entra in vigore il 29 febbraio

/ Martedì 31 gennaio 2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 di ieri, 30 gennaio 2012, è stata pubblicata la L. 27 gennaio 2012 n. 3, contenente disposizioni in materia di usura ed estorsione, oltre che di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 29 febbraio.
Come già spiegato su Eutekne.info (si veda “In arrivo la legge sulla crisi da sovraindebitamento delle imprese” del 21 gennaio 2012), il testo pubblicato ieri era già presente in Parlamento prima del DL n. 212/2011, il cui Ddl. di conversione è attualmente all’esame dell’Aula del Senato, che torna a discuterne nella seduta di oggi. Infatti, la L. n. 3/2012 non parla dei debitori “consumatori”, ossia delle persone fisiche che agiscono “per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, così come sono definiti dall’art. 3, comma 1, lett. a) del DLgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).
Nel dettaglio, il Capo II della legge disciplina il procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento, stabilendo, innanzitutto, che, in relazione a situazioni non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali (art. 1 L. fall.), il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo e l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati, ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente. La proposta di accordo è inoltre ammissibile quando il debitore non abbia fatto ricorso, nei tre anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi.
In relazione al contenuto, la legge dispone che la proposta di accordo possa prevedere ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, compresa la cessione dei redditi futuri. Se beni o redditi del debitore non bastano a garantire la fattibilità del piano, la proposta va sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.
Il piano può poi prevedere una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori estranei, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; l’esecuzione sia affidata a un liquidatore nominato dal giudice; la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
La L. n. 3/2012 dispone poi che, se la proposta soddisfa i requisiti previsti, il giudice prima fissa l’udienza e poi, quando aderisce un numero di creditori che costituisce il 70% dei crediti, omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione.
Nel procedimento un ruolo importante è rivestito dagli Organismi di composizione della crisi che, come previsto dall’art. 15 della L. 3/2012, possono essere costituiti da enti pubblici col compito di promuovere la definizione dell’accordo e di assistere le parti nell’esecuzione e devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia: per l’iscrizione, devono depositare la domanda e il regolamento di procedura, comunicando successivamente eventuali variazioni. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio ai sensi dell’art. 2 della L. 580/93, gli ordini di commercialisti, avvocati e notai sono iscritti di diritto al registro, dietro presentazione della domanda d’iscrizione.
La legge stabilisce poi che, nella fase esecutiva del piano, se, per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento o se previsto dall’accordo, il giudice, su proposta dell’organismo, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva di crediti e somme incassate.
Sanzioni per il debitore e per l’Organismo di composizione della crisi
Infine, con riferimento alle sanzioni, la L. 3/2012 dispone che il debitore è punito con la reclusione da sei mesi e due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro, se: per accedere alla procedura, aumenta o diminuisce il passivo, sottrae o dissimula una parte dell’attivo, produce documentazione contraffatta o alterata; nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti dal piano; dopo il deposito della proposta di accordo, aggrava la propria posizione debitoria.
Per il componente dell’organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni o cagiona danno ai creditori, omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio, è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro.
 / Michela DAMASCO

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