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mercoledì 1 febbraio 2012

BOLLO Entro il 31 gennaio il versamento del «super bollo»

BOLLO

Entro il 31 gennaio il versamento del «super bollo»

La scadenza per il pagamento dell’addizionale erariale riguarda i veicoli immatricolati tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2011

/ Sabato 28 gennaio 2012
Il 31 gennaio 2012 scade il termine per il versamento, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’addizionale dovuta per il 2011 in relazione ai veicoli:
- con potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 CV);
- immatricolati nel periodo compreso tra il 7 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011, ovvero acquistati dal 7 luglio 2011 e successivamente rivenduti nel corso del 2011.
La novità era contenuta nel comma 21 dell’art. 23 del DL 6 luglio 2011 n. 98 (convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111) prima che venisse modificato dal Decreto Monti. La disposizione stabiliva l’applicazione di un’addizionale erariale alla tassa automobilistica alle autovetture di potenza superiore a 225 kw. La misura del “super bollo” era pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225.
Con la circ. 8 novembre 2011 n. 49, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi all’applicazione di tale addizionale.
Riepilogando la disciplina in commento, si ricorda che, per l’anno 2011, sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che, al 6 luglio 2011, sulla base del PRA risultavano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli con le descritte caratteristiche (la circ. 49/2011 ha precisato che l’addizionale è dovuta soltanto nel caso in cui, nel periodo che decorre dal 6 luglio 2011, sia realizzato il presupposto per l’applicazione del bollo auto).
L’addizionale non è dovuta, invece, quando non deve essere corrisposta la tassa automobilistica (è il caso, ad esempio, in cui venga attestata, da un’apposita documentazione di data anteriore al 6 luglio 2011, la cessazione del diritto di proprietà, del possesso o della disponibilità del veicolo iscritto al PRA), quando il veicolo beneficia del regime di esenzione dal pagamento del bollo (autoveicoli del Presidente della Repubblica, veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato, veicoli storici che sono esenti dal bollo ai sensi dell’art. 63 della L. 342/2000) e nell’ipotesi in cui le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone siano consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate per il commercio (per tali veicoli opera il regime di interruzione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica).
Quanto ai termini per il versamento, mentre, per i veicoli iscritti al PRA al 6 luglio 2011, l’addizionale per l’anno 2011 doveva essere pagata entro il 10 novembre 2011 mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia Entrate 20 ottobre 2011 n. 101 (entro lo stesso termine doveva essere versata l’addizionale relativa ai veicoli venduti successivamente al 6 luglio 2011), per coloro che sono diventati proprietari o titolari di altri diritti di veicoli immatricolati tra il 7 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011, invece, l’addizionale erariale deve essere pagata, integralmente per l’anno 2011, entro il 31 gennaio 2012.
Nel caso in cui i veicoli siano stati rivenduti nel corso del 2011, l’addizionale per il 2011 deve essere versata dal primo proprietario entro il 31 gennaio 2012, mentre il nuovo proprietario dovrà pagare soltanto l’addizionale relativa all’anno 2012.
La novità è stata introdotta, a partire dal 2012, dalla manovra Monti
Con riferimento alle auto di lusso, modificando il comma 21 dell’art. 23 del DL n. 98/2011, l’art. 16 del DL n. 201/2011 (Decreto Monti) stabilisce che, dal 2012, per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, è dovuta un’addizionale erariale della tassa automobilistica pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 kw.
Dal 2012, quindi, sono obbligati al versamento dell’addizionale coloro che risultino iscritti al PRA alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo ordinario, e il versamento del super bollo sarà eseguito contestualmente a quello ordinario (si vedano il DM 7 ottobre 2011 e la ris. Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2011 n. 101).
Si ricorda, infine, che l’omesso o insufficiente versamento dell’addizionale comporterà l’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato (art. 13 del DLgs. n. 471/97).
 / Arianna ZENI

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