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martedì 7 febbraio 2012

IMPOSTE SUI REDDITI UNICO 2012: scatta l’utilizzo delle eccedenze di ROL pregresse

 
 

UNICO 2012: scatta l’utilizzo delle eccedenze di ROL pregresse

A partire dal periodo di imposta 2011, è possibile utilizzare le eccedenze di ROL prodotte nel 2010

/ Lunedì 06 febbraio 2012
Ai sensi dell’art. 96 comma 1 del TUIR, l’eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile dall’imponibile IRES nei limiti del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (“ROL”).
Il ROL si calcola utilizzando i dati di bilancio ed è rappresentato dalla differenza tra il valore della produzione (lettera A) dell’art. 2525 c.c.) e i costi della produzione (lettera B), dal quale vengono esclusi:
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritti nelle voci di cui al numero 10) lettere a) e b);
- i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.
Anche il riporto delle eccedenze di ROL, al pari di quello relativo agli interessi non dedotti, non risulta soggetto ad alcun limite temporale.
A differenza del meccanismo di riporto degli interessi non dedotti, però, il meccanismo di riporto dei ROL non sfruttati è caratterizzato da una decorrenza differita (fino al 2010 l’eccedenza poteva solo essere trasferita al gruppo); infatti, è stato previsto che tale possibilità competa con riferimento alla quota di ROL “prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007”.
Modello UNICO adattato per il riporto
Ne consegue che, di fatto, il riporto caratterizza le eccedenze di ROL prodotte dal 2010 (risultanti da UNICO 2011), che possono essere utilizzate ai fini della deducibilità di un maggior importo di interessi a partire dal 2011 (attraverso la compilazione di UNICO 2012).
Secondo la bozza del modello UNICO 2012 SC diffusa dall’Agenzia, infatti, nel rigo 119 viene introdotta una nuova colonna 1 in cui deve essere riportata l’eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo di imposta come risultante dal modello UNICO 2011 (anno 2010). Nella colonna 2, quindi, deve essere indicato l’importo corrispondente al ROL prodotto nel 2011.
Nel rigo RF120, colonna 2, va indicato l’ammontare relativo al ROL eccedente l’importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra la somma del ROL riportato dal 2010 e il 30% di quello del 2011.
Si ricorda, poi, che secondo la circ. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2009 n. 19 (§ 2.3), l’utilizzo delle eccedenze di ROL è obbligatorio nel primo periodo d’imposta in cui vi saranno eccedenze di interessi indeducibili.
In caso contrario, infatti, potrebbero innescarsi fenomeni di refreshing delle perdite fiscali, atteso che per queste ultime vige il limite quinquennale al riporto previsto dall’art. 84 del TUIR.
Il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso in cui siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporterà l’impossibilità di utilizzare negli anni successivi il ROL eccedente per una quota pari all’ammontare degli interessi stessi, comportando di fatto la perdita della predetta eccedenza di ROL utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione.
In sostanza, il confronto tra ROL e interessi passivi netti è strutturato in modo da prevedere un utilizzo automatico del ROL ogniqualvolta si registri una situazione di eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi, pena la definitiva inutilizzabilità dello stesso.
Nel caso di contestuale presenza di ROL disponibile e di perdite fiscali pregresse, l’eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili dovrà essere compensata prioritariamente con l’eccedenza di ROL e, una volta esaurita questa, mediante le perdite pregresse.
Riassumendo, il riporto in avanti dell’eccedenza di ROL è consentito nelle seguenti ipotesi:
- assenza di interessi passivi netti (di periodo o pregressi) da compensare;
- importo degli interessi passivi netti (di periodo o pregressi) inferiore alla disponibilità di ROL (di periodo o riportato a nuovo dal 2010).
In queste due ipotesi, l’eccedenza di ROL riportata deve essere, comunque, utilizzata in compensazione nella prima occasione utile e cioè quando si manifesterà un’eccedenza di periodo degli interessi passivi rispetto a quelli attivi.
 / Salvatore SANNA

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